PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 giugno 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
680). (20A03217)
(GU n.150 del 15-6-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22
aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020 e la n. 673 del 15 maggio
2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1°
aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020, nonche' il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo
scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli
uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di
pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle
pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del
2014;
Vista la richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 1° giugno 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 652 del 19 marzo 2020.
1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 652 del 19 marzo 2020, e' sostituito dal
seguente:
«1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione
dell'accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla
riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili con
le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei
titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1,
comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive
integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio, giugno
e luglio 2020 e' anticipato a decorrere:
dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita' di aprile 2020;
dal 27 al 30 aprile 2020 per la mensilita' di maggio 2020;
dal 26 al 30 maggio 2020 per la mensilita' di giugno 2020;
dal 24 al 30 giugno 2020 per la mensilita' di luglio 2020.
Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile
delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno
del mese di competenza dello stesso».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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