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Sent. N. 846/2007REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona della dr.ssa Paola Briguori
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul
giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 55591PM del registro di
segreteria, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....,
elettivamente domiciliato presso FNP-CSL di Firenze, via Ricasoli n.28
CONTRO
INPDAP
MINISTERO DELL'INTERNO
per
l'accertamento
del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza
e della percezione, con interessi e rivalutazione monetaria, di un
trattamento pensionistico derivante dall'equiparazione retributiva tra
il personale della polizia di Stato
e quello dell'Arma dei carabinieri, così come previsto dall'art.43,
comma 17 della legge 1.04.1981 n.121, ed a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale con sentenza n.277/1991.
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Nella
pubblica udienza del giorno 27 giugno 2007, con l'assistenza del
segretario dr. Marino Pini, nessuno è comparso per le parti;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
FATTO
Il
ricorrente, già Maresciallo Maggiore “A” dell'Arma dei Carabinieri,
collocato in congedo assoluto a decorrere dal 18.02.1986, ha chiesto
l'applicazione dell'art.43, comma XVI, Legge 121/1981, in forza del
quale il trattamento dovuto al personale dell'Arma dei Carabinieri deve
essere individuato in quello previsto per il personale della Polizia di Stato.
Secondo
l'istante, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del giugno
1991, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma
16, della predetta legge n. 121 (nella parte in cui non erano incluse
le qualifiche degli ispettori di Polizia nella Tabella di equiparazione
del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma dei
Carabinieri), avrebbe consentito, con efficacia dalla data di entrata in
vigore della legge n. 121/1981, la piena corrispondenza e, quindi,
l'estensione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato
al personale dell'Arma dei Carabinieri. Ciò poiché detta sentenza,
avendo efficacia “ex tunc”, non può non rendere applicabile a tutti i
dipendenti in servizio al momento ed entrata in vigore della legge n.
121/1981 la norma dichiarata incostituzionale, nella parte in cui non
prevedeva l'inclusione di un'ulteriore categoria di personale, con
conseguente inserimento di tale categoria, nei rapporti di
corrispondenza con i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Il
...omissismsmvld.... rammenta che la giurisprudenza pensionistica
pubblica presenterebbe un orientamento pienamente in linea con le
considerazioni di cui al presente gravame (vedi Corte dei Conti sentenza
della Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia n. 49/96,
nonché quella della Corte dei Conti II Sezione Giurisdizionale del Lazio
n. 87/97/A). Pertanto, deduce l'illegittimità del rifiuto
dell'amministrazione militare a corrispondere i benefici suddetti per “
Violazione e falsa applicazione dell'art.43, comma 17, della legge n.
121 del 1981, tabella C e nota allegata nel nuovo testo di cui all'art.9
legge 12.08.1982 n.569; dell'art.2 D.L. 7.01.1992 n.5, conv. con
modifiche nella legge 6.3.1992 n.216; degli artt.3, 36, 97 della
Costituzione - eccesso di potere : manifesta ingiustizia ed illogicità -
disparità di trattamento - perplessità”.
Assume
il ricorrente che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 dal 1981,
nonché della tabella allegata alla stessa come sostituita dall'art. 9
della legge 12.8.1982, n. 569 e della nota in calce, nella parte in cui
non sono inclusi, ai fini dell'equiparazione del trattamento economico
dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le qualifiche degli
ispettori della Polizia di Stato,
così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni
connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Successivamente a tale sentenza , con il DL 7.01.1992 n.5, convertito
con modificazioni nella legge 6.03.1992 n.216, è stata fissata al primo
gennaio 1992 la decorrenza degli effetti economici dell'equiparazione in
parola. L'errata interpretazione della normativa in esame ha, però,
portato l'Amministrazione ad escludere che i sottufficiali dell'arma già
in pensione alla data di entrata in vigore della legge 121/81 potessero
vedere rideterminato il loro trattamento pensionistico sin dal momento
dell'entrata in vigore della legge di riforma, se non fossero stati in
servizio al 20 giugno 1986 (cinque anni precedenti il giorno successivo
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale) e
se non fossero stati in precedenza parte nei giudizi conclusisi con la
predetta sentenza della Corte Costituzionale. Peraltro - secondo parte
ricorrente - da detta sentenza discenderebbe, invece, “de plano” il
diritto all'equiparazione come sopra illustrato, anche per coloro che
non avessero in corso procedimenti contenziosi alla detta data. Una
corretta interpretazione della legge n. 216 del 1992, poi, la quale va
letta nel quadro dell'intento del legislatore di razionalizzare ogni
profilo equiparativo all'interno delle Forze di sicurezza, deve condurre
all'orientamento per cui la data del 1° gennaio 1992, indicata nella
predetta legge n. 216 del 1992 come “dies a quo” di decorrenza del più
favorevole trattamento economico non costituisce un discrimine tra il
personale in servizio e quello cessato, bensì individua la decorrenza
degli effetti economici del diritto all'equiparazione del personale
dell'Arma che in precedenza non era stato destinatario di una sentenza
avverso la mancata attribuzione del beneficio richiesto.
Il
ricorrente conclude osservando che gli ex sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri hanno diritto ad essere equiparati, sotto il profilo del
trattamento economico ed ai fini della rideterminazione della pensione,
agli ispettori della polizia di Stato,
con l'unico requisito di essere stati in servizio permanente effettivo
alla data di entrata in vigore della legge 1.04.1981 n.121. A tal
proposito richiama copiosa giurisprudenza contabile ( Seconda Sez. App.
26 giugno 1997 n.87/A; Sez. Giurisd. Liguria 20.11.1995 n.101; Sezione
Giurisd. Toscana 20.01.1004 n.73).
All'udienza del 27 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto, si osserva in
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'oggetto
del presente gravame sollevato dal sottufficiale dell'Arma dei
carabinieri concerne l'estensione del trattamento economico riconosciuto
agli ispettori di polizia in ragione delle analogie e delle identità
con i compiti istituzionali attribuiti a taluni gradi dei carabinieri in
applicazione del principio generale secondo cui a mansioni uguali deve
conseguire uguale retribuzione.
Si
rammenta che la L. n. 121 del 1981 recante il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, conferiva, all'art. 36,
la delega al governo per la riorganizzazione dell'ordinamento del
personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza in vari ruoli
tra i quali figurava quello degli ispettori che, secondo le istruzioni
della delega, doveva essere articolato in quattro qualifiche, delle
quali occorreva determinare le corrispondenti funzioni.
Stabiliva all'art. 43, co. 16° e 17°, l'estensione del trattamento economico previsto per la polizia di Stato
all'Arma dei carabinieri con comparazione dei relativi gradi in base
alla tabella C allegata alla legge stessa. La tabella, nel disporre
l'equiparazione degli appartenenti alla polizia di Stato
alle altre forze di polizia (tra le quali è annoverata l'Arma dei
carabinieri), non includeva le qualifiche degli ispettori in
considerazione del fatto che non vi era corrispondenza con i gradi e le
qualifiche del precedente ordinamento di pubblica sicurezza, né con i
gradi del personale delle altre forze di polizia. Il problema della
compatibilità tra gradi e qualifiche, richiamato nella nota in calce
alla citata tabella, nasceva dalla constatazione che mentre prima
dell'entrata in vigore della L. n. 121 del 1981 la corrispondenza del
trattamento economico degli appartenenti al corpo delle guardie di
pubblica sicurezza (all'epoca, corpo militare) con quello dell'Arma dei
carabinieri, era rassicurata in base ad un dato omogeneo costituito dai
gradi militari in cui ciascuna di dette forze si articolava, a seguito
della intervenuta riforma, il personale del disciolto corpo delle
guardie di pubblica sicurezza era transitato nella polizia di Stato
i cui appartenenti venivano ora inquadrati nel pubblico impiego fra i
dipendenti civili dello Stato e di conseguenza la suddivisione di detto
personale era articolata non più in gradi bensì in ruoli suddivisi al
loro interno in qualifiche ognuna delle quali caratterizzata dal tipo di
mansioni e di funzioni attribuite.
Peraltro,
si può affermare che la mancata inclusione nella tabella C delle
qualifiche di ispettore di polizia dipese dal fatto che all'epoca
dell'emanazione della legge non erano stati ancora individuati i
contenuti di dette qualifiche in quanto tale compito, all'art. 36, era
stato demandato alla normativa delegata.
La
delega legislativa era attuata dal governo con una serie di decreti
delegati tra i quali il D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 che, tra l'altro,
agli artt. 25 e 26 provvedeva a definire ruolo e funzioni dei
sovrintendenti e degli ispettori di polizia. Solo ad opera di detto
provvedimento attuativo fu delineato il contenuto delle qualifiche in
questione. Sorse, però, a seguito dell'attuazione della delega una
serialità di procedimenti contenziosi, sollevati da alcuni sottufficiali
dell'Arma che rivendicavano una completa attuazione del principio
generale della piena equiparazione economica tra carabinieri e polizia
di Stato, sancita dalla L. n. 121 del 1981, al fine di ottenere
l'estensione dei benefici retributivi riconosciuti agli ispettori di
polizia.
L'esperimento
dei due gradi della giustizia amministrativa (sentenza del T.A.R. Lazio
1614 dell'11 novembre 1989 e del Consiglio di Stato Sezione quarta, n.
986 del 25 novembre 1991) vide, poi, l'intervento della Corte
costituzionale, alla quale il Consiglio di Stato aveva devoluto la
questione. La Consulta, con sentenza n. 277 del 3 giugno 1991,
dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 17°, della
L. n. 121 del 1981, dell'allegata tabella C (come modificata dalla L.
n. 569 del 1982) e della nota in calce alla medesima tabella in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui
non includevano le qualifiche degli ispettori di polizia tra quelle
equiparabili ai gradi dei sottufficiali dei carabinieri, così omettendo
la individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate da
questi ultimi con quelle attribuite al personale di polizia di Stato.
La
Consulta si è espressa nei seguenti termini: "….. una volta che lo
stesso legislatore ha già ritenuto di estendere ai carabinieri (art. 43,
co. 16°, della L. n. 121 del 1981) il trattamento retributivo della polizia di Stato,
l'equiparazione prevista dall'art. 43, co. 17°, fra i vari livelli
delle due categorie di personale, suddivise la prima in gradi e la
seconda in qualifiche, sarebbe dovuta risultare, nella richiamata
tabella C, come determinata in base al ""criterio funzionale"", perché
il solo idoneo a render omogeneo, sotto il denominatore comune delle
funzioni, il trattamento economico del personale inquadrato nei
rispettivi apparati secondo articolazioni diverse".
A
seguito della pronuncia di incostituzionalità il legislatore è
intervenuto in materia con il D.L. 7 gennaio 1992 n. 5 (legge di
conversione 6 marzo 1992, n. 216) recante la disciplina della
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277
del 1991 e alla esecuzione dei giudicati, fissando la decorrenza dei
nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i sottufficiali non
ricorrenti, mentre per i ricorrenti che fossero stati parte nei giudizi
conclusisi con le sentenze menzionate nell'art. 1 del D.L. n. 5 del 1992
dalle date delle sentenze che li riguardavano. Detta legge ha avuto il
vaglio di legittimità costituzionale con sentenza n. 455 del 23 dicembre
1993.
L'amministrazione
ha interpretato la normativa nel senso di richiedere, ai fini del
riconoscimento del diritto all'estensione dei benefici economici
stabiliti dalla L. n. 121 del 1981, la permanenza in servizio dei
ricorrenti in taluni casi fino al 20 giugno 1986 (cinque anni precedenti
il giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della
Corte costituzionale) ed in altri casi fino al 1° gennaio 1992.
Orbene,
la questione sottoposta all'esame di questo giudice concerne la
concreta applicabilità del D.L. 7 gennaio 1992 n.5, come convertito
nella L. 6 marzo 1992 n. 216, al fine di statuire sul diritto del sig.
...omissismsmvld...., collocato a riposo prima del 20 giugno 1986, di
vedersi riconoscere, sotto il profilo economico-retributivo,
l'equiparazione in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 277
del 3-12 giugno 1991 che, come più volte affermato, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 17° e tabella C dalla
L. n. 121 del 1981. La citata sentenza, per espresso riconoscimento del
Giudice delle Leggi, non ha carattere additivo, non avendo stabilito a
quali qualifiche della polizia di Stato
dovessero essere equiparate le funzioni dei sottufficiali dell'Arma di
carabinieri, e, conseguentemente, quale livello retributivo dovesse ai
medesimi spettare; anzi come risulta espressamente dalla predetta
motivazione viene "fatta salva la possibilità di continuare in via
transitoria ad erogare agli interessati il trattamento economico
risultante dalla citata disposizione, fino alle determinazioni
conseguenti alla pronuncia".
Peraltro,
si rammenta che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale
operano con effetto retroattivo sui rapporti ancora pendenti cui si
riferisce la norma, sicché dal giorno successivo alla pubblicazione
questa non può più trovare applicazione, se non nel testo depurato dal
vizio di incostituzionalità (Corte cost. n. 139 del 1984 Corte cost. n.
49 del 1970; n. 127 del 1966; n. 58 del 1967).
E'
ben vero che alla sentenza in questione è seguita la L. 6 marzo 1992
n. 216, di conversione in legge del D.L. 7 gennaio 1991 n.5, relativa
alla perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n.
277 e alla esecuzione dei giudicati, che fissava la decorrenza dei
nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i sottufficiali non
ricorrenti, mentre per i ricorrenti dalle date delle sentenze che li
riguardavano. Ed è questione circa la reale portata della normativa in
questione, sulla quale vi è copiosa giurisprudenza della Corte dei
conti.
La
Sezione di controllo della Corte, 24 aprile 1998, n. 35, ha così
deliberato: "ai sensi del D.L. n. 290 del 1994, conv. nella L. n. 443
del 1994, i benefici derivanti dall'equiparazione del trattamento
economico tra i diversi corpi di polizia, introdotti dalla L. n. 121 del
1981 e, concretamente attuati, con riferimento agli ispettori dalla L.
n. 216 del 1992 (emessa a seguito di un intervento della Corte
costituzionale in materia), spettano anche ai soggetti che nella vigenza
della citata L. n. 121 del 1981 non abbiano presentato ricorso
giurisdizionale, con decorrenza dal quinquennio precedente l'entrata in
vigore della L. n. 216 del 1992 e, in quanto effettivamente percepiti
quali componenti del trattamento di attività, possono essere computati
anche a fini pensionistici; pertanto è legittimo il provvedimento con il
quale viene riliquidata la pensione in favore di alcuni sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri, i quali in applicazione della normativa
citata abbiano percepito sia pur tardivamente i benefici derivanti dalla
più volte citata equiparazione".
Le
Sezioni giurisdizionali sia regionali che di appello (Sez. II, n.
87\98\A, 59\99\A, 101\99\A, 278\99\A, 279\99\A, 117\00\A, 349\00\A) si
sono pronunciate in più occasioni e, salvo rare voci discordanti, è
prevalso l'orientamento secondo il quale la riliquidazione spetta con
decorrenza economica dal 1 gennaio 1992 a tutti i sottufficiali ancora
in servizio al momento di entrata in vigore della L. 1° aprile 1981, n.
121.
Nell'ambito
della Sezione 2^ giurisdizionale centrale d'appello, l'indirizzo
prevalente (nn. 87/97/A, 44/98/A, 59/99/A, 101/99/A) è nel senso che i
sottufficiali dell'Arma in servizio permanente al momento dell'entrata
in vigore della L. n. 121 del 1981 hanno acquisito un diritto soggettivo
pieno di natura patrimoniale alla riliquidazione del loro trattamento
economico sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o
qualifica del personale della polizia di Stato,
diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente, così come
modificata a seguito della pronuncia n. 277/91 della Corte
costituzionale, e la cui insorgenza non presupponeva un preventivo
intervento del legislatore, essendo ontologicamente giustificato dalla
lettura dell'art. 43, co. 17°, di detta L. n. 121/81 alla luce della
richiamata sentenza n. 277/91. La successiva pronuncia della Corte
costituzionale n. 455 del 15-23 dicembre 1993, con la quale è stata
dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, co. 1°, e dell'art. 2, co. 1°, della L. n. 216/1992, circa
la diversa decorrenza della perequazione economica per i sottufficiali
che avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e per quelli che
tale ricorso non avevano proposto, è stata interpretata nel senso che la
data del 1° gennaio 1992, indicata in detta legge, non vale come
discrimine tra il personale in servizio e quello cessato dal servizio a
quella data, ma come data di decorrenza degli effetti economici
dell'invocata equiparazione del personale dell'Arma, in servizio o in
quiescenza, che in precedenza non avevano ottenuto una sentenza passata
in giudicato avverso la mancata attribuzione della equiparazione
richiesta, con conseguenti riflessi ai fini pensionistici.
Peraltro,
non sfugge a questo giudice, che le SSRR della Corte dei conti,
investite della relativa questione di massima, con decisione n.
11\2003\QM al quesito "se ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, in
servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 121/81, ma cessati
anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla
riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa
equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della polizia di Stato", hanno dato risposta negativa, qualora non abbiano beneficiato di arretrati retributivi.
Questo
giudice ritiene di disattendere tale orientamento alla luce dell'ormai
prevalente giurisprudenza contabile di segno opposto, secondo la quale
la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17,
della l. n. 121 del 1981 (sentenza della Corte costituzionale n. 277
del 1991) - nella parte in cui non includeva il ruolo degli ispettori di
polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico
spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri - ha determinato
l'automatica riespansione del principio di equiparazione, secondo la
omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e
quelle dei sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza,
senza che l'intervenuta l. n. 216 del 1992 possa esplicare al riguardo
alcuna efficacia esclusiva; pertanto, ai sottufficiali dei carabinieri e
della guardia di finanza - che siano cessati dal servizio nella vigenza
della l. n. 121 del 1987 ma anteriormente al 12 gennaio 1992 e non
abbia fatto ricorso (prima di tale data) per ottenere l'auspicata
equiparazione - devesi riconoscere il diritto alla equiparazione
economico-retributiva con gli appartenenti alle qualifiche
corrispondenti della polizia di Stato:
agli effetti giuridici, sin dalla entrata in vigore della l. n. 121 del
1981, e agli effetti economici dal 12 gennaio 1992 (da tale data il
trattamento pensionistico spettante agli interessati deve essere
riliquidato con l'applicazione della equiparazione retributiva disposta
dalla l. n. 121 del 1981; C.Conti reg. Piemonte, sez. giurisd., 16
settembre 2003, n. 1609; Sezione giurisdizionale Regione Marche, 4
aprile 2003, n. 292 Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, 19 aprile
2004, n. 328).
Conseguentemente,
nella fattispecie in esame il diritto a percepire gli aumenti in
questione è da ritenere insorto in forza della L. n. 121 del 1981,
mentre la L. n. 216 del 1992 ha unicamente regolamentato la decorrenza
economica di tale diritto.
Discende,
infatti, dalle norme che disciplinano l'efficacia delle sentenze della
Corte costituzionale che una volta che la Corte abbia dichiarato
costituzionalmente illegittime alcune disposizioni, queste siano cassate
dall'ordinamento con il conseguente automatico riespandersi delle norme
di carattere generale nei cui confronti quelle cassate si ponevano come
specifiche.
Poiché
è fuor di dubbio che la L. n. 121 del 1981 ha riconosciuto ai
sottufficiali dei carabinieri il diritto all'equiparazione con i pari
grado della polizia di Stato e poiché la Corte costituzionale ha
annullato solo le tabelle che disciplinano in concreto tale
equiparazione, ne consegue che il non riconoscere efficacia ex tunc alle
norme che sanciscono il suddetto diritto e che non sono state
l'oggetto della sentenza costituzionale di cui trattasi e, non
applicarle nei confronti di tutti i rapporti non ancora esauriti alla
data di vigenza della citata L. n. 121 sarebbe in contrasto con i
principi di diritto intertemporale e sostanziale che regolano il nostro
ordinamento (Sez. II, n. 59\99\A).
La
Consulta, in effetti, aveva, comunque, stabilito il principio operativo
in base al quale a parità di funzioni deve corrispondere identico
trattamento economico, privilegiando in sostanza la valutazione concreta
delle funzioni al di là della dizione espressa. Con la sentenza n. 277
della Corte costituzionale non aveva perciò determinato alcun vuoto
giuridico, di tal che la L. n. 121 del 1981 doveva trovare attuazione
senza la necessità di ulteriori interventi normativi per quanto concerne
la comparazione delle qualifiche dei sottufficiali della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.
La
L. n. 216 del 6 marzo 1992 poteva solo determinare, come in effetti ha
determinato, una diversa decorrenza economica di tale equiparazione,
sicchè in tali limiti è risultata scevra da vizi di legittimità
costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 455 del 15-23
dicembre 1993). Il ricorrente era in servizio alla data della emanazione
della L. n. 121 e, pertanto, il ricorso va accolto con la declaratoria
del diritto alla equiparazione economica retributiva con gli
appartenenti alle qualifiche corrispondenti della polizia di Stato:
agli effetti giuridici sin dall'entrata in vigore della L. n 121 del
1981 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1992, data dalla quale il
trattamento pensionistico deve essere riliquidato con l'applicazione
della equiparazione retributiva disposta dalla succitata norma, con
interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, deve essere riconosciuto
sui ratei pensionistici dovuti il diritto agli accessori di legge in
ragione della sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2002 del
26 giugno 2002, costituiti dalla maggior somma tra interessi e
rivalutazione, quest'ultima calcolata anno per anno con gli indici di
cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... per le
ragioni di cui in parte motiva.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Firenze il giorno 27 giugno 2007.
IL GIUDICE UNICO
F.to Dr.ssa Paola Briguori
Depositata in Segreteria il 12.09.2007
IL DIRIGENTE
F.to G. Badame
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