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martedì 9 luglio 2013

Corte dei Conti: Polizia di Stato- Spettanza della privileggiata con la 7^ categoria




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SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONE
LAZIOSentenza9122007Pensioni15-06-2007
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Agostino Basta;
alla pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2006, con l'assistenza del Segretario, Signor Antonio Fucci
Visto il ricorso, iscritto al n° 57494 del registro di Segreteria
Visti gli atti di causa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul menzionato ricorso, prodotto dal Signor
...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....
rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Parenti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, al viale delle Milizie n° 38
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso all'esame, il Signor ...omissismsmvld...., già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno n° ......del 16 dicembre 2000, con il quale gli è stata denegato trattamento pensionistico privilegiato in quanto le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio (“bronchite cronica - artrosi cervicale”: 7^ categoria per cumulo) non sono state ritenute comportare inabilità al servizio ai sensi dell'art. 64 del T.U. approvato con d.P.R. n° 1092/1973.
Assume all'opposto il ricorrente che nel suo caso trova applicazione l'art. 67 del predetto d.P.R., quale norma specifica per il Personale delle Forzete e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.
Il ricorso è fondato.
Giusta prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Lazio, n. 573/2000; Sez. F.V.G., n. 85/1999), la disposizione di cui all'art. 5 comma 6° del d.l. n. 387 del 1987, convertito con legge n. 472 del 1987, secondo cui “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare” fa sì che al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, si applica l'art. 67 e non l'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 e,quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall'art. 64, ma non dall'art. 67.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione monocratica nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione di giudice unico
accoglie
il ricorso n. 57494 e, per l'effetto, dichiara la spettanza al ricorrente - con riferimento alla visita pensionistica - del trattamento privilegiato ordinario di 7^ categoria per cumulo, oltre agli interessi legali sulle somme maturate.
Nulla per le spese.
Roma, 9 ottobre 2006
                                                                         IL GIUDICE UNICO
                                                                            (Agostino Basta)















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