DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51
Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione
dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
(20G00069)
(GU n.150 del 15-6-2020)
Vigente al: 30-6-2020
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 3, in tema di trattamento di fine servizio e
termini di liquidazione della pensione, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», ed in particolare l'articolo 12, commi 7 e 8;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici», ed in particolare l'articolo 24;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 dicembre 2017, n. 289, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», ed in particolare l'articolo 23 «Anticipo del TFS»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e
istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 23 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede la stipula di
apposito accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,
sentito l'INPS;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 23 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che demanda ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del
presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al predetto articolo 23 e gli ulteriori criteri, condizioni e
adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al
finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della
garanzia di ultima istanza dello Stato;
Visto l'articolo 16, comma 7, in materia previdenziale, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza
pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare:
a) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che, nel prevedere che
i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalita' per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»), sancisce i principi di proporzionalita',
non eccedenza e gradualita' dei dati personali;
b) l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), secondo cui il
trattamento e' lecito ove ricorra la condizione che il trattamento
stesso e' necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e'
investito il titolare del trattamento;
c) l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo cui la base su
cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera
e), deve essere stabilita dal diritto dello Stato membro cui e'
soggetto il titolare del trattamento prevedendo che nella stessa base
giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito alle
condizioni relative alla liceita' del trattamento, ai periodi di
conservazione ed alle misure di sicurezza;
d) l'articolo 13 «Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l'interessato», l'articolo 24
«Responsabilita' del titolare del trattamento», l'articolo 26
«Contitolari del trattamento», l'articolo 28 «Responsabile del
trattamento», l'articolo 29 «Trattamento sotto l'autorita' del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia»;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato»;
Vista la sentenza n. 159/2019 della Corte Costituzionale del 17
aprile 2019 relativa al giudizio di legittimita' costituzionale
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e
dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso con nota n. 156 del 31 luglio 2019;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza del
mercato, espresso con nota n. 52301 del 29 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,
con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni
al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 3
ottobre 2019, reg. n. 1882;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma
7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le modalita' di
attuazione delle disposizioni del citato articolo 23 e gli ulteriori
criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai
sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma
3 del medesimo articolo 23 e della garanzia di ultima istanza dello
Stato.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si
intendono per:
a) decreto-legge: decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) TFS/TFR: l'indennita' di fine servizio, il trattamento di fine
rapporto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 dicembre 1999, l'indennita' di premio di servizio, l'indennita' di
buonuscita, l'indennita' di anzianita' e le altre indennita' di fine
servizio o indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque
denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo
dall'impiego;
c) Accordo quadro: l'Accordo quadro per l'anticipo TFS/TFR di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge;
d) banca: banche o intermediari finanziari che aderiscono
all'Accordo quadro;
e) anticipo TFS/TFR: l'anticipo della liquidazione del TFS/TFR di
cui all'articolo 23 del decreto-legge, mediante apposito
finanziamento da parte della Banca;
f) ente erogatore: l'INPS o altro ente pubblico responsabile per
l'erogazione del TFS/TFR;
g) Fondo di garanzia: il fondo per l'accesso ai finanziamenti
istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge;
h) gestore: INPS, quando opera quale gestore del Fondo di garanzia,
ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del decreto-legge;
i) richiedente: il soggetto, cessato dal servizio alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli
enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione in quota 100 o
ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che presenta richiesta di certificazione del diritto all'anticipo
TFS/TFR e richiesta di finanziamento per l'anticipo TFS/TFR ove
accettata la prima;
l) soggetto finanziato: il soggetto percettore dell'importo
erogato;
m) importo dell'anticipo TFS/TFR: l'importo che l'ente erogatore
detrae dal TFS/TFR, spettante al richiedente a seguito della
cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca, costituito
dalla somma dell'importo erogato e dei relativi interessi;
n) importo erogato: l'importo corrisposto dalla banca al soggetto
finanziato, pari o inferiore alla misura massima stabilita
dall'articolo 23, comma 5 del decreto-legge, al netto degli
interessi;
o) proposta di contratto di anticipo TFS/TFR: la proposta di
contratto di finanziamento per anticipo TFS/TFR che deve essere
sottoscritta dal richiedente e consegnata alla banca;
p) TUB: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 3
Ambito soggettivo
1. Possono chiedere, secondo le disposizioni di cui al presente
decreto, l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente
erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e'
liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell'articolo 14 del
decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; i soggetti che accedono, o che
hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 4
Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR
1. L'anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsti
dall'articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB. Esso pertanto non si
configura come un'operazione di credito ai consumatori ai sensi del
Capo II del Titolo VI del TUB.
2. All'anticipo TFS/TFR si applicano obblighi semplificati di
adeguata verifica della clientela ai sensi del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, anche attraverso una riduzione dell'estensione
e della frequenza degli adempimenti previsti dall'articolo 18 del
decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. L'importo massimo dell'anticipo TFS/TFR e' definito
dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge.
4. In relazione alla richiesta di finanziamento la banca rende
disponibile al richiedente l'informativa precontrattuale e
contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai
fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca
d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, la
banca mette gratuitamente a disposizione del soggetto finanziato la
sola documentazione relativa alle modifiche eventualmente intervenute
sull'andamento del finanziamento rispetto a quanto originariamente
pattuito.
5. Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della
prima rata o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, l'ente
erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell'importo
dell'anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di
perfezionamento dell'operazione, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 14. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle
rate di TFS/TFR successive alla prima, l'ente erogatore provvede a
rimborsare il cessionario.
6. Gli interessi dell'operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati
in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita
dall'Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al
rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in relazione al capitale
residuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.
7. In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipo TFS/TFR oltre il
termine previsto al precedente comma 5, l'ente erogatore riconosce
alla banca un interesse pari al tasso legale, per ciascun giorno di
ritardo, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140.
Art. 5
Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR
1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e'
presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle
casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda e' presentata
secondo le modalita' indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La
domanda on line puo' essere presentata direttamente dall'utente
munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto oppure di altre
credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall'articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso enti
di patronato o intermediari dell'Istituto stesso. Gli enti di
patronato e gli altri intermediari dell'INPS saranno espressamente
delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di
certificazione. L'INPS e' tenuto a verificare la validita' della
predetta delega, in conformita' alle disposizioni vigenti. Le
amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai
propri dipendenti, anche con modalita' telematiche, la procedura di
presentazione della domanda di certificazione del diritto
all'anticipo TFS/TFR.
2. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale
lavoropubblico.gov e della compilazione dell'apposita rilevazione,
entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione
del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con
modalita' telematiche:
a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo
ammontare complessivo, con indicazione: (i) delle date di
riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o
dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; (ii) delle
eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa
indennita', con specifica delle cessioni effettuate ai sensi
dell'articolo 23 del decreto-legge;
b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia
accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo TFS/TFR
ai sensi del decreto-legge e del presente decreto;
c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale
indirizzare le comunicazioni di cui ai successivi articoli. In
aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la
banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che
questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni.
3. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota
100» acquisisce dall'INPS, ovvero dalla propria amministrazione in
qualita' di ente erogatore, la certificazione della data di
riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale
diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 6
Procedure per la domanda
e erogazione dell'anticipo TFS/TFR
1. Il richiedente in possesso della certificazione di cui
all'articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con
le modalita' definite nell'Accordo quadro.
2. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e
Certificazione di cui al medesimo articolo 5, comma 3;
b) la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR di cui al
successivo articolo 7 debitamente sottoscritta dallo stesso
richiedente;
c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di
separazione o divorzio, l'indicazione dell'eventuale importo
dell'assegno previsto per l'ex coniuge.
3. Nella domanda, il richiedente indica il conto corrente a lui
intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato.
4. La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata
l'insussistenza dei casi di cui al successivo articolo 8, comunica,
all'ente erogatore e al richiedente:
a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del
richiedente;
b) l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR
condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore di cui al
successivo comma 5;
5. L'ente erogatore entro il termine perentorio di trenta giorni,
effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo,
comunica alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del
contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo
dell'anticipo del TFS/TFR, come definito nell'articolo 1, per
successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Qualora, in esito alle
proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca un diverso
importo cedibile o l'impossibilita' di perfezionare l'operazione di
anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade
e il richiedente potra' eventualmente presentare una successiva
proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova
certificazione da parte dell'ente erogatore.
6. Dalla data di comunicazione o notifica dell'accettazione della
proposta di contratto di anticipo TFS/TFR da parte della banca,
secondo quanto previsto al comma 4, l'ente erogatore non accetta
ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a
concorrenza dell'ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione.
7. La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito dell'importo
erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di
anticipo TFS/TFR.
Art. 7
Contratto di anticipo TFS/TFR
1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR e' predisposta
dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di
anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro.
2. Il contratto di anticipo TFS/TFR si perfeziona con
l'accettazione della proposta di cui al comma 1 da parte della banca.
L'efficacia di tale contratto resta comunque condizionata alla
comunicazione dell'ente erogatore di cui al precedente articolo 6,
comma 5.
Art. 8
Casi di mancata accettazione
della domanda di anticipo TFS/TFR
1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non puo' essere
accettata dalla banca nei seguenti casi:
a. l'impossibilita' per la banca di ottenere la cessione del
TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di
anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle
informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6,
comma 5;
b. il richiedente e' registrato in relazione a debiti scaduti o
sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia
o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente
utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di
finanziamento;
c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, e' di spettanza
del coniuge separato o divorziato;
d. l'impossibilita' per la banca di perfezionare l'operazione
creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.
Art. 9
Costituzione e modalita' di funzionamento
del Fondo di garanzia
1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui
all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, affidato in gestione
all'INPS, interviene a copertura del rischio di credito dei
finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca.
2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a
quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e
fino ad esaurimento delle stesse.
3. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile.
4. La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo
TFS/TFR.
5. Le modalita' di comunicazione ai fini dell'ammissione alla
garanzia del Fondo sono definite dal gestore nelle istruzioni
operative di cui all'articolo 17. La concessione della garanzia e'
comunque subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di
accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01 per
cento dell'importo dell'anticipo TFS/TFR. Ai fini del rispetto
dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale puo' essere
aggiornata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del gestore.
6. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse
finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, il gestore
effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non
inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 5.
Tale percentuale puo' essere incrementata dal gestore in base
all'andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 10
Attivazione della garanzia del Fondo
1. La garanzia del Fondo puo' essere attivata in caso di
impossibilita' per l'ente erogatore di rimborsare alla banca
l'importo dell'anticipo TFS/TFR.
2. Nel caso di cui al comma 1, la banca, accertato il mancato
rimborso, ancorche' parziale, trascorsi trenta giorni dalla data
dell'inadempimento, notifica al gestore, entro il termine di nove
mesi dalla data dell'inadempimento, a pena di inefficacia della
garanzia, la richiesta di intervento del Fondo, secondo l'apposita
modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione
ivi prevista.
3. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui al
comma 2, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento
alla banca di quanto dovuto.
4. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma
2, il termine di cui al comma 3 e' sospeso fino alla data di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade
qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di
centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione
mancante.
Art. 11
Surroga del Fondo di garanzia
1. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo e' surrogato
di diritto alla banca per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di
cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento, il gestore
si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti
della banca, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di
cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di
legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia.
Art. 12
Inefficacia della garanzia
1. La garanzia del Fondo e' inefficace qualora risulti che sia
stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci,
inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente
rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove
risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era
nota alla banca.
2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla
inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente
decreto, comunica alla banca, entro il termine di trenta giorni,
l'avvio del relativo procedimento.
Art. 13
Operativita' della garanzia dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, gli
interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. In caso di inadempimento parziale da parte del Fondo, la
garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo
per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che
regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali
pagamenti gia' effettuati dal Fondo.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale,
del Fondo di garanzia, la banca puo' trasmettere la richiesta di
escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, e al gestore.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al
pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli
interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello
Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il
beneficio della preventiva escussione.
Art. 14
Estinzione anticipata
1. Il soggetto finanziato puo' presentare domanda di estinzione
totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a
proprio carico.
2. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto
finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da
restituire.
3. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione
dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte
del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore
l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e,
conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.
4. Ai fini del perfezionamento dell'operazione e' riconosciuto alla
banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato
all'importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche
parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro.
Art. 15
Accordo quadro
1. L'Accordo quadro definisce il tasso di interesse da
corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i termini e le modalita' di
adesione da parte della banca e le modalita' di adeguamento del
contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici
alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del
decreto-legge, i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del
richiedente, nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi
informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali
e l'Autorita' della concorrenza e del mercato per i profili di
competenza. L'Accordo quadro prevede la revisione delle condizioni
economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e
del mercato.
2. Resta salva la facolta' per le banche aderenti all'Accordo
quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente.
Art. 16
Trattamento e sicurezza dei dati
1. La banca, gli enti erogatori e l'INPS, in qualita' di gestore,
sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei
trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo
23 del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e del presente decreto.
2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono
svolti e conservati esclusivamente per le finalita' indicate
dall'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. I flussi informativi previsti dall'Accordo quadro di cui
all'articolo 15 ed i dati trattati dalle banche, dagli enti erogatori
e dall'INPS, in qualita' di gestore, devono attuarsi nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalita' di
trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalita' di
conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni
effettuate.
Art. 17
Disposizioni finali
1. Il gestore provvede alla predisposizione di istruzioni operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli
interventi del Fondo, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto
dal presente decreto, dall'Accordo quadro e dalla convenzione di cui
all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge.
2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle disposizioni
del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello
stesso, provvedendo alle attivita' indicate con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per gli
adempimenti di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Dadone
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1062
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