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martedì 9 luglio 2013

Cassazione: Molestie con telefonate "mute", va risarcito il danno alla tranquillità individuale I giudici di piazza Cavour confermano multa e risarcimento: quest'ultimo di dodicimila euro per la "persecuzione" durata un anno attraverso chiamate telefoniche a tutte le ore senza che l'autrice avesse mai proferito parola





Molestie con telefonate "mute", va risarcito il danno alla tranquillità individuale
I giudici di piazza Cavour confermano multa e
risarcimento: quest'ultimo di dodicimila euro per la "persecuzione"
durata un anno attraverso chiamate telefoniche a tutte le ore senza che
l'autrice avesse mai proferito parola


Cass. pen. Sez. I, (ud. 03-
05-2007) 30-05-2007, n. 21273


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato -
Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio
Giovanni - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott.
CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) O.C. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA
del 26/10/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

visti gli atti, la
sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta
dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;

Udito il Procuratore
Generale in persona del Dott. DE SANDRO, che ha concluso per
inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore avv. Managò.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
La sentenza in epigrafe, salva la riduzione della somma
liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa,
costituitasi parte civile, ha confermato quella di primo grado, con cui
O. C. era stata condannata alla pena di Euro 2.550,00 di multa per i
reati di molestie telefoniche e di ingiuria in danno di C.R., commessi
da epoca imprecisata del 2001 sino al 9.11.2002.

La Corte territoriale
riteneva la prova di responsabilità dell'imputata integrata dalla
deposizione dell'offesa nonchè dai dati ricavati dai tabulati
telefonici, attestanti la provenienza di numerose telefonate,
concentrate in un solo mese, da utenze telefoniche intestate alla
prevenuta e di una di esse dall'utenza dell'Assessorato alla Pubblica
Istruzione della Regione Calabria, dove la O. lavorava.

Ricorre il
difensore, deducendo:

violazione della legge penale sostanziale e
processuale quanto all'asserita "congetturalità" dell'affermazione per
cui la commissione del reato di ingiuria non sarebbe stata ancorata al
18.7.2002 (data dell'unica telefonata proveniente dall'ufficio della
prevenuta), giorno in cui l'imputata, come da certificato medico
prodotto, era rimasta assente dal lavoro per malattia, tanto da essere
stata assolta dalla concorrente accusa di peculato per l'uso indebito
del telefono dell'ufficio, mentre nessun accertamento che dimostrasse
il contrario era stato disposto dal giudice;

sommarietà delle
indagini, essendo l'esame dei tabulati stato ridotto ad un solo mese, a
fronte di contestazione estesa ad un intero anno;

incertezza circa la
riferibilità all' O. dell'utenza privata da cui erano partite le
telefonate risultanti dai tabulati, essendo lo stesso numero riportato
come numero di fax su un biglietto di visita di tale L.T., di cui era
stata richiesta ma non ammessa l'escussione, unitamente a quella del m.
llo S., il quale avrebbe dovuto spiegare le ragioni della riferita
appartenenza alla prevenuta dell'utenza privata da cui erano partite le
telefonate;

assenza di causale per la commissione dei reati
contestati;

eccessività della somma di Euro 12.000,00 liquidata a
titolo di risarcimento del danno.

Il ricorso è infondato per le
ragioni che seguono:

il capo di imputazione relativo all'ingiuria non
reca alcuna specificazione circa la data del commesso reato nè dalla
sentenza impugnata si evince che la telefonata ingiuriosa sia proprio
quella effettuata il 18.7.2002 dal telefono dell'ufficio della Regione,
essendosi la corte territoriale limitata, riportando l'assunto della
persona offesa, a riferire che "una delle telefonate moleste proveniva
da un ufficio della Regionè", senza alcuna ulteriore specificazione;

correttamente i giudici di merito hanno escluso che la produzione
postuma in giudizio di un certificato medico rilasciato il 17.7.2002,
genericamente prescrivente due giorni di riposo e cure senza alcuna
indicazione della patologia riscontrata, sia di per se dimostrativa
dell'effettiva assenza dall'ufficio dell' O. nella giornata del 18 e,
soprattutto, alle ore 13,06 in cui fu effettuata la telefonata,
deponendo, comunque, a carico di costei la circostanza che la
comunicazione in parola si inseriva in un contesto di telefonate
certamente da lei provenienti, con l'ulteriore riscontro che il numero
da cui la chiamata era partita corrispondeva proprio ad un'utenza
dell'ufficio presso cui l' O. lavorava;

la sentenza precisa che la C.
ha spiegato la ragione dell'indicazione come numero di fax, sul
biglietto di visita della L., del suo stesso numero di utenza
telefonica (lo stesso numero può notoriamente fungere da recapito
telefonico e di fax), specificando che la Libri era una sua
collaboratrice, per cui costei ben poteva avere la disponibilità del
medesimo numero (del tutto illogico è, del resto, supporre che le
molestie e l'ingiuria fossero indirizzate alla L., se proprio da costei
l' O. ottenne il biglietto prodotto come pretesa prova a discarico in
giudizio, secondo quanto precisato a f. 8 dell'atto di ricorso);

la
dimostrazione che proprio la C., e non la L., fosse la destinataria
delle molestie telefoniche in questione è, del resto, ulteriormente
fornita dalla circostanza che, come precisato in sentenza, l'odierna
parte offesa riferì di essere stata, in talune occasioni, seguita in
strada dall'imputata, da lei conosciuta come dipendente della Regione
Calabria, aggiungendo che la donna aveva anche suonato il campanello
della sua abitazione;

il numero di telefono cui le chiamate erano
indirizzate è risultato intestato alla C., che ha riferito di aver
personalmente ricevuto le telefonate incriminate, e del tutto
ragionevolmente i giudici di merito hanno ritenuto la circostanza
provata in base all'attestazione del m.llo S., apparendo assolutamente
pleonastico un suo rinnovato esame per chiedergli le ragioni della sua
affermazione, ovviamente desunta da dati ufficiali non confutabili;

la
prova logica giustifica l'estensione all'intero periodo per cui si
protrassero le molestie della valenza dimostrativa dell'esame dei
tabulati effettuata "a campione", data l'evidente connessione ed
omologia delle condotte;

il mancato accertamento della causale,
verosimilmente nota alle protagoniste dei fatti, non incide
sull'obbiettività e sull'imputabilità soggettiva delle condotte, di per
sè sufficienti a fondare la pronuncia di condanna;

la somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno appare congruamente quantificata e
giustificata in relazione alla lunga protrazione delle condotte lesive
ed alla rilevanza ed intensità del pregiudizio che notoriamente le
molestie insistentemente realizzate con il mezzo del telefono (tra
l'altro ricorrendo ad oggettivamente allarmanti chiamate mute) recano
al bene giuridico della tranquillità individuale.

P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2007.

Depositato in
Cancelleria il 30 maggio 2007


 

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