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martedì 9 luglio 2013

Cassazione: Scooteristi: ignorare l'"alt" dei carabinieri può essere resistenza a pubblico ufficiale




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RESISTENZA
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 17-05-2007) 01-10-2007, n. 35826
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVA Bruno - Presidente
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
L.G.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza 28/10/2005 del Gip del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CAUDULLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Avverso la sentenza 28/10/2005 del Gip del Tribunale di Palermo, che, disattendendo la richiesta di emissione di decreto penale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G.F., in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. (commesso il 14/8/2005), perchè il fatto non sussiste, ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, deducendo l'erronea applicazione della legge penale.
La Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza 17/11/2006, qualificata correttamente l'impugnazione come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Suprema Corte per competenza.
Il ricorso è fondato.
L'addebito mosso all'imputato è di non avere ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, all'alt intimatogli dai Carabinieri con paletta d'ordinanza e di essersi dato a precipitosa fuga ad altissima velocità per le strade strette del centro storico, ponendo così in pericolo l'incolumità dei militari e dei terzi utenti della strada.
Il giudice a quo ha ritenuto di non ravvisare in tale condotta gli estremi della resistenza, non avendo l'imputato posto in essere alcuna "attività minacciosa o violenta all'indirizzo dei militari operanti per opporsi a costoro mentre compivano un atto dell'ufficio"; ha aggiunto inoltre che si sarebbe dovuto pervenire ad opposta conclusione "ove l'imputato per forzare il posto di blocco avesse diretto il veicolo contro i CC. che intendevano fermarlo".
Tali argomenti, come rilevato dal P.M. ricorrente, non fanno buon governo della norma incriminatrice di cui all'art. 337 c.p., la quale non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale.
Ed invero, ad integrare l'elemento materiale del delitto in esame è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione, giacchè anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale.
Con particolare riferimento alla fuga, è vero che questa, considerata in astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e, quindi, non integrare il delitto di resistenza. Ma sicuramente lo integra quando essa, come sembra essere accaduto nel caso di specie, si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio. Il L.G., infatti, non fermandosi all'alt intimatogli, si dette alla fuga percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico di Palermo, frequentate da molta gente, e determinando così una situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una minaccia indiretta che ostacolò la regolare esplicazione della pubblica funzione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, perchè, alla luce di quanto innanzi esposto, riesamini il caso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007

c.p. art. 337

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