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RESISTENZA
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 17-05-2007) 01-10-2007, n. 35826 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVA Bruno - Presidente
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
L.G.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza 28/10/2005 del Gip del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
udito
il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CAUDULLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Avverso
la sentenza 28/10/2005 del Gip del Tribunale di Palermo, che,
disattendendo la richiesta di emissione di decreto penale, dichiarava
non luogo a procedere nei confronti di L.G.F., in ordine al reato di cui
all'art. 337 c.p. (commesso il 14/8/2005), perchè il fatto non
sussiste, ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso lo
stesso Tribunale, deducendo l'erronea applicazione della legge penale.
La
Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza 17/11/2006, qualificata
correttamente l'impugnazione come ricorso per cassazione, trasmetteva
gli atti a questa Suprema Corte per competenza.
Il ricorso è fondato.
L'addebito
mosso all'imputato è di non avere ottemperato, mentre era alla guida
del suo ciclomotore, all'alt intimatogli dai Carabinieri con paletta
d'ordinanza e di essersi dato a precipitosa fuga ad altissima velocità
per le strade strette del centro storico, ponendo così in pericolo
l'incolumità dei militari e dei terzi utenti della strada.
Il
giudice a quo ha ritenuto di non ravvisare in tale condotta gli estremi
della resistenza, non avendo l'imputato posto in essere alcuna
"attività minacciosa o violenta all'indirizzo dei militari operanti per
opporsi a costoro mentre compivano un atto dell'ufficio"; ha aggiunto
inoltre che si sarebbe dovuto pervenire ad opposta conclusione "ove
l'imputato per forzare il posto di blocco avesse diretto il veicolo
contro i CC. che intendevano fermarlo".
Tali argomenti, come rilevato dal P.M. ricorrente, non fanno buon governo della norma incriminatrice di cui all'art. 337 c.p., la quale non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale.
Ed
invero, ad integrare l'elemento materiale del delitto in esame è
sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può
essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale
operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni
comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare
l'esplicazione della pubblica funzione, giacchè anche in tal caso
sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza
di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale.
Con
particolare riferimento alla fuga, è vero che questa, considerata in
astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e,
quindi, non integrare il delitto di resistenza. Ma sicuramente lo
integra quando essa, come sembra essere accaduto nel caso di specie, si
estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito
d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del
proprio ufficio. Il L.G., infatti, non fermandosi all'alt intimatogli,
si dette alla fuga percorrendo ad alta velocità le strette vie del
centro storico di Palermo, frequentate da molta gente, e determinando
così una situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una
minaccia indiretta che ostacolò la regolare esplicazione della pubblica
funzione.
La sentenza impugnata deve,
pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, perchè,
alla luce di quanto innanzi esposto, riesamini il caso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007
c.p. art. 337
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