LUNEDÌ 29 APRILE 2019 18.27.47
= SCHEDA = Sanita': ok donazione corpo post mortem, cosa prevede ddl =
(AGI) - Roma, 29 apr. - Donare il proprio corpo dopo la morte
per consentire ai giovani medici di esercitarsi su cadaveri
umani reali e non modelli, cosa finora alquanto complicata. E'
quanto prevede il ddl approvato oggi dal Senato, primo
firmatario il senatore M5s Pierpaolo Sileri. Ecco i punti
salienti della legge, che ora dovra' andare alla Camera.
- DONAZIONE DEL CORPO A FINI DI STUDIO, DI FORMAZIONE E DI
RICERCA. Il disegno di legge punta a normare la donazione del
corpo post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca
scientifica. Si prevede che il corpo del defunto rimanga
all'obitorio almeno per 24 ore prima di essere destinato allo
studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. (Art.1)
- INFORMARE I CITTADINI DELLA NUOVA OPPORTUNITA'. Il ministro
della Salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole
scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i
cittadini la conoscenza delle disposizioni della nuova legge
(Art.2)
- CONSENSO ALLA DONAZIONE ALL'INTERNO DELLE DAT. L'atto di
disposizione del proprio corpo avviene mediante una
dichiarazione di consenso all'utilizzo nelle forme previste
dalle norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento. La dichiarazione si consegna
all'azienda sanitaria di appartenenza. L'interessato a donare
il proprio corpo nomina un fiduciario e, in caso di
ripensamento, puo' presentare una revoca all'azienda sanitaria
di appartenenza. (Art.3). (AGI)
Pgi (Segue)
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LUNEDÌ 29 APRILE 2019 18.27.47
= SCHEDA = Sanita': ok donazione corpo post mortem, cosa prevede ddl (2)=
(AGI) - Roma, 29 apr. -
- CENTRI DI RIFERIMENTO. Il ministro della Salute, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le
aziende ospedaliere di alta specialita' e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare
quali centri di riferimento per la conservazione e
l'utilizzazione dei corpi dei defunti. (Art.4)
- ELENCO NAZIONALE DEI CENTRI. Si prevede l'istituzione presso
il Ministero della salute dell'Elenco nazionale dei centri di
riferimento, consultabile sul sito internet del Ministero e
aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che
accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento
competente per territorio, al quale da' notizia della morte del
disponente.
(Art.5)
- RESTITUZIONE DEL CORPO ALLA FAMIGLIA. I centri di riferimento
che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di
formazione e di ricerca scientifica il corpo di chi ne ha fatto
richiesta, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla
famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data
della consegna. (Art.6)
- NESSUNA DONAZIONE PER FINI DI LUCRO.
L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti
post mortem non puo' avere fini di lucro. (Art.7)
Pgi
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