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lunedì 29 aprile 2019

SCHEDA = Sanita': ok donazione corpo post mortem, cosa prevede ddl

LUNEDÌ 29 APRILE 2019 18.27.47

= SCHEDA = Sanita': ok donazione corpo post mortem, cosa prevede ddl =

(AGI) - Roma, 29 apr. - Donare il proprio corpo dopo la morte per consentire ai giovani medici di esercitarsi su cadaveri umani reali e non modelli, cosa finora alquanto complicata. E' quanto prevede il ddl approvato oggi dal Senato, primo firmatario il senatore M5s Pierpaolo Sileri. Ecco i punti salienti della legge, che ora dovra' andare alla Camera. - DONAZIONE DEL CORPO A FINI DI STUDIO, DI FORMAZIONE E DI RICERCA. Il disegno di legge punta a normare la donazione del corpo post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Si prevede che il corpo del defunto rimanga all'obitorio almeno per 24 ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. (Art.1) - INFORMARE I CITTADINI DELLA NUOVA OPPORTUNITA'. Il ministro della Salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della nuova legge (Art.2) - CONSENSO ALLA DONAZIONE ALL'INTERNO DELLE DAT. L'atto di disposizione del proprio corpo avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo nelle forme previste dalle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. La dichiarazione si consegna all'azienda sanitaria di appartenenza. L'interessato a donare il proprio corpo nomina un fiduciario e, in caso di ripensamento, puo' presentare una revoca all'azienda sanitaria di appartenenza. (Art.3). (AGI) Pgi (Segue) 291827 APR 19 NNNN
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(AGI) - Roma, 29 apr. - - CENTRI DI RIFERIMENTO. Il ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialita' e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. (Art.4) - ELENCO NAZIONALE DEI CENTRI. Si prevede l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento, consultabile sul sito internet del Ministero e aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale da' notizia della morte del disponente. (Art.5) - RESTITUZIONE DEL CORPO ALLA FAMIGLIA. I centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di chi ne ha fatto richiesta, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna. (Art.6) - NESSUNA DONAZIONE PER FINI DI LUCRO. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non puo' avere fini di lucro. (Art.7) Pgi 291827 APR 19 NNNN   

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