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martedì 9 luglio 2013

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25 giugno 2013 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB); 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB); 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB). (13A05758) (GU n.158 del 8-7-2013)


 

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 giugno 2013 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  Inserimento  nella  Tabella  I   delle   sostanze   6-
(2-aminopropil)  benzofurano  (6-APB);   5-(2-aminopropil)benzofurano
(5-APB);    6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano    (6-APDB)     e
5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB). (13A05758)
(GU n.158 del 8-7-2013) 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»;
  Viste in particolare la tabella I che indica le sostanze con  forte
potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II,  suddivisa
in cinque  sezioni,  che  indica  le  sostanze  che  hanno  attivita'
farmacologica e sono  pertanto  usate  in  terapia  in  relazione  al
decrescere del loro potenziale di abuso;
  Considerato che le sostanze 6-APB o 6-(2-aminopropil)benzofurano  e
5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB) sono aminoalchilbenzofurani  con
struttura    simile     alle     feniletilamine     (amfetamina     e
metilendiossiamfetamina)   e   sono   derivati   insaturi   dell'APDB
(6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano),  con  effetti  psicoattivi
simili a quelli di sostanze gia' sotto controllo,  e  che  le  stesse
sono molecole per le quali non risulta approvato alcun uso medico e/o
in preparazioni farmaceutiche;
  Vista la nota del 18 luglio 2012 con cui il Dipartimento  Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso  il
Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le  droghe
ha trasmesso un'allerta  relativa  a  un'intossicazione  acuta  grave
correlabile all'assunzione di 6-APB e ha segnalato numerosi sequestri
effettuati in Europa, nei quali sono state  individuate  le  suddette
molecole;
  Vista la successiva nota dell'8 gennaio 2013  con  cui  l'anzidetto
Dipartimento ha segnalato numerosi sequestri sul territorio nazionale
delle sostanze APB/isomeri e 6APDB;
  Visto il  parere  tecnico-scientifico  dell'Istituto  superiore  di
sanita',  reso   con   nota   del   24   gennaio   2013,   favorevole
all'inserimento  delle  sostanze:  6-   (2-aminopropil)   benzofurano
(6-APB),            5-(2-aminopropil)benzofurano             (5-APB),
6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano          (6-APDB)           e
5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB), nella tabella I del
Testo  unico,  in  considerazione  anche  dei  casi   di   tossicita'
riscontrati e dell'evidenza scaturita da sequestri  circa  la  facile
disponibilita' sui siti internet di dette sostanze;
  Visto  il  parere  del  Dipartimento  Politiche   Antidroga   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 12  febbraio
2013, favorevole alla collocazione nella tabella I  del  Testo  unico
delle   sostanze:    6-    (2-aminopropil)    benzofurano    (6-APB),
5-(2-aminopropil)benzofurano                                 (5-APB),
6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano          (6-APDB)           e
5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB);
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nella
seduta del 19 marzo 2013, favorevole all'inserimento delle  anzidette
sostanze nella tabella I del Testo unico;
  Considerato che tali sostanze risultano disponibili  attraverso  la
rete internet e quindi facilmente acquistabili anche  nel  territorio
italiano e rappresentano pertanto un rischio concreto per  la  salute
pubblica;
  Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle  citate  sostanze
nella tabella I del Testo unico a tutela della salute pubblica;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
    (6-APB): denominazione comune
    6-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica
    (5-APB): denominazione comune
    5-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica
    (6-APDB): denominazione comune
    6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica
    (5-APDB): denominazione comune
    5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2013

                                                Il Ministro: Lorenzin
 

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