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martedì 9 luglio 2013

Corte de Conti: attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, suc.modif.inferm.causa servizio




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SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONE
MOLISESentenza12007Pensioni12-01-2007
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona del Consigliere dott. Tommaso Miele
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l'art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 ago­sto 1933, n. 1038;
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;
udita alla pubblica udienza del 22 giugno 2006, con l'assistenza del segretario d'udienza Signor Michele Galasso e in assenza di rappresentanti dell'amministrazione convenuta in giudizio, l'Avv. Marzia Fellone, per delega dell'Avv. Giovanni Di Nardo, in difesa del ricorrente;
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 1653 del registro di Segreteria, promosso con il ricorso depositato in data 14 maggio 2003 dal Signor ...omissismsmvld...., nato il omissis, residente in omissis, elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Nardo, da cui lo stesso è rappresentato e difeso nel presente giudizio giusta mandato in calce all'atto introduttivo.
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
per il riconoscimento e la declaratoria
del suo diritto all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute fino all'integrale soddisfo.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame, depositato nella Segreteria della Sezione in data 14 maggio 2003 con la prova della avvenuta rituale notifica del ricorso stesso alla amministrazione convenuta in giudizio, il Signor ...omissismsmvld...., classe 1940, già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di omissis, si è gravato contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, chiedendo a questo giudice delle pensioni il riconoscimento e la declaratoria del suo diritto all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute fino all'integrale soddisfo.
Dagli atti di causa risulta che il Signor ...omissismsmvld...., classe 1940, già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di omissis, è stato collocato in congedo a decorrere dal 14 febbraio 1993 in quanto giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia di Stato in quanto riscontrato affetto da “1) Artrosi cervicale e lombare con discopatie C6-C7 - 2) Esiti di pregressa ischemia cerebrale”, come da verbale della Commissione Medica Ospedaliera di omissis Mod. B n. 1742 del 16 febbraio 1993.
Dagli atti di causa risulta che nell'estate del 1991 l'I. fu ricoverato presso l'Ospedale Civile di omissis per patologia da ictus. In seguito a detto evento, l'I. fu collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quindi inviato presso la Commissione Medica Ospedaliera di omissis. Con istanza del 25 ottobre 1991 l'I. chiese il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità cerebrale. Avviata la prescritta istruttoria amministrativa, la Commissione Medica Ospedaliera di omissis, con processo verbale Mod. A n. 2317 in data 29 agosto 1992 giudicò l'infermità “Esiti di pregressa emiparesi dx da ischemia cerebrale” SI dipendente da causa di servizio, avendo considerato che <<durante il lungo periodo di servizio prestato è stato spesso esposto a stress psicofisico e ambientale, tutti fattori questi, che possono considerarsi concause efficienti e preponderanti nel determinismo delle affezioni di cui giudizio diagnostico>>, senza, tuttavia, esprimere alcun giudizio in ordine alla ascrivibilità della stessa infermità ai fini pensionistici o ai fini del conseguimento dell'equo indennizzo in quanto il dipendente si trovava in aspettativa perché ancora in stato di convalescenza (cfr. processo verbale Commissione Medica Ospedaliera di omissis Mod. A n. 2317 in data 29 agosto 1992).
In data 13 febbraio 1993, ovvero l'ultimo giorno di aspettativa, durata complessivamente diciotto mesi, l'I., per essere sottoposto a nuovi accertamenti clinici come previsto dall'art. 39 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, fu inviato dalla Questura di omissis alla Commissione Medica Ospedaliera di omissis, la quale, con verbale Mod. B n. 1742 in data 16 febbraio 1993, previa diagnosi di “1) Artrosi cervicale e lombare con discopatie C6-C7 - 2) Esiti di pregressa ischemia cerebrale”, giudicò l'I. non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia di Stato e da collocare in congedo dal 14 febbraio 1993, e le predette infermità, già in precedenza riconosciute dipendente da causa di servizio, ascrivibili, rispettivamente, alla 8^ (ottava) categoria della Tabella A (l'infermità artrosica), e alla 5^ (quinta) categoria della Tabella A (l'infermità cerebrale), con giudizio di ascrivibilità, per cumulo di entrambe le infermità di cui al riferito giudizio diagnostico, alla 4^ (quarta) categoria ai fini della pensione privilegiata e ai fini dell'equo indennizzo (cfr. verbale Commissione Medica Ospedaliera di omissis Mod. B n. 1742 del 16 febbraio 1993).
Con formale istanza del 20 settembre 1994, acquisita al protocollo della Questura di omissis in pari data, l'I., ormai in congedo a decorrere dal 14 febbraio 1993 in quanto giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia di Stato, chiese che gli fossero attribuiti, ai fini pensionistici e ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, i benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni, per le infermità da cui era affetto e che ne avevano determinato il giudizio di non idoneità permanente al servizio di istituto, e già ritenute dipendenti da causa di servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera di omissis con processo verbale Mod. A n. 2317 in data 29 agosto 1992.
Secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, <<ad oggi, tuttavia, nonostante la formale richiesta del 20 settembre 1994, non sono stati ancora riconosciuti al ricorrente i predetti benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, per le infermità dipendenti da causa di servizio. Solo verbalmente - prosegue il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio - l'amministrazione ha chiarito all'istante che detti benefici non possono essere riconosciuti in quanto il verbale della Commissione Medica Ospedaliera con il quale l'infermità è stata ascritta a categoria non è intervenuto in costanza di servizio>> (cfr. atto introduttivo del giudizio, pag. 2). Di qui il ricorso in esame, avanzato dal ricorrente al fine di vedersi riconoscere in questa sede i predetti benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni, per le predette infermità già ritenute dipendenti da causa di servizio in costanza di servizio.
A sostegno della richiesta attorea il ricorrente, nel rilevare che <<è stato sottoposto a visita medica da parte della CMO in due distinti momenti, il primo in epoca immediatamente prossima all'evento lesivo in data 29 agosto 1992, e il secondo dopo diciotto mesi di aspettativa, in data 16 febbraio 1992>>, e nell'evidenziare come <<è sin troppo evidente che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di omissis è avvenuto con verbale del 29 agosto 1992, ovvero quando l'istante era ancora in servizio>>, lamenta come <<il diniego dei benefici richiesti è del tutto iniquo, e ciò sia in considerazione del fatto che il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è avvenuto in epoca anteriore al collocamento a riposo, sia perché quest'ultimo è intervenuto proprio in conseguenza delle determinazioni della Commissione Medica Ospedaliera (..), e che diversamente opinando, i ritardi dell'amministrazione verrebbero posti ingiustamente a carico dei dipendenti, con conseguente grave pregiudizio per gli stessi>>. Sulla base di tali considerazioni il ricorrente chiede a questo giudice delle pensioni il riconoscimento e la declaratoria del suo diritto all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute sui ratei di pensione arretrati fino all'integrale soddisfo, e ciò sul presupposto che sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che il giudizio sulla ascrivibilità delle infermità che ne hanno determinato il giudizio di non idoneità permanente al servizio di istituto nella Polizia di Stato, e il conseguente collocamento in congedo a decorrere dal 14 febbraio 1993, sono avvenute, da parte della Commissione Medica Ospedaliera, in costanza di servizio (cfr. atto introduttivo del giudizio).
Il Ministero dell'Interno, dopo aver trasmesso gli atti del fascicolo amministrativo relativo alla questione di cui è causa, si è costituito in giudizio depositando in atti, in data 27 gennaio 2006, una nota del Ministero dell'Interno - Dip.to della Pubblica Sicurezza - Dir. Centr. per le Risorse Umane - Serv. Tratt. di pensione e Previdenza - Divisione 2^ Prot. n. 333/H/0152781 del 28 dicembre 2005, nella quale la predetta amministrazione, nel dare avviso del ricevimento del decreto di fissazione dell'udienza odierna per la discussione del ricorso, si rimette alle determinazioni di questo giudice adito.
All'udienza pubblica odierna, in assenza di rappresentanti dell'amministrazione dell'Interno, non è stato possibile esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione della lite ai sensi dell'art. 420, comma 1, del c.p.c.. Essendosi passati alla discussione della causa, l'Avv. Marzia Fellone, intervenuta per delega dell'Avv. Giovanni Di Nardo in difesa del ricorrente, ha illustrato le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda attrice, insistendo conclusivamente per l'accoglimento del ricorso e per il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per infermità dipendenti da causa di servizio, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute fino all'integrale soddisfo. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ed è stata decisa come da dispositivo riportato in calce, di cui è stata data lettura in pubblica udienza ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e di cui, al termine dell'udienza stessa, è stato depositato in atti apposito modulo in allegato al verbale di udienza a disposizione delle parti ad ogni effetto di legge.
Motivi della decisione
1. Come si è detto in narrativa, con il ricorso in esame il Signor ...omissismsmvld...., classe 1940, già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di omissis, si è gravato contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, chiedendo il riconoscimento e la declaratoria del suo diritto all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per infermità ritenute dipendenti da causa di servizio in costanza di servizio, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione e fino all'integrale soddisfo, e ciò sul presupposto che sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che il giudizio sulla ascrivibilità delle infermità che ne hanno determinato il giudizio di non idoneità permanente al servizio di istituto nella Polizia di Stato, e il conseguente collocamento in congedo a decorrere dal 14 febbraio 1993, siano avvenute, da parte della Commissione Medica Ospedaliera, in costanza di servizio (cfr. atto introduttivo del giudizio).
L'Amministrazione dell'Interno si è costituito in giudizio depositando in atti, in data 27 gennaio 2006, una nota del Ministero dell'Interno - Dip.to della Pubblica Sicurezza - Dir. Centr. per le Ris. Umane - Serv. Tratt. di pensione e Previdenza - Div. 2^ Prot. n. 333/H/0152781 del 28 dicembre 2005, nella quale la predetta amministrazione, nel dare avviso del ricevimento del decreto di fissazione dell'udienza odierna per la discussione del ricorso, si rimette alle determinazioni di questo giudice adito.
2. Così definita la pretesa di parte attrice e la posizione delle parti, questo giudice unico ritiene che il ricorso è fondato e che merita di essere accolto per le considerazioni qui di seguito esposte.
3. Al riguardo giova ricordare che la legge 15 luglio 1950, n. 539 ha esteso al personale invalido per servizio il beneficio della attribuzione dello scatto stipendiale nella misura del 2,50% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili dalla 1^ (prima) alla 6^ (sesta), e dello scatto  stipendiale nella misura del 1,25% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili dalla 7^ (settima) alla 8^ (ottava) categoria, già previsto per i militari invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto n. 3458/1928, avente ad oggetto, appunto, “Benefici stipendiali per i militari invalidi di guerra”, ed ancor prima previsto dagli artt. 43 e 44 del Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290.
In particolare, l'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539 prevede che <<i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio>> (art. 1 legge 15 luglio 1950, n. 539).
4. Come ha avuto modo di precisare anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, destinatari del beneficio sono tutti coloro (in servizio o in quiescenza) che durante il servizio hanno ottenuto il riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio, ed esso consiste, come si è detto, nella attribuzione di uno scatto stipendiale nella misura del 2,50% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili dalla 1^ (prima) alla 6^ (sesta), e di uno scatto  stipendiale nella misura del 1,25% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili dalla 7^ (settima) alla 8^ (ottava) categoria. Il computo - ha avuto modo di precisare altresì la giurisprudenza - si effettua sul valore della classe stipendiale annua lorda in godimento alla data dell'emanazione del processo verbale relativo all'accertamento dell'infermità.
4.1. In particolare, il Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato - Sez. III, parere n. 2147 del 2000) ha avuto modo di puntualizzare, al riguardo, che: a) il solo presupposto per la fruizione del beneficio è l'esistenza del verbale della Commissione Medica che abbia riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle 8 categorie previste dalla legge, riconoscimento che deve essere avvenuto in costanza di servizio; b) la nascita del diritto si ricollega direttamente all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio; c) il beneficio deve essere concesso d'ufficio da parte dell'Amministrazione competente, e la domanda dell'interessato ha solo una funzione sollecitatoria, oltre ad avere l'effetto di interrompere il decorso del termine prescrizionale per ottenere le relative somme; d) per il personale già cessato dal servizio, il beneficio in questione intanto può essere utilmente richiesto e ricadere anche sul trattamento di pensione, in quanto la relativa istanza sia stata presentata entro i cinque anni dalla cessazione dal servizio.
4.2. Già in precedenza, peraltro, il Consiglio di Stato - Commissione Speciale per il Pubblico Impiego - Sezione I, nella Adunanza n. 361 del 6 maggio 1996, nel rispondere ad un quesito sollevato proprio dal Ministero dell'Interno circa la possibilità di attribuire i benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 per i mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio già collocati a riposo, qualora abbiano in precedenza ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione con ascrivibilità a pensione, nel richiamarsi al parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 17 maggio 1993, n. 46 - che aveva, in generale, affermato che i predetti benefici sono applicabili anche ai mutilati ed invalidi per servizio, in base all'equiparazione degli stessi ai mutilati ed invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 - con riferimento specifico al quesito concernente l'ammissibilità dell'attribuzione dei benefici in questione ai pubblici dipendenti destinatari di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibili a categoria di pensione ma successivamente collocati a riposo prima della concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata, ha avuto modo di precisare che <<è determinante, ai fini della soluzione affermativa del quesito, il fatto che l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539 definisca mutilati ed invalidi per servizio coloro che abbiano contratto mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie di legge>>, rimarcando come <<la previsione della mera ascrivibilità, invece dell'ascrizione, è indice certo della sufficienza, ai fini dell'attribuzione dei benefici in parola, dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e della non necessità della già avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata>> (cfr. Consiglio di Stato - Commissione Speciale per il Pubblico Impiego - Sezione I, parere n. 3159 reso nella Adunanza n. 361 del 6 maggio 1996).
5. Giova, altresì, ricordare che lo stesso Ministero dell'Interno, con Circolare del Dip.to della Pubblica Sicurezza - Dir. Centr. del Personale - Servizio T.E.P. e Spese varie - Div. 1^ - Sez. 2^, Prot. n. 333-G/9813.C.Bis 40 del 31 maggio 1995, avente ad oggetto “Trasmissione appunto tecnico ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 539/1950 (..)”, e con Circolare del Dip.to della Pubblica Sicurezza - Dir. Centr. del Personale - Servizio T.E.P. e Spese varie - Div. 1^ - Sez. 2^, Prot. n. 333-G/C.D.I/N.25/02 del 23 ottobre 2002, avente ad oggetto “Attribuzione benefici per infermità dipendenti da causa di servizio - Legge 15 luglio 1950, n. 539”, ha avuto cura di dettare disposizioni ai fini della corretta applicazione delle disposizioni relative alla attribuzione dei benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.
6. Alla luce di tali disposizioni, quindi, il beneficio della attribuzione dello scatto stipendiale nella misura del 2,50% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili dalla 1^ (prima) alla 6^ (sesta), e dello scatto  stipendiale nella misura del 1,25% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili dalla 7^ (settima) alla 8^ (ottava) categoria, già previsto per i militari invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del regio decreto n. 3458/1928, ed ancor prima previsto dagli artt. 43 e 44 del Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed esteso anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dall'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, spettano ai dipendenti pubblici che siano stati riconosciuti affetti, in costanza di servizio, da infermità ritenute dipendenti da causa di servizio, anche se le stesse infermità siano state ascritte ad una delle otto categorie previste dalla Tabella A annessa alla legge in materia pensionistica in epoca successiva al loro collocamento a riposo.
7. Ciò premesso in punto di diritto, non può non rilevarsi come il Ministero dell'Interno non abbia dato corso all'istanza avanzata dal ricorrente in data 20 settembre 1994 intesa ad ottenere l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, su un erroneo presupposto, avendo considerato  - secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio - che <<i benefici in questione non possono essere riconosciuti in quanto il verbale della Commissione Medica Ospedaliera con il quale l'infermità è stata ascritta a categoria non è intervenuto in costanza di servizio>> (cfr. atto introduttivo del giudizio, pag. 2).
Alla luce di tale considerazione non può non rilevarsi come il Ministero dell'Interno abbia illegittimamente negato i benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 al Signor ...omissismsmvld...., atteso che - come si è detto in narrativa - quando lo stesso era ancora in servizio, e prima ancora che fosse collocato in congedo (in data 14 febbraio 1993), la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di omissis, con processo verbale Mod. A n. 2317 in data 29 agosto 1992, giudicò l'infermità “Esiti di pregressa emiparesi dx da ischemia cerebrale”, da cui lo stesso dipendente era affetto, SI dipendente da causa di servizio (cfr. verbale Commissione Medica Ospedaliera di omissis Mod. A n. 2317 in data 29 agosto 1992).
A nulla rileva, peraltro, il fatto che solo in data 13 febbraio 1993, ovvero l'ultimo giorno di aspettativa, durata complessivamente diciotto mesi, la stessa Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale di omissis, con verbale Mod. B n. 1742 in data 16 febbraio 1993, previa diagnosi di “1) Artrosi cervicale e lombare con discopatie C6-C7 - 2) Esiti di pregressa ischemia cerebrale”, abbia giudicato l'I. non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia di Stato, e le predette infermità, già in precedenza riconosciute dipendenti da causa di servizio, ascrivibili, rispettivamente, alla 8^ (ottava) categoria della Tabella A (l'infermità artrosica), e alla 5^ (quinta) categoria della Tabella A (l'infermità cerebrale), con giudizio di ascrivibilità, per cumulo di entrambe le infermità di cui al riferito giudizio diagnostico, alla 4^ (quarta) categoria ai fini della pensione privilegiata e ai fini dell'equo indennizzo (cfr. verbale CMO di omissis Mod. B n. 1742 del 16 febbraio 1993).
8. Alla stregua delle suesposte considerazioni deve ritenersi che al ricorrente, riconosciuto affetto in costanza di servizio dall'infermità “Esiti di pregressa emiparesi dx da ischemia cerebrale”, ritenuta SI dipendente da causa di servizio quando lo stesso era ancora in servizio e prima ancora che fosse collocato in congedo (in data 14 febbraio 1993) con verbale Commissione Medica Ospedaliera di omissis Mod. A n. 2317 in data 29 agosto 1992, va riconosciuto il diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione in godimento mediante l'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili, rispettivamente, alla 8^ (ottava) categoria della Tabella A (l'infermità artrosica), e alla 5^ (quinta) categoria della Tabella A (l'infermità cerebrale), con giudizio di ascrivibilità, per cumulo di entrambe le infermità, alla 4^ (quarta) categoria ai fini della pensione privilegiata (cfr. verbale Comm. Med. Osp. di omissis Mod. B n. 1742 del 16 febbraio 1993).
9. Alla stregua delle suesposte considerazioni questo giudice unico delle pensioni ritiene che il ricorso in esame debba essere accolto ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto n. 3458/1928 (avente ad oggetto “Benefici stipendiali per i militari invalidi di guerra”), agli artt. 43 e 44 del Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e per l'effetto dichiara il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione in godimento mediante l'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio (attribuzione di uno scatto stipendiale nella misura del 2,50%, essendo il ricorrente stato riscontrato affetto da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili, per cumulo, alla 4^ (quarta) categoria della Tabella A, come da verbale Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di omissis Mod. B n. 1742 del 16 febbraio 1993), e la corresponsione delle somme relative ai ratei di pensione arretrati sin dalla data di spettanza, e cioè, dalla data del collocamento in congedo (14 febbraio 1993), atteso che l'amministrazione convenuta in giudizio, rimasta pressoché inerte in sede difensiva, non ha formulato alcuna eccezione di prescrizione, oltre ai benefici accessori (interessi legali o rivalutazione monetaria) sulle somme ad esso spettanti, secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
10. Ed infatti, sulle somme spettanti all'interessato per effetto dell'accoglimento della sua pretesa competono gli interessi legali o, in alternativa, ove più favorevole, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino alla data dell'effettivo pagamento, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (cfr. art. 16, co. 6, della l. 30.12.1991, n. 412, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361 del 17-24 ottobre 1996, e come autenticamente interpretato dall'art. 45, co. 6, della l. 23.12.1998, n. 448).
11. Si ritiene di dover dichiarare la compensazione delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il giudice unico delle pensioni
presso
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Molise
definitivamente pronunciando, respinta ogni contra­ria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso in epigrafe, iscritto al n. 1653 del registro di Segreteria, depositato in data 14 maggio 2003 dal Signor ...omissismsmvld...., come in epigrafe generalizzato, contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, per il riconoscimento e la declaratoria del suo diritto all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, e per l'effetto dichiara il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione in godimento mediante l'attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio (attribuzione di uno scatto stipendiale nella misura del 2,50%, essendo il ricorrente stato riscontrato affetto da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili, per cumulo, alla 4^ (quarta) categoria della Tabella A, come da verbale Commissione Medica Ospedaliera di omissis Mod. B n. 1742 del 16 febbraio 1993), e la corresponsione delle somme relative ai ratei di pensione arretrati sin dalla data di spettanza, e cioè, dalla data del collocamento in congedo (14 febbraio 1993), atteso che l'amministrazione convenuta in giudizio non ha formulato alcuna eccezione di prescrizione, oltre ai benefici accessori (interessi legali o rivalutazione monetaria) sulle somme ad esso spettanti, secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Dispone la comunicazione della presente sentenza e il rinvio degli atti all'amministrazione interessata (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza - Divisione II) per i conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresa la corresponsione, in favore del ricorrente, degli interessi legali o della rivalutazione monetaria nel senso precisato in motiva­zione.
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli stessi soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine si richiama l'attenzione della Segreteria della Sezione sulla disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Nulla per le spese.
Così deciso in Campobasso, nella Camera di Con­siglio del 22 giugno 2006.
Il giudice unico delle pensioni
(Dott. Tommaso Miele)

Depositata in Segreteria il giorno

 
SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONE
MOLISESentenza12007Pensioni12-01-2007

 

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