SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
PIEMONTE | Sentenza | 45 | 2007 | Pensioni | 01-03-2007 |
REPUBBLICA ITALIANA Sent. 45/07
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Visto il ricorso iscritto al n. 17469/C del registro di Segreteria, presentato da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... n. il ...... rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Gianfreda.
Visto il decreto ritualmente notificato con il quale il Presidente della Sezione ha fissato l'odierna udienza di discussione;
Presente per la parte ricorrente l'avv. Massimiliano Piccinini; non rappresentata l'Amministrazione;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato
a riposo, ha fruito con decorrenza 1.9.1992 e fino al 31.8.1996, a
seguito di D.M. n. 4474 del 22.7.1994, di assegno privilegiato di 8°
categoria prorogato per altri tre anni ai sensi della legge 9/1990.
In
data 29.3.1999 la CMO di Torino ha giudicato l'infermità del ricorrente
ascrivibile alla 8° categoria di pensione privilegiata a vita ed ha
riconosciuto il ricorrente “SI idoneo al servizio nella Polizia di Stato nel proprio ruolo all'atto del congedo”.
Con
decreto del Ministero dell'Interno n. 10383/01 in data 4.12.2001 è
stata negata al ricorrente la pensione privilegiata di 8° categoria per
mancanza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall'art.
64 per poter fruire di trattamento pensionistico privilegiato.
Sostiene
il ricorrente che al personale della Polizia di Stato vanno applicate,
ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata in conformità di
quanto dispone l'art. 5 del DL n. 387/87 convertito nella legge
472/1987, le norme previste per il personale militare e quindi l'art. 67
del T.U. 1092/1973 che prevede la concessione della pensione di
privilegio indipendentemente dal riconoscimento della inidoneità al
servizio.
Il ricorrente chiede quindi che questa Corte gli riconosca il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata.
Con
memoria depositata il 28.7.2006, il Ministero dell'Interno chiede il
rigetto del ricorso ed eccepisce in ogni caso la prescrizione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 5 comma 6 del D.L. 387/1987 convertito nella legge 472/87 prevede esplicitamente che “al personale della Polizia di Stato
continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al
trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare”.
Nella
fattispecie, quindi, come già affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte (sent. Terza Sez. Appello del 27.9.2002), è applicabile l'art. 67
del DPR 1092/73 che riconosce il diritto alla pensione privilegiata a
prescindere dalla sussistenza del requisito della inidoneità al
servizio.
Il
ricorso deve essere in conseguenza accolto col riconoscimento, in
favore del ricorrente, del diritto alla liquidazione del trattamento
pensionistico privilegiato di 8° categoria a vita a decorrere dalla
cessazione del precedente trattamento pensionistico privilegiato ad
eccezione dei ratei anteriori di oltre un quinquennio alla data di
presentazione della domanda giudiziale o extragiudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spettano interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Torino il 14.2.2007.
Il Giudice Unico delle Pensioni
( F.to M. Moscatelli )
Depositata in Segreteria il 1 Marzo 2007
Il Direttore della Segreteria
( F.to A. Cinque )
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PIEMONTE | Sentenza | 45 | 2007 | Pensioni | 01-03-2007 |
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