COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta allievi
finanzieri del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di
Soccorso Alpino (S.A.G.F.)» - Anno 2017.
(GU n.83 del 31-10-2017)
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a due unita',
a favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Attesa la necessita' di accrescere l'efficienza del Servizio di
soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno 2017, un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di trenta allievi finanzieri del
contingente ordinario - specializzazione «tecnico di Soccorso Alpino
(S.A.G.F.)».
2. Dei suddetti trenta posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti dall'art. 2, quattro sono riservati ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o
superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino.
4. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
5. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria finale di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno
di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque,
non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017
svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva o di
leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria che
consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da Accademie, Scuole o Istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3,
comma 1, e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Ai fini della compilazione della domanda di partecipazione, il
concorrente, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line»
raggiungibile dal sito internet istituzionale, www.gdf.gov.it,
seguendo le istruzioni del sistema automatizzato dovra' scegliere una
delle seguenti modalita':
a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale;
b) «PEC», posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione e ai fini della
valida presentazione dell'istanza, entro il termine di cui al comma
1, i candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2:
a) lettera a), devono verificare la presenza del «codice
alfanumerico SPID» visualizzabile in corrispondenza dello spazio
riservato alla firma della domanda di partecipazione cosi' accettata;
il predetto codice e il «numero di protocollazione» della domanda
dovranno essere conservati ed esibiti, ove richiesto, in sede di
prima prova concorsuale;
b) lettera b), devono:
(1) inviare direttamente mediante PEC all'indirizzo del
Centro di reclutamento concorsoSAGF@pec.gdf.it l'istanza generata,
senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro del proprio
documento di riconoscimento in corso di validita';
(2) verificare l'avvenuta notifica delle relative ricevute di
accettazione e di consegna della PEC che, unitamente al «numero di
protocollazione» della domanda, dovranno essere esibite, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale.
4. Il portale web «Concorsi on line» costituisce solo un servizio
di «compilazione» dell'istanza di partecipazione, la cui
presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al precedente
comma 3. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto
applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico accertata
dall'amministrazione, previa comunicazione sulla home page del sito
istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it, sara' considerata comunque
valida l'istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1,
firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalita' di
cui al comma 3, lettera b).
5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse,
utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
6. Le domande di partecipazione al concorso sono:
a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei
termini, risultano formalmente irregolari/incomplete ovvero mancanti
di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia,
eventuali variazioni, successive a tale termine, riguardanti
esclusivamente i recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC,
numero di utenza telefonica fissa e/o mobile) dovranno essere
comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it;
b) archiviate nel caso in cui:
(1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b);
(2) siano pervenute secondo le modalita' di cui al comma 4 in
assenza dei relativi presupposti;
(3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2:
(a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi
informatici del Corpo;
(b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione»;
(4) siano prive della sottoscrizione se presentate secondo le
modalita' di cui al comma 4;
(5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a) del presente comma.
7. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 6 sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza e notificati eventualmente anche a mezzo PEC agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione sono
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
9. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla definitiva
ammissione al corso di formazione.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere imputato e di non aver subito condanne ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere
o essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
f) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di
congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo Comando/Ente
militare di servizio;
g) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso, indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
l) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica certificata;
m) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 17, nonche'
di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il
possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 5, comma 2.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello
del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la
lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la
prevista prova scritta.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 10, 15, e 18, concernenti,
tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonche'
le modalita' di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le
prove successive e di notifica della graduatoria finale di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Documentazione
1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui
all'art. 10 il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici
di cui all'art. 12 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC,
all'indirizzo concorsoSAGF@pec.gdf.it, i certificati, rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso,
indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio,
tra quelli elencati nell'art. 17 nonche' di quelli stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento
di riconoscimento in corso di validita'.
I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2,
devono presentare, in tale sede, l'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di
effettuazione della visita medica di primo accertamento non e' presa
in considerazione, anche se indicata nella domanda di partecipazione.
3. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora
utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'art. 18,
devono far pervenire a mezzo PEC, all'indirizzo
concorsoSAGF@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta
al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto
status per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di
formazione in qualita' di allievo finanziere, corredata da copia
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita'.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza periti
selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della Guardia
di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni indicate al comma 1 possono, durante lo
svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti
di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.
Art. 10
Data e modalita' di svolgimento della prova scritta
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
sosterranno la prova scritta, consistente in domande di italiano,
storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici, a
partire dal 15 gennaio 2018.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 5
gennaio 2018 mediante avviso pubblicato nel sito internet
www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero
verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova scritta sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma
2, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al
concorso, di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, possono
richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma
1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata nel sito internet istituzionale,
www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni nel sito internet istituzionale, www.gdf.gov.it
10. La somministrazione e la revisione dei test sono effettuate
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 11, i candidati
classificatisi nei primi 300 posti della graduatoria stilata ai soli
fini della predetta prova.
13. Sono, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica, di
cui all'art. 11, i candidati che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I
restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.
14. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a dieci.
15. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso disponibile nel sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it o presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 17.
16. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui al comma 15.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e
piegamenti sulle braccia;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 2, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di
merito delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta un
punteggio tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del punteggio della
graduatoria unica di merito, secondo quanto di seguito riportato:
=====================================================
| Punteggio conseguito| Maggiorazione del punteggio |
+=====================+=============================+
| da 1 a 2 | 0,5 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 1 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 4 a 5 | 1,5 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 2 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 7 a 8 | 2,5 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 3 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 10 a 11 | 3,5 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 11,5 a 12 | 4 |
+---------------------+-----------------------------+
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportivo italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il Presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento delle stesse non oltre il 22 febbraio 2018.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 22 febbraio 2018, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposta
sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento delle prove dello stesso a una data
successiva a quella prevista dal calendario delle prove di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 22 febbraio 2018, ferma restando la
validita' degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento
della comunicazione dell'infortunio subito.
11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 12
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento della prescritta idoneita' gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili nel sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 10.
7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di
reclutamento o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it, entro il quindicesimo giorno solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva e compatibilmente con questi, potra' essere comunque presa
in considerazione la documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia,
il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di
reclutamento.
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per ritardi nella consegna
dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 7.
8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
9. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
10. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
11. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 13
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000
Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 4), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso
certificato di cui all'art. 11, comma 7. In assenza del referto, la
candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 23 febbraio 2018, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 14
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato nel sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino
1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui
all'art. 14 sono convocati presso la Scuola Alpina della Guardia di
finanza di Predazzo (Trento) per essere sottoposti alla verifica
dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, mediante avviso
disponibile nel sito internet del Corpo www.gdf.gov.it o presso
l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666).
2. All'atto dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di
soccorso alpino, i candidati devono presentare alla sottocommissione
di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), il certificato di cui
all'art. 11, comma 5, qualora non piu' valido quello prodotto in sede
di prove di efficienza fisica.
3. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di cui al successivo comma 7, i candidati di sesso femminile
devono produrre, in sede di convocazione, un test di gravidanza di
data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di
gravidanza a cura dell'amministrazione.
Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il
Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento
delle stesse non oltre il 12 aprile 2018.
Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla
data del 12 aprile 2018, con provvedimento della sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera e), tali candidate sono escluse dal
concorso.
4. Il Presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a
quella prevista dal calendario delle prove e, comunque, non oltre il
12 aprile 2018, ferma restando la validita' degli esiti delle
eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito.
5. La mancata presentazione del certificato di cui al comma 4
determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e,
pertanto, l'esclusione dal concorso.
6. Prima dell'effettuazione delle prove per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
7. La fase selettiva consiste in:
a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata
in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»;
b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia».
8. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 5, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
9. Il candidato risultato idoneo che dalla somma dei punti di
merito delle prove obbligatorie e delle prove facoltative riporta un
punteggio tra 1 e 15 consegue, nella relativa graduatoria unica di
merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
=====================================================
|Punteggio conseguito | Maggiorazione del punteggio |
+=====================+=============================+
| da 1 a 2 | 0,5 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 3 a 4 | 1 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 5 a 6 | 2 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 7 a 8 | 3 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 9 a 10 | 4 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 11 a 12 | 5 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 13 a 15 | 6 |
+---------------------+-----------------------------+
10. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
11. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno
munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attivita'
previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata
in allegato 6. Qualora siano sprovvisti dell'attrezzatura tecnica, i
candidati dovranno informare la Scuola Alpina della Guardia di
finanza di Predazzo che provvedera' a fornire il materiale
necessario.
12. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi
dal concorso.
13. I provvedimenti di esclusione sono notificati agli
interessati, che possono impugnarli secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 16
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova
per l'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino,
previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 11, 12, 14 e 15, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.
6, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con
avviso pubblicato nel sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete
intranet del Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 17
Valutazione titoli
1. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
procede, nei confronti dei candidati risultati idonei
all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino di cui
all'art. 15, alla valutazione dei titoli riportati in allegato 7.
2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta
il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 5,
comma 2.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 18
Graduatoria finale di merito
1. La graduatoria finale di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria finale di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 3.
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore. In tal caso, gli
stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito nell'ordine
del punteggio conseguito.
3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla somma
aritmetica dei punti attribuiti:
a) alla prova scritta di cui all'art. 10;
b) alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 11;
c) alle prove per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nel
soccorso alpino di cui all'art. 15;
d) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 17.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, viene approvata la
graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che risultino compresi nel numero dei posti messi a
concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1,
comma 2.
7. Tale graduatoria e' resa nota con avviso nel sito internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
Art. 19
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte
del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione,
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle
strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del
corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori.
3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate,
nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia a
ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza ha facolta' di
avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in
programmazione, al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 e' subordinata al superamento della visita medica di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di
arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario del
reparto di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri
lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine
di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 12.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'art. 13, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 20
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo casella di PEC all'indirizzo
tn1000000p@pec.gdf.it, al massimo entro tre giorni dall'inizio del
corso. Il Comandante della Scuola Alpina della Guardia di finanza
provvede a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a
stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono
comunicate al candidato dal Comando della Scuola Alpina della Guardia
di finanza di Predazzo (Trento).
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.
Art. 21
Spese per la partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli
aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 22
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
Art. 23
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 19, i
finanzieri neo-specializzati «SAGF» saranno destinati presso le
Stazioni del Soccorso Alpino in relazione alle contingenti esigenze
organiche e di servizio. In particolare, attesa la peculiarita' che
caratterizza i compiti del personale dello specifico comparto,
l'impiego dello stesso sara' valutato in modo da valorizzarne
l'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal
fine, i militari interessati potranno essere assegnati presso la
regione geografica d'origine propria o del coniuge, ovvero quella
limitrofa.
Art. 24
Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 25
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 13 ottobre 2017
Gen. C.A. Giorgio Toschi
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