REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2589/2007Reg.Dec.
N. 8418 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Ministero dell’interno in persona del
Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei
Portoghesi 12
contro
...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione III n.2680 del 13 maggio 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Udito l’avv. dello Stato Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
la sentenza in epigrafe il Tar della Campania ha accolto il ricorso
proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... avverso il decreto
del questore di Napoli in data 24 novembre 2000 che aveva rigettato la
sua istanza per ottenere la licenza di porto di fucile da caccia.
L’adito
Tribunale premetteva che erano prive di fondamento le censure svolte
con il primo ed il terzo motivo del ricorso. Il provvedimento impugnato
concludeva un procedimento iniziato con la richiesta del ricorrente,
rivolta ad ottenere la licenza di porto di fucile. Non v'era quindi
alcun onere per l'amministrazione di avvisare l'interessato di un fatto
che egli non poteva non conoscere, avendovi dato vita.
Né
avevano fondamento le censure, imperniate sulla violazione delle
disposizioni, che stabiliscono i casi in cui la licenza deve essere
negata, per l'esistenza di determinate condanne penali (art. 43, lett.
a,b,c t.u.p.s.). Nel caso in esame, difatti, il decreto impugnato é
stato emesso sul presupposto che ricorresse la diversa ipotesi,
disciplinata dall'ultimo comma del citato art. 43 r.d. 18.6.1931 n.773, a
norma del quale la licenza può essere ricusata, quando il richiedente
non dia affidamento di non abusare dell'arma.
Soltanto
con il secondo motivo del ricorso il ricorrente, esattamente
individuando la configurazione del potere posto a fondamento del decreto
impugnato, ne censurava il cattivo esercizio, assumendo che, dai fatti
accertati nel caso di specie, non potesse logicamente pervenirsi ad un
giudizio di non affidabilità circa l'uso dell'arma. Ed infatti, pur nei
limiti di un sindacato di legittimità - che non può estendersi al merito
delle valutazioni amministrative, ma deve soltanto accertarne la
rispondenza a criteri logici, oltre che alla vigente normativa - il
collegio rilevava una incongruenza logica fra le premesse ed il
dispositivo del provvedimento. In effetti, l'unico addebito mosso al
ricorrente si riduceva al reato di violazione di sigilli, e, per quanto
censurabile potesse considerarsi, in tal caso, la condotta del reo, non
si vedeva come essa potesse influire nel giudizio prognostico circa
l'abuso dell'arma, richiesto dall'ultimo comma dell'art. 43 t.u.
18.6.1931 n.773.
Appella
l’Amministrazione deducendo che la licenza di porto d’armi può essere
negata, oltre che per una serie di ipotesi quali la condanna per delitti
non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto,
rapina, estorsione, per violenza o resistenza all’autorità o per delitti
contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, anche nel
caso in cui il richiedente sia stato condannato per “delitto diverso da
quelli sopra menzionati” e, comunque, quando questi non dia
“affidamento di non abusare delle armi” (art.43, u.c., R.D. 18 giugno
1931, n.773).
Il
Tar ha ritenuto che non ricorresse tale ultima ipotesi in relazione
alla condanna inflitta al ricorrente per il reato di violazione di
sigilli, ritenuto non tale da influire negativamente sul giudizio
prognostico circa l’abuso delle armi.
Ma,
secondo la prevalente giurisprudenza, l’art.43 .c., attribuisce
all’Autorità di p.s. “un potere generale e discrezionale di vietare la
detenzione di armi e munizioni e di revocare le licenze, quando il
titolare di esse sia ritenuto capace di abusarne”. Nel caso la Questura,
nell’utilizzo del potere discrezionale in questione, ha evidenziato,
nel diniego e nell’ambito degli atti difensivi di primo grado, come il
ricorrente non sia un elemento capace di offrire le necessarie garanzie
di sicurezza e affidabilità in materia di armi, ritenendo che la
menzionata condanna rappresentasse “un fatto rilevante di una
personalità incline a violare la legge”.
Nessuno si è costituito per l’appellato.
DIRITTO
L’appello è da respingere.
Ed
infatti, avuto riguardo alla stringata motivazione del provvedimento
impugnato non può ritenersi che, come esattamente rilevato dal Tar,
sotto il profilo logico, il reato di violazione di sigilli, unico
addebito contestabile al ricorrente, possa risultare un presupposto
univocamente e ragionevolmente fondante un giudizio prognostico negativo
circa l’abuso delle armi ai sensi dell’art.43 del T.U di cui al R.D. 18
giugno 1931, n.773.
L’esistenza
in materia di un potere discrezionale dell’Amministrazione, infatti,
non la esime dall’esternare le ragioni del proprio giudizio negativo in
proposizioni dotate di sufficiente coerenza e consequenzialità logica,
in particolare esternando la sussistenza e la rilevanza dei presupposti
di fatto di tale valutazione in modo che appaiono adeguate e conseguenti
le conclusioni assunte.
Nulla va peraltro disposto in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando la sentenza
impugnata.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 20.3.2007 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
LUCIANO BARRA CARACCIOLO GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...22/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 8418/2002
FF
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