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domenica 16 gennaio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 13-1-2011 n. 4 Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 13-1-2011 n. 4
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

Circ. 13 gennaio 2011, n. 4 (1).

Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

Con la Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, si è provveduto ad illustrare la nuova modalità di riscossione dei crediti dell'Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Con la stessa circolare, con riferimento agli effetti conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative era stata fatta riserva, al punto 5, di fornire le istruzioni sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.

Con la presente circolare si forniscono le disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.



Rateazioni in fase amministrativa

Come già richiamato nella citata Circ. 30 dicembre 2010, n. 168 l'istituto della rateazione dei crediti concessa dall'Inps è stata disciplinata nel corso dell'anno 2010 con le recenti Circ. 3 agosto 2010, n. 106 e Circ. 24 novembre 2010, n. 148.

La rateazione concessa dall'Istituto, come ribadito nelle appena citate circolari, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa. Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.

Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.

Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.

In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.

Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.

Con successivo messaggio verranno fornite le specifiche operative per la gestione dei versamenti.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30

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