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martedì 9 luglio 2013

Cassazione: Chi passa dalla porta Viacard senza tessera rischia una condanna per truffa Abusare del varco riservato ai clienti del servizio costituisce una condotta truffaldina finalizzata in maniera inequivoca a sottrarsi al pagamento del pedaggio. E, salvo attribuzione a terzi, risponde il proprietario del veicolo




Nuova pagina 1

 (Sezione seconda, sentenza n. 26289/07;
depositata il 6 luglio)
Cass. pen. Sez. II, (ud. 18-05-2007) 06-07-
2007, n. 26289


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.
mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente

Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere

Dott. MORGIGNI Antonio -
Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. FIANDANESE
Franco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) P.A., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA
del 02/02/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed
il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DI IORIO Giorgio;

Udito il Procuratore Generale che
ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (Ndr:
testo originale non comprensibile) che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Con sentenza in data 23.9.2002 il Tribunale monocratico di S.
Maria C. Vetere, ritenuta insufficiente la prova di responsabilità,
assolveva ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 P.A. dal reato di
truffa contestatogli per essere transitato con la propria autovettura
attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera
Viacard di cui non era in possesso.

A seguito di appello del PM la
Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in riforma
della decisione impugnata, dichiarava il P. colpevole del reato
contestato e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro
800,00 di multa.

Il P. ha proposto ricorso per Cassazione lamentando
la violazione di legge e la mancanza di motivazione non essendo rimasto
provato che fosse alla guida della autovettura nelle circostanze del
fatto. Neppure è stata accertata la ricorrenza degli elementi
costitutivi del reato di truffa, in particolare l'elemento psicologico.

Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per manifesta
infondatezza.

La Corte di merito bene individua nel fatto gli estremi
del reato contestato perchè costituisce una condotta truffaldina da
parte dell'automobilista in uscita dalla autostrada il transitare
attraverso il varco riservato ai possessori di tessera Viacard pur
essendone sprovvisto. In tale comportamento deve ravvisarsi una
consapevole condotta raggirante finalizzata in maniera in equivoca a
sottrarsi al pagamento del pedaggio dovuto, come correttamente ha
ritenuto il giudice di appello.

Quanto alla individuazione del P.
quale autore del reato, non merita censura la decisione impugnata che
si basa su prova logica posta che il ricorrente era il proprietario
della vettura e rimanendo contumace nel giudizio di primo grado, non ha
fornito alcuna elemento da cui dedursi la sua estraneità al fatto, come
ben poteva fare e tale atteggiamento ha mantenuto anche nel giudizio di
appello.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa Ammende.

Così deciso
in Roma, il 18 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio
2007


 

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