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martedì 9 luglio 2013

Corte de Conti: Pensione - - Equiparazione retributiva tra personale della Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri




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SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONE
TOSCANASentenza8462007Pensioni12-09-2007

Sent. N. 846/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL  GIUDICE UNICO
Nella persona della dr.ssa Paola Briguori
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 55591PM del registro di segreteria, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., elettivamente domiciliato presso FNP-CSL di Firenze, via Ricasoli n.28
CONTRO
INPDAP
MINISTERO DELL'INTERNO
per
l'accertamento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza e della percezione, con interessi e rivalutazione monetaria, di un trattamento pensionistico derivante dall'equiparazione retributiva tra il personale della polizia di Stato e quello dell'Arma dei carabinieri, così come previsto dall'art.43, comma 17 della legge 1.04.1981 n.121, ed a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n.277/1991.
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Nella pubblica udienza del giorno 27 giugno 2007, con l'assistenza del segretario dr. Marino Pini, nessuno è comparso per le parti;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
FATTO
Il ricorrente, già Maresciallo Maggiore “A” dell'Arma dei Carabinieri, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 18.02.1986, ha chiesto l'applicazione dell'art.43, comma XVI, Legge 121/1981, in forza del quale il trattamento dovuto al personale dell'Arma dei Carabinieri deve essere individuato in quello previsto per il personale della Polizia di Stato.
Secondo l'istante, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 277 del giugno 1991, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 16, della predetta legge n. 121 (nella parte in cui non erano incluse le qualifiche degli ispettori di Polizia nella Tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma dei Carabinieri), avrebbe consentito, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981, la piena corrispondenza e, quindi, l'estensione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato al personale dell'Arma dei Carabinieri. Ciò poiché detta sentenza, avendo efficacia “ex tunc”, non può non rendere applicabile a tutti i dipendenti in servizio al momento ed entrata in vigore della legge n. 121/1981 la norma dichiarata incostituzionale, nella parte in cui non prevedeva l'inclusione di un'ulteriore categoria di personale, con conseguente inserimento di tale categoria, nei rapporti di corrispondenza con i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Il ...omissismsmvld.... rammenta che la giurisprudenza pensionistica pubblica presenterebbe un orientamento pienamente in linea con le considerazioni di cui al presente gravame (vedi Corte dei Conti sentenza della Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia n. 49/96, nonché quella della Corte dei Conti II Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 87/97/A). Pertanto, deduce l'illegittimità del rifiuto dell'amministrazione militare a corrispondere i benefici suddetti per “ Violazione e falsa applicazione dell'art.43, comma 17, della legge n. 121 del 1981, tabella C e nota allegata nel nuovo testo di cui all'art.9 legge 12.08.1982 n.569; dell'art.2 D.L. 7.01.1992 n.5, conv. con modifiche nella legge 6.3.1992 n.216; degli artt.3, 36, 97 della Costituzione - eccesso di potere : manifesta ingiustizia ed illogicità - disparità di trattamento - perplessità”.
Assume il ricorrente che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 dal 1981, nonché della tabella allegata alla stessa come sostituita dall'art. 9 della legge 12.8.1982, n. 569 e della nota in calce, nella parte in cui non sono inclusi, ai fini dell'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Successivamente a tale sentenza , con il DL 7.01.1992 n.5, convertito con modificazioni nella legge 6.03.1992 n.216, è stata fissata al primo gennaio 1992 la decorrenza degli effetti economici dell'equiparazione in parola. L'errata interpretazione della normativa in esame ha, però, portato l'Amministrazione ad escludere che i sottufficiali dell'arma già in pensione alla data di entrata in vigore della legge 121/81 potessero vedere rideterminato il loro trattamento pensionistico sin dal momento dell'entrata in vigore della legge di riforma, se non fossero stati in servizio al 20 giugno 1986 (cinque anni precedenti il giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale) e se non fossero stati in precedenza parte nei giudizi conclusisi con la predetta sentenza della Corte Costituzionale. Peraltro - secondo parte ricorrente - da detta sentenza discenderebbe, invece, “de plano” il diritto all'equiparazione come sopra illustrato, anche per coloro che non avessero in corso procedimenti contenziosi alla detta data. Una corretta interpretazione della legge n. 216 del 1992, poi, la quale va letta nel quadro dell'intento del legislatore di razionalizzare ogni profilo equiparativo all'interno delle Forze di sicurezza, deve condurre all'orientamento per cui la data del 1° gennaio 1992, indicata nella predetta legge n. 216 del 1992 come “dies a quo” di decorrenza del più favorevole trattamento economico non costituisce un discrimine tra il personale in servizio e quello cessato, bensì individua la decorrenza degli effetti economici del diritto all'equiparazione del personale dell'Arma che in precedenza non era stato destinatario di una sentenza avverso la mancata attribuzione del beneficio richiesto.
Il ricorrente conclude osservando che gli ex sottufficiali dell'Arma dei carabinieri hanno diritto ad essere equiparati, sotto il profilo del trattamento economico ed ai fini della rideterminazione della pensione, agli ispettori della polizia di Stato, con l'unico requisito di essere stati in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della legge 1.04.1981 n.121. A tal proposito richiama copiosa giurisprudenza contabile ( Seconda Sez. App. 26 giugno 1997 n.87/A; Sez. Giurisd. Liguria 20.11.1995 n.101; Sezione Giurisd. Toscana 20.01.1004 n.73).
All'udienza del 27 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto, si osserva in
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'oggetto del presente gravame sollevato dal sottufficiale dell'Arma dei carabinieri concerne l'estensione del trattamento economico riconosciuto agli ispettori di polizia in ragione delle analogie e delle identità con i compiti istituzionali attribuiti a taluni gradi dei carabinieri in applicazione del principio generale secondo cui a mansioni uguali deve conseguire uguale retribuzione.
Si rammenta che la L. n. 121 del 1981 recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, conferiva, all'art. 36, la delega al governo per la riorganizzazione dell'ordinamento del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza in vari ruoli tra i quali figurava quello degli ispettori che, secondo le istruzioni della delega, doveva essere articolato in quattro qualifiche, delle quali occorreva determinare le corrispondenti funzioni.
Stabiliva all'art. 43, co. 16° e 17°, l'estensione del trattamento economico previsto per la polizia di Stato all'Arma dei carabinieri con comparazione dei relativi gradi in base alla tabella C allegata alla legge stessa. La tabella, nel disporre l'equiparazione degli appartenenti alla polizia di Stato alle altre forze di polizia (tra le quali è annoverata l'Arma dei carabinieri), non includeva le qualifiche degli ispettori in considerazione del fatto che non vi era corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento di pubblica sicurezza, né con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Il problema della compatibilità tra gradi e qualifiche, richiamato nella nota in calce alla citata tabella, nasceva dalla constatazione che mentre prima dell'entrata in vigore della L. n. 121 del 1981 la corrispondenza del trattamento economico degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza (all'epoca, corpo militare) con quello dell'Arma dei carabinieri, era rassicurata in base ad un dato omogeneo costituito dai gradi militari in cui ciascuna di dette forze si articolava, a seguito della intervenuta riforma, il personale del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza era transitato nella polizia di Stato i cui appartenenti venivano ora inquadrati nel pubblico impiego fra i dipendenti civili dello Stato e di conseguenza la suddivisione di detto personale era articolata non più in gradi bensì in ruoli suddivisi al loro interno in qualifiche ognuna delle quali caratterizzata dal tipo di mansioni e di funzioni attribuite.
Peraltro, si può affermare che la mancata inclusione nella tabella C delle qualifiche di ispettore di polizia dipese dal fatto che all'epoca dell'emanazione della legge non erano stati ancora individuati i contenuti di dette qualifiche in quanto tale compito, all'art. 36, era stato demandato alla normativa delegata.
La delega legislativa era attuata dal governo con una serie di decreti delegati tra i quali il D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 che, tra l'altro, agli artt. 25 e 26 provvedeva a definire ruolo e funzioni dei sovrintendenti e degli ispettori di polizia. Solo ad opera di detto provvedimento attuativo fu delineato il contenuto delle qualifiche in questione. Sorse, però, a seguito dell'attuazione della delega una serialità di procedimenti contenziosi, sollevati da alcuni sottufficiali dell'Arma che rivendicavano una completa attuazione del principio generale della piena equiparazione economica tra carabinieri e polizia di Stato, sancita dalla L. n. 121 del 1981, al fine di ottenere l'estensione dei benefici retributivi riconosciuti agli ispettori di polizia.
L'esperimento dei due gradi della giustizia amministrativa (sentenza del T.A.R. Lazio 1614 dell'11 novembre 1989 e del Consiglio di Stato Sezione quarta, n. 986 del 25 novembre 1991) vide, poi, l'intervento della Corte costituzionale, alla quale il Consiglio di Stato aveva devoluto la questione. La Consulta, con sentenza n. 277 del 3 giugno 1991, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 17°, della L. n. 121 del 1981, dell'allegata tabella  C (come modificata dalla L. n. 569 del 1982) e della nota in calce alla medesima tabella in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non includevano le qualifiche degli ispettori di polizia tra quelle equiparabili ai gradi dei sottufficiali dei carabinieri, così omettendo la individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate da questi ultimi con quelle attribuite al personale di polizia di Stato.
La Consulta si è espressa nei seguenti termini: "….. una volta che lo stesso legislatore ha già ritenuto di estendere ai carabinieri (art. 43, co. 16°, della L. n. 121 del 1981) il trattamento retributivo della polizia di Stato, l'equiparazione prevista dall'art. 43, co. 17°, fra i vari livelli delle due categorie di personale, suddivise la prima in gradi e la seconda in qualifiche, sarebbe dovuta risultare, nella richiamata tabella C, come determinata in base al ""criterio funzionale"", perché il solo idoneo a render omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse".
A seguito della pronuncia di incostituzionalità il legislatore è intervenuto in materia con il D.L. 7 gennaio 1992 n. 5 (legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216) recante la disciplina della perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e alla esecuzione dei giudicati, fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i sottufficiali non ricorrenti, mentre per i ricorrenti che fossero stati parte nei giudizi conclusisi con le sentenze menzionate nell'art. 1 del D.L. n. 5 del 1992 dalle date delle sentenze che li riguardavano. Detta legge ha avuto il vaglio di legittimità costituzionale con sentenza n. 455 del 23 dicembre 1993.
L'amministrazione ha interpretato la normativa nel senso di richiedere, ai fini del riconoscimento del diritto all'estensione dei benefici economici stabiliti dalla L. n. 121 del 1981, la permanenza in servizio dei ricorrenti in taluni casi fino al 20 giugno 1986 (cinque anni precedenti il giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale) ed in altri casi fino al 1° gennaio 1992.
Orbene, la questione sottoposta all'esame di questo giudice concerne la concreta applicabilità del D.L. 7 gennaio 1992 n.5, come convertito nella L. 6 marzo 1992 n. 216, al fine di statuire sul diritto del sig. ...omissismsmvld...., collocato a riposo prima del 20 giugno 1986, di vedersi riconoscere, sotto il profilo economico-retributivo, l'equiparazione in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 che, come più volte affermato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 17° e tabella C dalla L. n. 121 del 1981. La citata sentenza, per espresso riconoscimento del Giudice delle Leggi, non ha carattere additivo, non avendo stabilito a quali qualifiche della polizia di Stato dovessero  essere equiparate le funzioni dei sottufficiali dell'Arma di carabinieri, e, conseguentemente, quale livello retributivo dovesse ai medesimi spettare; anzi come risulta espressamente dalla predetta motivazione viene "fatta salva la possibilità di continuare in via transitoria ad erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla citata disposizione, fino alle determinazioni conseguenti alla pronuncia".
Peraltro, si rammenta che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale operano con effetto retroattivo sui rapporti ancora pendenti cui si riferisce la norma, sicché dal giorno successivo alla pubblicazione  questa non può più trovare applicazione, se non nel testo depurato dal vizio di incostituzionalità (Corte cost. n. 139 del 1984 Corte cost. n. 49 del 1970; n. 127 del 1966; n. 58 del 1967).
E' ben vero che  alla  sentenza in questione è seguita la L. 6 marzo 1992 n. 216, di conversione in legge del D.L. 7 gennaio 1991  n.5, relativa alla perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 e alla esecuzione dei giudicati, che fissava la decorrenza dei nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i sottufficiali non ricorrenti, mentre per i ricorrenti dalle date delle sentenze che li riguardavano. Ed è questione circa la reale portata della normativa in questione, sulla quale vi è copiosa giurisprudenza della Corte dei conti.
La Sezione di controllo della Corte, 24 aprile 1998, n. 35, ha così deliberato: "ai sensi del D.L. n. 290 del 1994, conv. nella L. n. 443 del 1994, i benefici derivanti dall'equiparazione del trattamento economico tra i diversi corpi di polizia, introdotti dalla L. n. 121 del 1981 e, concretamente attuati, con riferimento agli ispettori dalla L. n. 216 del 1992 (emessa a seguito di un intervento della Corte costituzionale in materia), spettano anche ai soggetti che nella vigenza della citata L. n. 121 del 1981 non abbiano presentato ricorso giurisdizionale, con decorrenza dal quinquennio precedente l'entrata in vigore della L. n. 216 del 1992 e, in quanto effettivamente percepiti quali componenti del trattamento di attività, possono essere computati anche a fini pensionistici; pertanto è legittimo il provvedimento con il quale viene riliquidata la pensione in favore di alcuni sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, i quali in applicazione della normativa citata abbiano percepito sia pur tardivamente i benefici derivanti dalla più volte citata equiparazione".
Le Sezioni giurisdizionali sia regionali che di appello (Sez. II, n. 87\98\A, 59\99\A, 101\99\A, 278\99\A, 279\99\A, 117\00\A, 349\00\A) si sono pronunciate in più occasioni e, salvo rare voci discordanti, è prevalso l'orientamento secondo il quale la riliquidazione spetta con decorrenza economica dal 1 gennaio 1992 a tutti i sottufficiali ancora in servizio al momento di entrata in vigore della L. 1° aprile 1981, n. 121.
Nell'ambito della Sezione 2^ giurisdizionale centrale d'appello, l'indirizzo prevalente (nn. 87/97/A, 44/98/A, 59/99/A, 101/99/A) è nel senso che i sottufficiali dell'Arma in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della L. n. 121 del 1981 hanno acquisito un diritto soggettivo pieno di natura patrimoniale alla riliquidazione del loro trattamento economico sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della polizia di Stato, diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente, così come modificata a seguito della pronuncia n. 277/91 della Corte costituzionale, e la cui insorgenza non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, essendo ontologicamente giustificato dalla lettura dell'art. 43, co. 17°, di detta L. n. 121/81 alla luce della richiamata sentenza n. 277/91. La successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 455 del 15-23 dicembre 1993, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1°, e dell'art. 2, co. 1°, della L. n. 216/1992, circa la diversa decorrenza della perequazione economica per i sottufficiali che avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e per quelli che tale ricorso non avevano proposto, è stata interpretata nel senso che la data del 1° gennaio 1992, indicata in detta legge, non vale come discrimine tra il personale in servizio e quello cessato dal servizio a quella data, ma come data di decorrenza degli effetti economici dell'invocata equiparazione del personale dell'Arma, in servizio o in quiescenza, che in precedenza non avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato avverso la mancata attribuzione della equiparazione richiesta, con conseguenti riflessi ai fini pensionistici.
Peraltro, non sfugge a questo giudice, che le SSRR della Corte dei conti, investite della relativa questione di massima, con decisione n. 11\2003\QM al quesito "se ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 121/81, ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della polizia di Stato", hanno dato risposta negativa, qualora non abbiano beneficiato di arretrati retributivi.
Questo giudice ritiene di disattendere tale orientamento alla luce dell'ormai prevalente giurisprudenza contabile di segno opposto, secondo la quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della l. n. 121 del 1981 (sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991) - nella parte in cui non includeva il ruolo degli ispettori di polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri - ha determinato l'automatica riespansione del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza, senza che l'intervenuta l. n. 216 del 1992 possa esplicare al riguardo alcuna efficacia esclusiva; pertanto, ai sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza - che siano cessati dal servizio nella vigenza della l. n. 121 del 1987 ma anteriormente al 12 gennaio 1992 e non abbia fatto ricorso (prima di tale data) per ottenere l'auspicata equiparazione - devesi riconoscere il diritto alla equiparazione economico-retributiva con gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della polizia di Stato: agli effetti giuridici, sin dalla entrata in vigore della l. n. 121 del 1981, e agli effetti economici dal 12 gennaio 1992 (da tale data il trattamento pensionistico spettante agli interessati deve essere riliquidato con l'applicazione della equiparazione retributiva disposta dalla l. n. 121 del 1981; C.Conti reg. Piemonte, sez. giurisd., 16 settembre 2003, n. 1609;   Sezione giurisdizionale Regione Marche, 4 aprile 2003, n. 292 Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, 19 aprile 2004, n. 328).
Conseguentemente, nella fattispecie in esame il diritto a percepire gli aumenti in questione è da ritenere insorto in forza della L. n. 121 del 1981, mentre la L. n. 216 del 1992 ha unicamente regolamentato la decorrenza economica di tale diritto.
Discende, infatti, dalle norme che disciplinano l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale che una volta che la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni, queste siano cassate dall'ordinamento con il conseguente automatico riespandersi delle norme di carattere generale nei cui confronti quelle cassate si ponevano come specifiche.
Poiché è fuor di dubbio che la L. n. 121 del 1981 ha riconosciuto ai sottufficiali dei carabinieri il diritto all'equiparazione con i pari grado della polizia di Stato e poiché la Corte costituzionale ha annullato solo le tabelle che disciplinano in concreto tale equiparazione, ne consegue che il non riconoscere efficacia ex tunc alle norme che sanciscono il  suddetto diritto e che non sono state l'oggetto della sentenza costituzionale di cui trattasi e, non applicarle nei confronti di tutti i rapporti non ancora esauriti alla data di vigenza della citata L. n. 121 sarebbe in contrasto con i principi di diritto intertemporale e sostanziale che regolano il nostro ordinamento (Sez. II, n. 59\99\A).
La Consulta, in effetti, aveva, comunque, stabilito il principio operativo in base al quale a parità di funzioni deve corrispondere identico trattamento economico, privilegiando in sostanza la valutazione concreta delle funzioni al di là della dizione espressa. Con la sentenza n. 277 della Corte costituzionale non aveva perciò determinato alcun vuoto giuridico, di tal che la L. n. 121 del 1981 doveva trovare attuazione senza la necessità di ulteriori interventi normativi per quanto concerne la comparazione delle qualifiche dei sottufficiali della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.
La L. n. 216 del 6 marzo 1992 poteva solo determinare, come in effetti ha determinato, una diversa decorrenza economica di tale equiparazione, sicchè in tali limiti è risultata scevra da vizi di legittimità costituzionale (sentenza della  Corte costituzionale n. 455 del 15-23 dicembre 1993). Il ricorrente era in servizio alla data della emanazione della L. n. 121 e, pertanto, il ricorso va accolto con la declaratoria del diritto alla equiparazione economica retributiva con gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della polizia di Stato: agli effetti giuridici sin dall'entrata in vigore della L. n 121 del 1981 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1992, data dalla quale il trattamento pensionistico deve essere riliquidato con l'applicazione della equiparazione retributiva disposta dalla succitata norma, con interessi e rivalutazione monetaria. Inoltre, deve essere riconosciuto sui ratei pensionistici dovuti il diritto agli accessori di legge in ragione della sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2002 del 26 giugno 2002, costituiti dalla maggior somma tra interessi e rivalutazione, quest'ultima calcolata anno per anno con gli indici di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Firenze il giorno 27 giugno 2007.
                                                                      IL GIUDICE UNICO
                                                                  F.to Dr.ssa Paola Briguori

Depositata in Segreteria il 12.09.2007
                                                                                   IL DIRIGENTE
                                                                                  F.to G. Badame

SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONE
TOSCANASentenza8462007Pensioni12-09-2007

 

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