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martedì 31 ottobre 2017

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)» - Anno 2017. (GU n.83 del 31-10-2017)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta  allievi
  finanzieri del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico di
  Soccorso Alpino (S.A.G.F.)» - Anno 2017.
(GU n.83 del 31-10-2017)


                       IL COMANDANTE GENERALE

    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»;
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea;
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»;
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»;
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»;
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»;
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a due unita',
a favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Attesa la necessita' di accrescere l'efficienza del  Servizio  di
soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza;
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

                             Determina:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    1. E' indetto, per l'anno 2017, un pubblico concorso, per  titoli
ed esami, per  il  reclutamento  di  trenta  allievi  finanzieri  del
contingente ordinario - specializzazione «tecnico di Soccorso  Alpino
(S.A.G.F.)».
    2. Dei suddetti trenta posti, subordinatamente al possesso  degli
altri requisiti prescritti dall'art.  2, quattro  sono  riservati  ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  riferito  al
diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
superiore.
    3. Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) prova scritta, consistente in  un  questionario  a  risposta
multipla;
      b) prove di efficienza fisica;
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino.
    4. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
    5. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria finale di merito, il numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.
                               Art. 2


         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26°  anno
di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare  prestato  e,  comunque,
non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6  luglio  2017
svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di  leva  o  di
leva prolungato;
      b) godano dei diritti civili e politici;
      c) siano in possesso del diploma di istruzione  secondaria  che
consenta l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario;
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per  delitti  non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  o  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione;
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da Accademie, Scuole o  Istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia.
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui  all'art.  3,
comma 1, e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
    3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
                               Art. 3


                      Domanda di partecipazione


    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata entro  quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    2. Ai fini della compilazione della domanda di partecipazione, il
concorrente, dopo la registrazione  al  portale  «Concorsi  On  line»
raggiungibile  dal  sito  internet   istituzionale,   www.gdf.gov.it,
seguendo le istruzioni del sistema automatizzato dovra' scegliere una
delle seguenti modalita':
      a) «SPID», sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale;
      b) «PEC», posta elettronica certificata.
    3. Al termine della procedura di compilazione  e  ai  fini  della
valida presentazione dell'istanza, entro il termine di cui  al  comma
1, i candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2:
      a) lettera  a),  devono  verificare  la  presenza  del  «codice
alfanumerico SPID»  visualizzabile  in  corrispondenza  dello  spazio
riservato alla firma della domanda di partecipazione cosi' accettata;
il predetto codice e il «numero  di  protocollazione»  della  domanda
dovranno essere conservati ed esibiti,  ove  richiesto,  in  sede  di
prima prova concorsuale;
      b) lettera b), devono:
        (1)  inviare  direttamente  mediante  PEC  all'indirizzo  del
Centro di reclutamento  concorsoSAGF@pec.gdf.it  l'istanza  generata,
senza  stamparla,  unitamente  a  copia  fronte/retro   del   proprio
documento di riconoscimento in corso di validita';
        (2) verificare l'avvenuta notifica delle relative ricevute di
accettazione e di consegna della PEC che, unitamente  al  «numero  di
protocollazione»  della  domanda,  dovranno   essere   esibite,   ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale.
    4. Il portale web «Concorsi on line» costituisce solo un servizio
di   «compilazione»   dell'istanza   di   partecipazione,   la    cui
presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al precedente
comma 3.  Pertanto,  le  domande  meramente  compilate  sul  predetto
applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate.
    In caso di avaria temporanea del  sistema  informatico  accertata
dall'amministrazione, previa comunicazione sulla home page  del  sito
istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it, sara'  considerata  comunque
valida l'istanza presentata utilizzando il  modello  in  allegato  1,
firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalita'  di
cui al comma 3, lettera b).
    5. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse,
utilizzando le medesime  modalita'  previste  nei  precedenti  commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni.
    6. Le domande di partecipazione al concorso sono:
      a) restituite agli interessati per essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione  se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari/incomplete ovvero  mancanti
di talune  delle  dichiarazioni  prescritte  dall'art.  4.  Tuttavia,
eventuali  variazioni,  successive  a   tale   termine,   riguardanti
esclusivamente i recapiti del candidato  (residenza,  indirizzo  PEC,
numero  di  utenza  telefonica  fissa  e/o  mobile)  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it;
      b) archiviate nel caso in cui:
        (1) siano compilate con la  procedura  di  cui  al  comma  2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b);
        (2) siano pervenute secondo le modalita' di cui al comma 4 in
assenza dei relativi presupposti;
        (3) siano presentate oltre il termine di cui al comma  1.  In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2:
          (a) lettera a), fa  fede  la  data  riportata  nei  sistemi
informatici del Corpo;
          (b) lettera b), fa fede la data riportata  sulla  «ricevuta
di avvenuta accettazione»;
        (4) siano prive della sottoscrizione se presentate secondo le
modalita' di cui al comma 4;
        (5) non siano  regolarizzate  entro  i  cinque  giorni  dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a) del presente comma.
    7. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  6  sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  eventualmente  anche   a   mezzo   PEC   agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    8. Tutti i candidati,  le  cui  istanze  di  partecipazione  sono
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    9. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla  definitiva
ammissione al corso di formazione.
                               Art. 4


                 Elementi da indicare nella domanda


    1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita;
      b) il possesso della cittadinanza italiana;
      c) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico;
      d) di godere dei diritti civili e politici;
      e) di non essere imputato e di non aver subito condanne  ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'art.  444
del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere
o essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
      f) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella  di
congedo,  nonche'  della   denominazione   dell'ultimo   Comando/Ente
militare di servizio;
      g) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      h) il titolo  di  studio  di  cui  e'  in  possesso,  indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito;
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione;
      l)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico  e  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata;
      m) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni;
      n)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 17,  nonche'
di quelli stabiliti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Le  certificazioni  attestanti  il
possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi
previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 5, comma 2.
    2. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, devono compilare la  domanda  di  partecipazione
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il  livello
del titolo in base al quale concorrono per tali posti,  indicando  la
lingua (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono  sostenere  la
prevista prova scritta.
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli articoli 10, 15, e 18, concernenti,
tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonche'
le modalita' di notifica dei relativi esiti, di convocazione  per  le
prove successive e di notifica della graduatoria finale di merito.
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.
                               Art. 5


                           Documentazione


    1. Per i candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 10 il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) certificato generale del casellario giudiziale.
    2. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  psico-fisici
di cui all'art. 12 devono presentare in tale  sede  o  a  mezzo  PEC,
all'indirizzo  concorsoSAGF@pec.gdf.it,  i  certificati,   rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso,
indicato  nella  domanda  di  partecipazione,   dei   requisiti   che
conferiscono i titoli preferenziali e/o  maggiorativi  di  punteggio,
tra  quelli  elencati  nell'art.  17  nonche'  di  quelli   stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del  proprio  documento
di riconoscimento in corso di validita'.
    I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,
devono presentare, in tale sede, l'attestato di cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    La   documentazione   pervenuta   oltre   l'ultimo   giorno    di
effettuazione della visita medica di primo accertamento non e'  presa
in considerazione, anche se indicata nella domanda di partecipazione.
    3. I candidati che  rivestono  lo  status  di  militare,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria  finale  di  cui  all'art.  18,
devono    far    pervenire     a     mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoSAGF@pec.gdf.it, a pena di  decadenza,  entro  trenta  giorni
dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda  diretta
al Ministero della difesa, con cui chiedono  di  rinunciare  a  detto
status per  conseguire  l'ammissione  alla  frequenza  del  corso  di
formazione in qualita' di  allievo  finanziere,  corredata  da  copia
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'.
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
                               Art. 6


                      Commissione giudicatrice


    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
Generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
superiore del Corpo:
      a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta,  la
valutazione delle prove di  efficienza  fisica  e  dei  titoli  e  la
formazione della  graduatoria  finale  di  merito,  composta  da  due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
      b)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza  periti
selettori, membri;
      c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri;
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore  a  quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
      e)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della  Guardia
di finanza, membri.
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio.
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  b),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
    5. Le sottocommissioni indicate al comma 1  possono,  durante  lo
svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza.
                               Art. 7


                 Adempimenti delle sottocommissioni


    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti.
                               Art. 8


                       Esclusione dal concorso


    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui al presente bando.
    2. Le proposte di esclusione dei  candidati  sono  formulate  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
    a) gerarchico, al Capo di Stato  Maggiore  del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
    b) giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
                               Art. 9


                    Documento di identificazione


    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' in corso di  validita',  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente.
                               Art. 10


         Data e modalita' di svolgimento della prova scritta


    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al concorso  e  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di  esclusione
sosterranno la prova scritta, consistente  in  domande  di  italiano,
storia ed educazione civica, geografia e  test  logico-matematici,  a
partire dal 15 gennaio 2018.
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi  noti,  a  partire  dal  5
gennaio  2018  mediante   avviso   pubblicato   nel   sito   internet
www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con il  pubblico
della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma  (numero
verde: 800669666).
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere   la   prova   scritta   sono   considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
    5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art.  1,  comma
2, che abbiano fatto richiesta, nella domanda  di  partecipazione  al
concorso, di sostenere la prova scritta in  lingua  tedesca,  possono
richiedere,  sul  posto,  l'assistenza   di   personale   qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova.
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,  comunque,  di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  6,  comma
1, lettera a).
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai  candidati  sara'  pubblicata  nel  sito  internet  istituzionale,
www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
scritta,  da  parte   dei   candidati,   saranno   rese   disponibili
informazioni nel sito internet istituzionale, www.gdf.gov.it
    10. La somministrazione e la revisione dei test  sono  effettuate
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
    11. Prima dello svolgimento dei test, la citata  sottocommissione
fissa in apposito atto i criteri cui  attenersi  per  la  valutazione
delle prove dei candidati.
    12. Superano la prova scritta  e,  pertanto,  sono  ammessi  alle
prove  di  efficienza  fisica,  di  cui  all'art.  11,  i   candidati
classificatisi nei primi 300 posti della graduatoria stilata ai  soli
fini della predetta prova.
    13. Sono, inoltre, ammessi alle prove di  efficienza  fisica,  di
cui all'art.  11,  i  candidati  che  abbiano  conseguito  lo  stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo  posto  utile.  I
restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.
    14. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  a),
attribuisce a ciascun candidato un punto di merito da zero a dieci.
    15. L'esito della prova scritta sara' reso noto,  a  partire  dal
terzo giorno successivo  (esclusi  i  giorni  di  sabato  domenica  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante  avviso  disponibile  nel  sito  internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it o presso l'ufficio centrale relazioni con il  pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55  -  Roma  (numero
verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 17.
    16. I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, secondo il  calendario  e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui al comma 15.
    17. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
                               Art. 11


                     Prove di efficienza fisica


    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono in:
      a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000  m  e
piegamenti sulle braccia;
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle  in  allegato  2,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
    3. Il candidato risultato idoneo che dalla  somma  dei  punti  di
merito delle prove obbligatorie e della prova facoltativa riporta  un
punteggio tra 1 e 12 consegue una maggiorazione del  punteggio  della
graduatoria unica di merito, secondo quanto di seguito riportato:

        =====================================================
        | Punteggio conseguito| Maggiorazione del punteggio |
        +=====================+=============================+
        |      da 1 a 2       |             0,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |    da 2,5 a 3,5     |              1              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 4 a 5       |             1,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |    da 5,5 a 6,5     |              2              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 7 a 8       |             2,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |    da 8,5 a 9,5     |              3              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 10 a 11      |             3,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |    da 11,5 a 12     |              4              |
        +---------------------+-----------------------------+

    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori.
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportivo italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport.
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso.
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il Presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse non oltre il 22 febbraio 2018.
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del 22 febbraio  2018,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso.
    10. Il Presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della  preposta
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento  delle  prove  dello  stesso  a  una  data
successiva a quella prevista dal calendario delle prove di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 22 febbraio 2018, ferma restando  la
validita' degli esiti delle eventuali prove svolte  fino  al  momento
della comunicazione dell'infortunio subito.
    11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi.
    12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono convocati per essere sottoposti all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 12


              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera c), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita.
    2. Per il conseguimento della prescritta idoneita' gli  aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e alle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di finanza.
    Tali provvedimenti sono disponibili nel sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite:
      a) visita medica generale;
      b) esami delle urine ed ematochimici;
      c) visita neurologica;
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio.
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
      a) visita medica generale;
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 10.
    7. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere:
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro  di
reclutamento o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it,  entro   il   quindicesimo   giorno   solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita'.
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva e compatibilmente con questi, potra' essere comunque  presa
in considerazione la documentazione:
      (1) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
      (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia,
il cui originale sia prodotto nei  termini  indicati  dal  Centro  di
reclutamento.
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per ritardi nella consegna
dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale.
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 7.
    8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento.
    9.  La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo':
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento;
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
    10. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi:
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve;
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici;
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
    11. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
    12. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  c)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 13


                 Documentazione da produrre in sede
               di visita medica di primo accertamento


    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni:
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e  4.000
Hz;
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale;
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  4),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante:
        1) stato di buona salute;
        2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
        3)     presenza/assenza     di      gravi      manifestazioni
immuno-allergiche;
        4) presenza/assenza di gravi intolleranze e  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti;
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica assunta,  o  somministrata,  nei trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso.
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra'  essere  presentato  lo  stesso
certificato di cui all'art. 11, comma 7. In assenza del  referto,  la
candidata e' sottoposta,  allo  scopo  sopra  indicato,  al  test  di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 23 febbraio 2018, non consenta di rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 14


              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato  nel  sito  internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito.
    3. Detto accertamento si articola in:
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento;
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato;
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari;
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
    5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 15


     Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino


    1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui
all'art. 14 sono convocati presso la Scuola Alpina della  Guardia  di
finanza di Predazzo (Trento)  per  essere  sottoposti  alla  verifica
dell'idoneita'  al  servizio  di  soccorso  alpino,  mediante  avviso
disponibile nel sito  internet  del  Corpo  www.gdf.gov.it  o  presso
l'ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666).
    2.  All'atto  dell'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  di
soccorso alpino, i candidati devono presentare alla  sottocommissione
di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  e),  il  certificato  di  cui
all'art. 11, comma 5, qualora non piu' valido quello prodotto in sede
di prove di efficienza fisica.
    3. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di cui al successivo comma 7, i candidati  di  sesso  femminile
devono produrre, in sede di convocazione, un test  di  gravidanza  di
data non anteriore a cinque giorni dalla data di  presentazione,  che
escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza  del  referto,  la
candidata e', allo  scopo  sopra  indicato,  sottoposta  al  test  di
gravidanza a cura dell'amministrazione.
    Per le concorrenti che risultano positive al test di  gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti  svolti,  il
Presidente della competente sottocommissione provvede al differimento
delle stesse non oltre il 12 aprile 2018.
    Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista  ancora  alla
data del 12 aprile 2018, con provvedimento della sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera e), tali candidate sono escluse  dal
concorso.
    4. Il Presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario delle prove e, comunque, non oltre  il
12 aprile  2018,  ferma  restando  la  validita'  degli  esiti  delle
eventuali  prove  svolte  fino   al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito.
    5. La mancata presentazione del certificato di  cui  al  comma  4
determina la non ammissione del concorrente alle  suddette  prove  e,
pertanto, l'esclusione dal concorso.
    6.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove  per   l'accertamento
dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera e), fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
    7. La fase selettiva consiste in:
      a) tre prove obbligatorie: «marcia in  montagna»,  «arrampicata
in palestra di roccia» e «sci alpino in pista»;
      b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia».
    8. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle  in  allegato  5,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
    9. Il candidato risultato idoneo che dalla  somma  dei  punti  di
merito delle prove obbligatorie e delle prove facoltative riporta  un
punteggio tra 1 e 15 consegue, nella relativa  graduatoria  unica  di
merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:

        =====================================================
        |Punteggio conseguito | Maggiorazione del punteggio |
        +=====================+=============================+
        |      da 1 a 2       |             0,5             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 3 a 4       |              1              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 5 a 6       |              2              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 7 a 8       |              3              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 9 a 10      |              4              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 11 a 12      |              5              |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 13 a 15      |              6              |
        +---------------------+-----------------------------+

    10. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori.
    11. Durante il periodo delle prove, tutti  i  candidati  dovranno
munirsi,  per  esigenze  legate  allo  svolgimento  delle   attivita'
previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata,  riportata
in allegato 6. Qualora siano sprovvisti dell'attrezzatura tecnica,  i
candidati dovranno  informare  la  Scuola  Alpina  della  Guardia  di
finanza  di  Predazzo  che  provvedera'  a   fornire   il   materiale
necessario.
    12. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono  esclusi
dal concorso.
    13.  I  provvedimenti  di   esclusione   sono   notificati   agli
interessati, che possono  impugnarli  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 16


                Mancata presentazione e differimento
                del candidato alle prove concorsuali


    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e  la  prova
per l'accertamento dell'idoneita' al  servizio  di  soccorso  alpino,
previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 11, 12,  14  e  15,  e'
considerato  rinunciatario   e,   quindi,   escluso   dal   concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
6,  comma  1,  hanno  facolta'   -   su   istanza   dell'interessato,
esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza  maggiore   -   di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.  L'istanza,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoSAGF@pec.gdf.it
    Eventuali variazioni di  tali  recapiti  saranno  rese  note  con
avviso pubblicato nel  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  sulla  rete
intranet del Corpo.
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza.
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso.
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 17


                         Valutazione titoli


    1. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  a),
procede,   nei   confronti    dei    candidati    risultati    idonei
all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino di cui
all'art. 15, alla valutazione dei titoli riportati in allegato 7.
    2. I titoli sono  ritenuti  validi  se  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne  attesta
il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di  cui  all'art.  5,
comma 2.
    3. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.
                               Art. 18


                    Graduatoria finale di merito


    1.  La  graduatoria  finale  di   merito   e'   compilata   dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
    2. Sono iscritti nella graduatoria finale di merito  i  candidati
che abbiano conseguito il giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 3.
    I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, non beneficiano di  tale  riserva  laddove  risultino  privi
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore. In tal caso,  gli
stessi sono iscritti nella graduatoria finale di  merito  nell'ordine
del punteggio conseguito.
    3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla  somma
aritmetica dei punti attribuiti:
      a) alla prova scritta di cui all'art. 10;
      b) alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 11;
      c) alle prove per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nel
soccorso alpino di cui all'art. 15;
      d) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 17.
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al  valor  aeronautico  o  al  valor  civile,  alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191.
    6. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata,  viene  approvata  la
graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che risultino compresi  nel  numero  dei  posti  messi  a
concorso, tenuto conto della riserva di  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 2.
    7. Tale graduatoria e' resa nota con  avviso  nel  sito  internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI aprile, n. 55 - Roma (numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.
                               Art. 19


                  Ammissione al corso di formazione


    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi al corso di formazione in  qualita'  di  allievi  finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del dirigente  il  Servizio  sanitario  del  reparto  di  istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
    2.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori.
    3. I militari in  servizio  e  in  congedo  delle  Forze  armate,
nonche' il personale appartenente  alle  altre  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile perdono,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
    4. Ai sensi dell'art. 7, comma  4,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
    5. Il Comando generale della Guardia di finanza  ha  facolta'  di
avviare i candidati di cui al  comma  4,  nei  limiti  dei  posti  in
programmazione, al successivo corso di formazione.
    6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione  di  cui  al
comma  5  e'  subordinata  al  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma  dell'atto  di
arruolamento, da  parte  del  dirigente  il  Servizio  sanitario  del
reparto di istruzione. Quest'ultimo,  nello  svolgimento  dei  propri
lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture  del
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al  fine
di  verificare  il  mantenimento  dell'idoneita'  psico-fisica  degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 12.
    7. I concorrenti, convocati  dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  13,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite.
    8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    9. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
                               Art. 20


            Mancata presentazione al corso di formazione


    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere   comunicati   a   mezzo   casella   di   PEC    all'indirizzo
tn1000000p@pec.gdf.it, al massimo entro tre  giorni  dall'inizio  del
corso. Il Comandante della Scuola Alpina  della  Guardia  di  finanza
provvede a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a
stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio  d'autorita'
dal  corso,  secondo  le  disposizioni  vigenti.  Le  decisioni  sono
comunicate al candidato dal Comando della Scuola Alpina della Guardia
di finanza di Predazzo (Trento).
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.
                               Art. 21


               Spese per la partecipazione al concorso


    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti.
    2. Ai candidati dichiarati vincitori della  procedura  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.
                               Art. 22


           Trattamento economico degli allievi finanzieri


    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
                               Art. 23


                  Assegnazione al termine del corso


    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  19,  i
finanzieri  neo-specializzati  «SAGF»  saranno  destinati  presso  le
Stazioni del Soccorso Alpino in relazione alle  contingenti  esigenze
organiche e di servizio. In particolare, attesa la  peculiarita'  che
caratterizza  i  compiti  del  personale  dello  specifico  comparto,
l'impiego  dello  stesso  sara'  valutato  in  modo  da  valorizzarne
l'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal
fine, i militari interessati  potranno  essere  assegnati  presso  la
regione geografica d'origine propria o  del  coniuge,  ovvero  quella
limitrofa.
                               Art. 24


                 Sito internet e informazioni utili


    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
                               Art. 25


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi.
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza.
      Roma, 13 ottobre 2017

                                             Gen. C.A. Giorgio Toschi

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