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martedì 9 luglio 2013

Corte dei Conti: Polizia di Stato - Spettanza privileggiata con 8^ categoria




SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONE
PIEMONTESentenza452007Pensioni01-03-2007
                                      REPUBBLICA  ITALIANA                  Sent.  45/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
                                           
                                   Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Visto il ricorso iscritto al n. 17469/C del registro di Segreteria, presentato da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... n. il ...... rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Gianfreda.
Visto il decreto ritualmente notificato con il quale il Presidente della Sezione ha fissato l'odierna udienza di discussione;
Presente per la parte ricorrente l'avv. Massimiliano Piccinini; non rappresentata l'Amministrazione;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato a riposo, ha fruito con decorrenza 1.9.1992 e fino al 31.8.1996, a seguito di D.M. n. 4474 del 22.7.1994, di assegno privilegiato di 8° categoria prorogato per altri tre anni ai sensi della legge 9/1990.
In data 29.3.1999 la CMO di Torino ha giudicato l'infermità del ricorrente ascrivibile alla 8° categoria di pensione privilegiata a vita ed ha riconosciuto il ricorrente “SI idoneo al servizio nella Polizia di Stato nel proprio ruolo all'atto del congedo”.
Con decreto del Ministero dell'Interno n. 10383/01 in data 4.12.2001 è stata negata al ricorrente la pensione privilegiata di 8° categoria per mancanza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall'art. 64 per poter fruire di trattamento pensionistico privilegiato.
Sostiene il ricorrente che al personale della Polizia di Stato vanno applicate, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata in conformità di quanto dispone l'art. 5 del DL n. 387/87 convertito nella legge 472/1987, le norme previste per il personale militare e quindi l'art. 67 del T.U. 1092/1973 che prevede la concessione della pensione di privilegio indipendentemente dal riconoscimento della inidoneità al servizio.
Il ricorrente chiede quindi che questa Corte gli riconosca il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata.
Con memoria depositata il 28.7.2006, il Ministero dell'Interno chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce in ogni caso la prescrizione.

DIRITTO


Il ricorso è fondato.
L'art. 5 comma 6 del D.L. 387/1987 convertito nella legge 472/87 prevede esplicitamente che “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare”.
Nella fattispecie, quindi, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. Terza Sez. Appello del 27.9.2002), è applicabile l'art. 67 del DPR 1092/73 che riconosce il diritto alla pensione privilegiata a prescindere dalla sussistenza del requisito della inidoneità al servizio.
Il ricorso deve essere in conseguenza accolto col riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria a vita a decorrere dalla cessazione del precedente trattamento pensionistico privilegiato ad eccezione dei ratei anteriori di oltre un quinquennio alla data di presentazione della domanda giudiziale o extragiudiziale.


                                                                P.Q.M.

  
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spettano interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Spese compensate.                                                             
Così deciso in Torino il 14.2.2007.
                                                                         
                                                                           Il Giudice Unico delle Pensioni
                                                                                    ( F.to  M. Moscatelli )

Depositata in Segreteria il  1 Marzo 2007

                                                                          
                                                                                Il Direttore della Segreteria
                                                                                        ( F.to A. Cinque )












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