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martedì 9 luglio 2013

Ministero dell'interno Lett.Circ. 5-7-2013 n. DCPREV/9709 Qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi da impiegare nel settore petrolchimico.


Ministero dell'interno
Lett.Circ. 5-7-2013 n. DCPREV/9709
Qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi da impiegare nel settore petrolchimico.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area protezione passiva.
Lett.Circ. 5 luglio 2013, n. DCPREV/9709 (1).
Qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi da impiegare nel settore petrolchimico.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area protezione passiva.


Alle
Direzioni regionali e interregionali VV.F
Ai
Comandi provinciali VV.F

Loro sedi




Pervengono alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica alcuni quesiti inerenti la qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi produttivi nel settore degli impianti chimici e petrolchimici.
Giova ricordare che le procedure di classificazione e qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione sono riportate nel D.M. 16 febbraio 2007 del Ministro dell'interno. Il decreto stesso definisce "opere da costruzione" gli edifici e le opere di ingegneria civile.
In base al citato decreto, è consentito determinare la prestazione di prodotti e sistemi protettivi attraverso prove di resistenza al fuoco con riferimento a curve di incendio nominali così come previsto dalla UNI EN 13501-2 e dalla norma UNI EN 1363-2, in particolare, per la curva di incendio da idrocarburi.
Nel caso del settore chimico e petrolchimico è però frequente l'impiego di prodotti o sistemi protettivi specifici pensati per garantire prestazioni di resistenza al fuoco con riferimento a scenari tipici quali, ad esempio, pool fires, jet fires, hose stream, etc., non descritti nelle citate norme europee e pertanto non specificatamente trattati nel decreto di cui in premessa.
A tale riguardo, la Lett.Circ. 19 novembre 2012, n. DCPREV/14229, che fornisce alcune indicazioni in merito all'idoneità, all'impiego di "prodotti innovativi", cioè attualmente non coperti da specificazioni tecniche elaborate da Organismi europei di normazione, può rappresentare un valido riferimento. In essa é stabilito che l'uso dei prodotti innovativi possa essere accettato se supportato dalla pertinente valutazione del rischio che ne giustifichi l'impiego e se la prestazione degli stessi sia determinata con riferimento a norme o specifiche di prova nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche di prova adottate da laboratori a tal fine autorizzati.
Analogamente, si ritiene che l'impiego di specifici prodotti e sistemi protettivi qualificati per la resistenza al fuoco nel settore chimico e petrolchimico, possa essere consentito solo a valle di valutazione del rischio ed in presenza di pertinenti rapporti di prova rilasciati da Organismi nazionali o internazionali riconosciuti nel settore.


Il Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pini

D.M. 16 febbraio 2007
Lett.Circ. 19 novembre 2012, n. DCPREV/14229


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