Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Circ. 18-1-2013 n. 5505
Attuazione dell'art. 57 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy».
Emanata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2013, n. 21.
Circ. 18 gennaio 2013, n. 5505 (1).
Attuazione dell'art. 57 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy».
(1) Emanata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2013, n. 21.
Il Direttore generale
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
il Direttore generale
per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
del Ministero dello sviluppo economico
d'intesa con
la Cassa depositi e prestiti
Definizioni
Contratto di disponibilità
Indica il contratto stipulato ai sensi dell'art. 44 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Contratto di rete
Indica il contratto stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.
Decreto crescita
D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Decreto Tasso
Indica il D.M. 17 novembre 2009 (G.U. 22 gennaio 2010 n. 17) del Ministro dell'economia e delle finanze, "Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici", previsto dall'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129
Indica il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 184
SEC
Indica la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ESCo (Energy Service Company)
Indica ciascuna persona giuridica che fornisce servizi energetici ad uno o più utenti, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (vedi anche il D.Lgs. n. 115/2008)
Fondo Kyoto
Indica il Fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1 giugno 2002, n. 120, previste dalla Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68 e successivi aggiornamenti
Imprese
Indica tutti i soggetti, comprese le ESCo, le imprese agricole e forestali, le imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, le imprese che esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale, industriale e nel settore dei servizi, comunque soggette all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, sia sotto forma individuale che societaria
Investimento Complessivo
Indica il totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione dell'intervento, comprensivo dei costi ammissibili
Ministero dell'ambiente
Indica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PMI
Indica le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
Settori
Indica i settori di attività, individuati dall'art. 57 comma 1 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy", per i quali vengono concessi i finanziamenti a tasso agevolato
Soggetti Beneficiari
Indica i soggetti privati richiedenti l'agevolazione ovvero ammessi all'agevolazione che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, comprensive degli interessi
S.r.l.s
Società a responsabilità limitata semplificata, costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile
Tipologie di costo ammissibile
Voci di costo dell'Investimento Complessivo ammissibili ad agevolazione
Premessa
La presente circolare, adottata di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. disciplina, sotto un profilo sostanziale e procedurale, i presupposti istruttori e il regime di garanzie da prestare, per la concessione di finanziamenti agevolati da riconoscersi ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sulla scorta delle innovazioni introdotte dall'art. 57 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante misure per la crescita del paese.
Le novità legislative introdotte con il richiamato articolo fanno si che il Fondo Kyoto possa favorire, oltre all'aumento dell'occupazione, l'innovazione di prodotto e di processo, l'attivazione di nuovi investimenti privati, l'apertura di nuovi mercati e l'ampliamento di mercati esistenti, le ricadute positive indirette delle attività sul tessuto produttivo locale, la protezione e la messa in sicurezza del territorio, l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia.
La circolare fornisce il necessario dettaglio in merito alle procedure da seguire ed alla documentazione da presentare nell'intento di semplificare l'accesso al Fondo Kyoto e, quindi, favorire la più ampia partecipazione da parte dei potenziali beneficiari delle agevolazioni. In tal senso, con tale circolare, l'utilizzo del formato cartaceo è sostituito con il ricorso al documento informatico con firma digitale e alla Posta Elettronica Certificata (PEC).
In ordine alla presentazione dei certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e richiesti nell'ambito della presente circolare, si applica quanto stabilito nell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" come disciplinato nella Circ. 22 dicembre 2011, n. 14/2011 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione. Allo stesso tempo, trova efficacia l'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 modificato dalla legge di conversione, L. 7 agosto 2012, n. 134, recante l'obbligo di pubblicazione nel sito web istituzionale delle concessioni, delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.
La redazione della domanda di ammissione al finanziamento agevolato e connesso progetto dovrà essere realizzata tenendo conto della normativa di settore vigente allo stato di presentazione della stessa.
Successivamente all'emanazione della circolare, potranno essere divulgate ulteriori istruzioni in ordine alle procedure afferenti le fasi successive all'ammissione al beneficio agevolato, ovvero laddove sia necessario apportare delle modifiche o integrazioni alle modalità di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e descritte nel successivo Capitolo 2.
Tutti i documenti utili a supportare i potenziali Soggetti Beneficiari nella presentazione della domanda di agevolazione sono disponibili e scaricabili nel sito istituzionale www.minambiente.it.
Parte prima
Capitolo I
Finalità del Fondo e risorse stanziate.
1. Natura del Fondo
1.1 Il Fondo eroga finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della green economy ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico.
1.2 La concessione dei finanziamenti è subordinata all'assunzione di personale di età non superiore ai 35 anni;nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni.
2. Risorse stanziate e loro ripartizione
2.1 Alla concessione dei finanziamenti è inizialmente assegnato un ammontare di risorse pari a 460 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro sono riservati al finanziamento di progetti di investimento proposti da società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) e 70 milioni di euro sono riservati, nel rispetto dell'art. 1, comma 8 del D.L. 7 agosto 2012, n. 129, al finanziamento di interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto (di seguito anche "SIN Taranto"). L'elenco dei comuni ricompresi nel citato SIN e relative planimetrie saranno disponibili e scaricabili nel sito istituzionale www.minambiente.it.
2.2 La sottostante Tabella 1 riporta, tenendo conto delle sopra menzionate riserve, la ripartizione in Plafond delle risorse assegnate al Fondo.
Tabella 1 - Ripartizione in Plafond delle risorse
Plafond
Risorse (€)
Destinazione
a
380 milioni
Progetti di investimento presentati dalle Imprese di cui al successivo Capitolo 2, paragrafo 1
b
10 milioni
Progetti di investimento presentati da Società a responsabilità limitata semplificata (Srls)
c
70 milioni
Interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del SIN Taranto presentati dalle Imprese
2.3 Le modalità per l'accesso al finanziamento agevolato ed i termini di presentazione delle connesse domande sono regolati nella Parte II della presente circolare.
2.4 La procedura di attribuzione dei benefici erariali di cui all'art. 57 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ivi disciplinata, è "valutativa di tipo comparativo".
2.5 Detta valutazione avrà, quale esito finale, la definizione di tre graduatorie di merito, una per ciascun Plafond di riferimento.
2.6 Laddove siano rinvenibili, nel Fondo, risorse non allocate, saranno individuati i termini per la presentazione di ulteriori domande di accesso al finanziamento agevolato, mediante avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Gestione delle risorse
3.1 Il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare è titolare del Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3.2 Il Fondo è gestito in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Capitolo II
Ambito di intervento e soggetti beneficiari.
1. Soggetti beneficiari
1.1 Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti, concessi ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, le imprese, sia in forma individuale che societaria, o loro consorzi.
1.2 Possono partecipare anche le imprese tra cui sia stato stipulato un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
1.3 All'atto della presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: essere già iscritte nel registro delle imprese; trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata; aver depositato presso il registro delle imprese, limitatamente ai soggetti obbligati, almeno due bilanci su base annuale.
2. Settori di intervento
2.1 Possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di progetti in uno o più dei sottoelencati settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.
2.2 Segnatamente ai punti di cui alle lett. a), c), d) e d-bis) possono accedere al finanziamento le imprese che esercitano attività non esclusivamente riconducibili ai settori ricadenti nelle citate lettere, ma proponenti interventi afferenti agli stessi settori.
2.3 Segnatamente ai settori di cui lett. c) e d), gli impianti devono prevedere l'utilizzo di tecnologie innovative. In aggiunta, possono accedere al finanziamento le installazioni che realizzano sistemi di co/trigenerazione ad alto rendimento alimentati a biomassa, biocombustibili, biogas, gas naturale. Per gli impianti a biomassa e a biogas devono essere rispettati i limiti di cui all'allegato 5 del D.M. 6 luglio 2012. Laddove applicabili, gli interventi finanziati devono rispettare i parametri minimi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento Ordinario n. 1.
2.4 Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera a) sono privilegiati quelli che integrano la protezione del territorio con misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Capitolo III
Condizioni minime per l'accesso al finanziamento agevolato.
1. Assunzione di giovani
1.1 I progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di almeno 3 giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per i progetti presentati da S.r.l. semplificate, PMI ed Esco, il numero di assunzioni minimo è pari ad una unità.
1.2 Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 (dodici) mesi. La media totale degli addetti è ottenuta tenendo conto del numero degli addetti impiegati, presso l'impresa, con contratti a tempo indeterminato, tempo determinato nonché con contratti di lavoro atipici stipulati ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Soglie minime dei progetti di investimento
2.1 Sono di seguito indicate le soglie di consistenza economica minime relative ai progetti di investimento. Le spese ammissibili ai fini della determinazione della dimensione del progetto sono riportate nel successivo Capitolo IV.
2.2 Il taglio minimo dei progetti di investimento presentati è pari ad 1.000.000 di euro, ridotto a 500.000 euro nel caso di progetti presentati da PMI ed Esco e a 200.000 euro per progetti presentati da s.r.l. semplificate.
2.3 Sono agevolabili esclusivamente nuovi progetti di investimento. Non sono finanziabili progetti di investimento avviati in data antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare.
3. Quota massima cofinanziamento
3.1 Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale dell'investimento; la restante parte è a carico del soggetto beneficiario. La percentuale massima finanziabile dal Fondo Rotativo per Kyoto è pari a:
- 60% del costo complessivo delle spese ammissibili per i progetti diversi da quelli presentati da PMI, ESCo, Srl semplificate.
- 75% del costo complessivo per delle spese ammissibili nel caso di progetti presentati da PMI, ESCo e Srl semplificate.
4. Punteggio minimo nella procedure di valutazione
4.1 I progetti di investimento sono considerati ammissibili ai fini del finanziamento se, a seguito della valutazione comparativa condotta sulla base dei criteri di cui al Capitolo II, Parte Terza della presente circolare, raggiungono un punteggio minimo non inferiore a 60/100 con arrotondamento al terzo decimale.
Capitolo IV
Spese ammissibili e tasso di interesse applicato, cumulabilità.
1. Costi ammissibili
1.1 Concorrono alla determinazione della dimensione del progetto esclusivamente le seguenti tipologie di costi, a condizione che siano direttamente connessi alla realizzazione del medesimo progetto proposto:
a) spese per gli investimenti materiali (macchinari, impianti, attrezzature) e immateriali (brevetti, programmi informatici);
b) spese per servizi e consulenze fino ad un massimo del 15% del totale dei costi ammissibili;
c) costi del personale imputabili per un numero di anni massimo pari alla durata del finanziamento agevolato con separata indicazione dei costi relativi al personale di nuova assunzione;
d) spese generali fino ad un massimo del 10% del valore totale del progetto;
e) costi aggiuntivi imputabili all'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto.
2. Il saggio di interesse applicato
2.1 Il tasso di interesse applicato nella erogazione dei finanziamenti agevolati è pari allo 0,50 per cento annuo nominale (cfr. D.M. 17 novembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze).
2.2 Ai progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'art. 44 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile e dalle imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al D.M. 17 novembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ammortamento e durata del finanziamento
3.1 Le principali caratteristiche dei finanziamenti agevolati sono le seguenti:
- tasso fisso;
- durata non superiore a 72 mesi;
- rata costante calcolata con metodo francese;
- rimborso tramite RID o altro strumento richiesto.
Per i progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'art. 44 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile e dalle imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non potrà essere superiore a 120 mesi.
4. Cumulabilità nel rispetto della regola "de minimis"
4.1 Per i soggetti beneficiari, i benefici previsti dalle singole normative comunitarie, nazionali e regionali, compresi quelli erogati a livello locale, inclusa l'intensità di aiuto di cui alla presente circolare, sono cumulabili fino al raggiungimento della quota massima dell'aiuto di Stato consentita. Detta soglia, definita "de minimis" non può superare l'ammontare di 200.000,00 euro nell'arco di tre anni, in base al Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006.
4.2 Il tasso di interesse agevolato concorre a determinare l'entità dell'intensità di aiuto. Convenzionalmente tale intensità si calcola come differenza, attualizzata, tra i seguenti tassi:
- tasso di riferimento e attualizzazione (dato dal tasso base pubblicato dalla Commissione Europea al link http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/reference _ates.html aumentato di 100 punti base) vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e
- tasso agevolato di cui al punto 2.1 del presente capitolo.
4.3 Il controllo del "de minimis" è effettuato secondo quanto previsto dal richiamato Reg. (CE) n. 1998/2006. Al fine di effettuare una verifica delle dichiarazioni rese all'atto di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, il Ministero dell'ambiente procede con verifiche dirette avvalendosi della Banca Dati Anagrafica istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.
4.4 È, comunque, posto a carico del Soggetto Beneficiario informare il Ministero dell'ambiente, di eventuali ulteriori agevolazioni avvenute in data successiva all'invio della domanda di ammissione al finanziamento agevolato ovvero di qualsiasi altra situazione modificativa della dichiarazione presentata in sede di domanda di ammissione al finanziamento agevolato.
5. Condizioni di cumulabilità degli incentivi in materia di produzione di energia ed efficienza energetica
5.1 I benefici del Fondo Kyoto sono cumulabili con i seguenti incentivi:
- gli incentivi di cui al D.M. 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" (G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 2013, S.O. n. 1);
- gli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" (G.U.R.I. n. 159 del 10 luglio 2012, S.O. n. 143);
- gli incentivi previsti dal D.M. 5 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 25 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (G.U.R.I. n. 159 del 10 luglio 2012, S.O. n. 143).
5.2 Come previsto dall'art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 2013, S.O. n. 1), i certificati bianchi sono cumulabili con il Fondo Kyoto.
Parte seconda
Capitolo I
Domanda di ammissione all'agevolazione.
1. Termini di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione
1.1 Le domande dovranno essere trasmesse a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, comunque, entro e non oltre le ore 23:59:59 del novantesimo giorno successivo alla summenzionata data di pubblicazione, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2 punto 2.2.
1.2 Quale data e orario di trasmissione della domanda, fa fede la data e l'orario riportato nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata del Soggetto Beneficiario e attestante il momento della spedizione nonché i relativi destinatari.
1.3 Qualora il termine ultimo per la trasmissione della domanda scada di giorno festivo, il termine è, di diritto, prorogato alle ore 23:59:59 del 1° giorno lavorativo successivo.
1.4 Non saranno ritenute ricevibili e, quindi, non saranno ammesse a istruttoria le istanze non trasmesse nei termini di cui sopra.
1.5 Eventuali informazioni in merito alla redazione delle domande di ammissione all'agevolazione potranno essere richieste via posta elettronica al seguente indirizzo: infofondokyoto@minambiente.it. I chiarimenti forniti saranno consultabili in apposita sezione del sito istituzionale www.minambiente.it dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions).
2. Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione
2.1 Tutti i documenti utili a supportare i potenziali Soggetti Beneficiari nella presentazione della domanda di agevolazione sono disponibili e scaricabili nel sito istituzionale www.minambiente.it.
2.2 Le domande, corredate di firma digitale, dovranno essere trasmesse, pena la non ricevibilità e successiva non ammissione ad istruttoria, via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: fondokyoto@pec.minambiente.it.
2.3 All'atto della trasmissione via PEC, nel campo "oggetto", dovrà essere riportato, a seconda del Plafond di riferimento del Beneficiario (cfr. Tabella 1, paragrafo 2, capitolo, 1, parte prima), una delle tre seguenti diciture:
"Fondo Kyoto - Domanda di ammissione all'agevolazione - Plafond a"
"Fondo Kyoto - Domanda di ammissione all'agevolazione - Plafond b"
"Fondo Kyoto - Domanda di ammissione all'agevolazione - Plafond c"
allegando in formato PDF non modificabile, la domanda stessa correlata dei documenti obbligatoriamente richiesti dalla presente circolare.
2.4 Non è ammesso l'invio via PEC di singoli messaggi di dimensione superiore a 15 Mb. Nel caso di domande la cui documentazione allegata presenti dimensioni maggiori, sono consentiti invii, via PEC, multipli fino ad un massimo di 4 per ciascuna domanda. In tale ultimo caso, a seguito della sopra indicata dicitura posta in oggetto, dovranno essere riportati, progressivamente, il numero dell'invio in corso seguito dal numero totale degli invii per la completa presentazione della domanda.
2.5 Le Domande dovranno contenere, a pena di non ammissione, la documentazione di seguito elencata:
Domanda di ammissione all'agevolazione
La Domanda di ammissione, redatta sulla base del modello allegato alla presente circolare (allegato A), deve essere corredata di marca da bollo e firmata, digitalmente, dal legale rappresentante del Soggetto proponente. Con tale Domanda, il potenziale Soggetto Beneficiario manifesta la volontà di accedere al finanziamento agevolato.
In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono sottoscrivere la domanda di ammissione all'agevolazione tranne il caso in cui, nello stesso contratto, sia espressamente individuato un mandatario comune che agisca in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto.
Requisiti soggettivi
Con dichiarazione resa in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47 e avvalendosi del modello allegato (allegato B) è attestata la non sussistenza delle sottostanti condizioni di esclusione.
- L'impresa si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Nei propri confronti è pendente il procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico - se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società);
- Nei propri confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 della Dir. 18/2004/CE - (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico - se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo;i soci accomandatari o il direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice;gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società).
- L'impresa ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- L'impresa ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; ai fini delle successive verifiche di competenza dell'Amministrazione, dovranno, inoltre, essere indicati: gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società, la Matricola INPS, il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell'INAIL ed, inoltre, il settore di riferimento della contrattazione collettiva nazionale applicata per i dipendenti dell'impresa proponente.
- L'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative.
- Il mancato rispetto delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198) e di aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative.
- L'impresa non è in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili.
- L'impresa ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro e di aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette norme.
- L'impresa si trova in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia.
Si aggiunge a tale dichiarazione il consenso all'uso dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
L'impresa, all'atto della presentazione della domanda presenta, inoltre, le seguenti dichiarazioni avvalendosi dei modelli qui allegati:
- Dichiarazione c.d. aiuti "de minimis" (allegato C) attestante che l'impresa ha ricevuto, in osservanza al Reg. (CE) n. 1998/2006, qualsiasi altro aiuto "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, non superando la soglia di 200.000,00 euro.
- Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (allegato D) attestante la regolarità rispetto alle disposizioni del D.P.C.M. 23 maggio 2007 in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007 e relativo agli aiuti dell'art. 87 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
In presenza di un contratto di rete, i rappresentanti legali di ciascuna delle imprese aderenti devono rilasciare le sopra elencate dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle condizioni di esclusione.
Garanzia provvisoria
Polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, pari al 5% del valore del cofinanziamento richiesto.
La garanzia a corredo della Domanda può essere costituita con una delle seguenti modalità, a scelta del Soggetto proponente:
- mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. n. 385/1993) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- mediante polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le fidejussioni e le polizze assicurative relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di non ammissibilità, corredate delle sottostanti idonee dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti firmatari il titolo di garanzia e attestanti:
- l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi soggetti firmatari il titolo di garanzia. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
- L'impegno a rilasciare la garanzia prevista alla parte quarta, capitolo I, paragrafo 6, pari al 25% del finanziamento agevolato riconosciuto, qualora il Soggetto proponente risultasse ammesso al beneficio.
Quest'ultima garanzia dovrà essere presentata dal beneficiario all'atto della firma del contratto di finanziamento. La mancata presentazione comporterà automaticamente la decadenza del contratto di finanziamento.
Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità di 180 giorni decorrente dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.
Costituisce motivo di esclusione dalla procedura, con conseguente emanazione di apposito provvedimento di diniego, un deposito cauzionale provvisorio con una validità temporale e/o un importo inferiori rispetto a quelli ivi stabiliti.
La garanzia deve operare entro 15 giorni consecutivi, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dell'Ambiente.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti che non hanno accesso al beneficio dopo l'emanazione di apposito provvedimento di diniego, mentre resterà vincolato sino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo quello di colui che è ammesso al finanziamento agevolato.
In presenza di un contratto di rete, la garanzia deve essere cointestata a tutte le imprese aderenti al contratto di rete.
Scheda sintetica di progetto
Scheda tecnica di progetto firmata, digitalmente, dal legale rappresentante del soggetto proponente e redatta secondo il modello allegato (allegato E).
La mancata o incompleta compilazione della scheda può essere motivo di esclusione dalla procedura di concessione del finanziamento agevolato.
Documentazione di progetto
Il Progetto è redatto utilizzando il modello in allegato (allegato F), nella dimensione massima di 30 cartelle integrabili con tavole e figure e nel quale devono essere riportate le sottostanti informazioni afferenti l'intervento proposto:
- Descrizione del soggetto proponente;
- Descrizione dettagliata dell'intervento;
- Piano economico-finanziario (integrato da indicatori di redditività e strumenti di analisi dei flussi di cassa);
- Impatto in termini occupazionali diretti (distinguendo tra occupazione a tempo indeterminato e altre tipologie di contratto);
- Eventuale indicazione delle potenziali ricadute economiche indirette (indotto, effetto occupazionale);
- Eventuali altre indicazioni.
La mancata o incompleta compilazione della documentazione di progetto può essere motivo di esclusione dalla procedura di concessione del finanziamento agevolato.
Dichiarazioni bancarie
Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari operanti negli Stati membri dell'Unione europea o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.
In presenza di un contratto di rete, le dichiarazioni devono essere rese da ciascuna impresa aderente al contratto medesimo.
Bilanci dell'impresa
Per le società di capitali devono essere presentati gli ultimi due bilanci depositati, completi delle relative relazioni ed un bilancio della situazione economico-patrimoniale aggiornato alla data di presentazione della domanda.
Per le società di persone e le ditte individuali devono essere presentati i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi, certificati da dottori commercialisti o ragionieri commercialisti iscritti all'apposito albo oltre ad un bilancio della situazione economico patrimoniale aggiornato alla data di presentazione della domanda.
Per i soggetti di cui al punto precedente di nuova costituzione, ovvero di costituzione o inizio attività nei 24 mesi antecedenti alla data di pubblicazione della presente circolare deve essere allegato, con le modalità innanzi citate, l'ultimo bilancio. Qualora non fosse stato chiuso il primo esercizio finanziario, deve essere allegata una situazione economico patrimoniale alla data di presentazione dell'istanza.
Per le imprese legate da contratto di rete la documentazione sopracitata deve essere presentata da ciascuna singola impresa.
Per le società a responsabilità limitata semplificata, oltre ad una situazione economico patrimoniale, ove esistente, deve essere presentata un ipotesi di sviluppo e di investimento che copra almeno l'arco del triennio.
In presenza di un contratto di rete, i bilanci devono essere resi da ciascuna impresa aderente al contratto medesimo.
Altri eventuali documenti da allegare alla domanda di agevolazione
Contratto di rete
Per le imprese che abbiano già stipulato un contratto di rete all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, deve essere presentata una copia conforme del contratto medesimo. Laddove, invece, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, il contratto non sia ancora stato stipulato, deve essere resa una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il Rappresentante Legale di ciascuna impresa si impegna, in caso di ammissione al finanziamento agevolato, a stipulare il contratto di rete ed a fornirne copia in occasione della stipula del contratto di finanziamento.
Contratto di disponibilità
Laddove la domanda di agevolazione sia presentata da impresa affidataria di un contratto di disponibilità, quest'ultimo deve essere presentato allegato in copia conforme alla domanda stessa.
2.6 Resta, comunque, inteso che, in nessun caso, saranno ammesse istanze non firmate digitalmente e/o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta nella presente circolare. L'assenza della citata documentazione ovvero l'incompletezza della stessa costituisce motivo di esclusione dalla procedura con conseguente emanazione di apposito provvedimento di diniego.
2.7 Segnatamente alla presentazione dei documenti sopra elencati, trova applicazione quanto espressamente stabilito nell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" nonché disciplinato nella Circ. 22 dicembre 2011, n. 14/2011 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione. Come specificato nella richiamata Circ. 22 dicembre 2011, n. 14/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i certificati devono essere sempre sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Ne consegue che, l'Amministrazione non potrà più richiedere né accettare le certificazioni da parte dei privati tanto che, a norma del riformato art. 74, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 445/2000, entrambi i comportamenti costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. Sui certificati emessi deve essere apposta a pena di nullità la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Laddove le certificazioni richieste non presentino la dicitura, queste sono nulle, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000. Alla luce delle suesposte intervenute disposizioni, l'Amministrazione non può accettare certificati recanti la citata dicitura, né tantomeno, la stessa Amministrazione può accogliere certificati non recanti la dicitura di cui sopra in quanto nulli.
Parte terza
Capitolo I
Procedura di ammissione al finanziamento.
1. Istruttoria
1.1. L'istruttoria è effettuata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, l'Energia e il Clima del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito SEC).
1.2. L'istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
a. verifica della corretta compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione nonché della completezza documentale;
b. verifica dei requisiti di accesso al finanziamento agevolato così come stabiliti nella Parte prima della presente circolare;
c. valutazione dei progetti e definizione di graduatorie secondo i criteri e le modalità di cui alla Parte terza, capitolo II, della presente circolare;
d. pubblicazione delle graduatorie con successiva emanazione del provvedimento di ammissione o di diniego al finanziamento agevolato.
1.3. L'istruttoria è svolta, ai sensi del D.M. 25 novembre 2008, da apposita Commissione di valutazione coadiuvata, nell'esercizio delle sue funzioni, da una Segreteria Tecnica integrata da funzionari dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).
1.4. Non sono ammesse alla fase di valutazione di cui alla sopra indicata lettera c, le domande che non abbiano superato, con esito positivo, le fasi di verifica di cui alle citate lettere a e b. In tal caso, il Ministero dell'ambiente emana apposito provvedimento di diniego svincolando la cauzione provvisoria emessa.
1.5. Nel corso dell'istruttoria, la SEC effettua le necessarie verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto Beneficiario.
1.6. Per le "imprese soggette alla verifica antimafia" che superano con esito positivo l'istruttoria, la SEC richiede informazioni alla competente Prefettura.
1.7 Prima di emanare il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato, per coloro che abbiano superato con esito positivo le fasi istruttorie, la SEC effettua la verifica circa il rispetto della regola "de minimis".
2. Chiarimenti nel corso del procedimento di istruttoria
2.1 La SEC, nel corso della fase di istruttoria, può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessarie ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2.2 Le risposte ai chiarimenti di cui al punto precedente devono essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di chiarimenti. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari, l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti.
3. Provvedimento di ammissione
3.1 Completata la fase istruttoria e pubblicate le graduatorie, la SEC emana un provvedimento di ammissione all'agevolazione. Tale provvedimento è notificato, via PEC, al Soggetto Beneficiario.
3.2 Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette via posta elettronica certificata alla SEC:
a. le autorizzazioni in corso di validità (in originale cartaceo o copia conforme), necessarie all'avvio dei lavori o all'apertura del cantiere per la costruzione e l'installazione delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della domanda. Tutte le autorizzazioni alla costruzione degli impianti devono soddisfare la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, per le opere civili, la vigente normativa in materia antisismica;
b. la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del Verbale di consegna dei lavori ove previsto, o della dichiarazione del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato negli altri casi.
Capitolo II
Criteri di valutazione delle domande.
1. Parametri di valutazione delle domande
1.1 Il Ministero procede alla valutazione dei progetti di investimento ricevuti in base a tre ordini di criteri:
a) la capacità di attrarre e mobilitare risorse aggiuntive rispetto a quelle erogate dal Fondo Rotativo di Kyoto;
b) la capacità di creare occupazione;
c) la qualità dell'intervento in relazione alle specificità del progetto.
Sulla base di tali criteri e secondo la metodologia descritta di seguito, la SEC assegna a ciascun progetto un punteggio fino a un massimo di 100 punti totali e stila tre graduatorie dei progetti finanziabili, una per ciascun plafond di cui alla Tabella 1 riportata nel Paragrafo 2, Capitolo 1, Parte I della presente circolare.
Accedono al finanziamento agevolato, secondo l'ordine assunto nella graduatoria di riferimento e nei limiti del relativo plafond disponibile, i progetti con un punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100 a disposizione. Una tavola sintetica dei criteri è riportata in appendice 1.
Criterio di cui al punto a):
- Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 35 punti.
- La quota massima finanziabile dal Fondo Rotativo di Kyoto è fissata al 60% del totale spese ammissibili del progetto presentato. Tale quota è aumentata al 75% per i progetti presentati da S.r.l. semplificate, PMI, ESCO. (cfr. Parte I, Cap.III, Par. 3).
- Ai progetti che prevedono una percentuale di finanziamento pari alla quota massima ammissibile verranno assegnati 20 punti.
- Una riduzione della quota percentuale di finanziamento richiesto rispetto alla percentuale massima finanziabile comporta un incremento del punteggio base pari a 0,5 punti per ogni punto percentuale di diminuzione. Tale incremento è pari a 1 punto nel caso di progetti presentati da s.r.l. semplificate.
Criterio di cui al punto b):
- Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 35 punti.
- Tutti i progetti finanziabili devono prevedere un minimo di 3 assunzioni. Per i progetti presentati da S.r.l. semplificate, PMI, ESCO il numero di assunzioni minimo è ridotto ad una unità.
- Il rispetto di queste soglie minime garantisce una base di 10 punti.
- Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato e riferite a soggetti di età non superiore a 35 anni. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati di età non superiore a 28 anni.
Al progetto che presenta il miglior rapporto tra finanziamento richiesto e occupazione giovanile a tempo indeterminato creata vengono assegnati 25 punti aggiuntivi (cosiddetto "progetto di riferimento"). Per i progetti con un rapporto tra il finanziamento richiesto ed il numero di nuovi occupati superiore a quello del "progetto di riferimento" il punteggio è assegnato su base proporzionale secondo la seguente formula:
PALi= 25 X (RLr/ RLi)
Dove:
PALi è il punteggio aggiuntivo a quello di base per il progetto i-esimo
RLi è il rapporto tra finanziamento richiesto e numero di giovani assunti a tempo indeterminato dal progetto i-esimo
RLr è il rapporto tra finanziamento richiesto e numero di giovani assunti a tempo indeterminato dal progetto di riferimento.
Criterio di cui al punto c):
- Il punteggio massimo assegnato da questo criterio è pari a 30 punti.
- Per i progetti presentati da soggetti diversi dalle Srl semplificate sono considerati i seguenti ordini di criteri, ciascuno dei quali concorre al raggiungimento del punteggio per un massimo di 10 punti.
- Criteri occupazionali additivi (max 10 punti):
- Qualità delle figure professionali impiegate;
- Potenziali ricadute occupazionali indirette;
- Appartenenza ad aree di Obiettivo Convergenza;
- Criteri economico - tecnologici (max 10 punti):
- Capacità di penetrare mercati interni ed esteri;
- Potenziali ricadute economiche indirette (indotto);
- Funzionalità allo sviluppo di attività complementari all'intervento;
- Grado di innovazione e/o qualità delle tecnologie impiegate;
- Ricadute potenziali in termini di competitività nel medio e lungo periodo;
- Criteri energetico ambientali (max 10 punti):
- Efficienza energetica in termini assoluti e relativi rispetto alla situazione ante intervento;
- Impatto sul livello di emissioni di gas serra e/o inquinanti;
- Impatto in termini di riduzione del rischio idrogeologico.
1.3 Al fine di garantire la priorità, la Commissione, nel limite massimo del punteggio assegnabile e pari a 100 punti, potrà attribuire un massimo di 5 punti ai progetti di cui alla Parte prima, Capitolo 2, Paragrafo 2, punto 2.4 della presente circolare.
1.4 La Commissione, nel limite massimo del punteggio assegnabile e pari a 100 punti, potrà attribuire una premialità di 2 punti ai progetti selezionati e ritenuti ammissibili dalla Cabina di Regia del Piano nazionale per le città varato con l'art. 12 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
1.5 Il punteggio di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4 verrà sommato ai punti conseguiti sulla base dei criteri di cui al presente Paragrafo, ribadendo che il punteggio massimo conseguibile nella sua totalità è pari a 100 punti.
1.6 Per le S.r.l. Semplificate si applicano i criteri di cui sopra avendo particolare riguardo al grado di innovazione del progetto, alla capacità di coinvolgere altri soggetti imprenditoriali nell'iniziativa, alle prospettive di medio lungo termine per l'impresa oltre la durata del finanziamento agevolato.
1.7 I progetti di investimento sono considerati ammissibili ai fini del finanziamento se a seguito della valutazione comparativa condotta sulla base dei criteri sopra espressi, raggiungono un punteggio minimo non inferiore a 60/100 con arrotondamento al terzo decimale.
Parte quarta
Capitolo I
Gestione dei progetti ammessi al finanziamento agevolato.
1. Ruolo dei soggetti coinvolti
1.1 Le fasi successive all'ammissione al finanziamento agevolato (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.) sono curate dall'Ente deputato alla gestione del Fondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Contratto di finanziamento
2.1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DG SEC provvede ad emanare il provvedimento di ammissione a finanziamento ed a notificarlo, via PEC, ai vari Beneficiari.
2.2 All'atto della notifica, i Soggetti Beneficiari sono invitati a fornire, via PEC, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stessa notifica, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza dal beneficio erariale.
2.3 Ricevuto il suddetto invito, il Soggetto Beneficiario deve produrre, entro il termine sopra stabilito, tutta la documentazione richiesta comprensiva, peraltro, della fidejussione di cui al successivo Paragrafo 6 (cfr. Parte II, Capitolo 1, Paragrafo 2, punto 2.5 della presente circolare).
2.4 Non si procede alla stipula del contratto di finanziamento con conseguente decadenza dal beneficio erariale, laddove il Soggetto Beneficiario non abbia completato e trasmesso tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto di finanziamento.
2.5 L'Ente gestore del Fondo, ricevuta la documentazione utile alla stipula, procede con la valutazione della stessa ai fini del nulla osta alla sottoscrizione del contratto. Nel corso della fase di valutazione, si può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche. La valutazione si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di chiarimenti in caso di mancato invio delle risposte nei dettati termini. Se le sopra citate verifiche sono completate con esito positivo, si procede alla stipula del contratto di finanziamento.
2.6 Per le "imprese soggette alla verifica antimafia", la stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dalla SEC virtù alla luce delle informazioni fornite dal Prefetto.
2.7 Conclusa tale fase il Soggetto Beneficiario può eventualmente presentare la richiesta di erogazione dell'anticipazione come dettagliato nel successivo paragrafo 5.
2.8 Lo schema del contratto di finanziamento sarà reso disponibile sul sito web istituzionale www.minambiente.it.
3. Accertamento della regolarità fiscale per le imprese
3.1 All'atto della stipula del contratto di finanziamento i Soggetti Beneficiari presentano, tra la documentazione richiesta all'atto della notifica di cui al precedente paragrafo 2, punto 2.2, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità fiscale. Tale Dichiarazione sostitutiva sarà nuovamente prodotta in occasione di ciascuna richiesta di erogazione del finanziamento.
3.2 Il Ministero dell'ambiente procede al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese richiedendo al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale. In ogni caso la SEC, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate, valuta la sussistenza del requisito della regolarità fiscale, adottando i conseguenti ed eventuali provvedimenti.
3.3 La non produzione di dichiarazione e/o la valutazione negativa di sussistenza del requisito da parte della SEC comporta la revoca del beneficio erariale, disposta con apposito provvedimento. La revoca successiva alla stipula è causa di risoluzione del contratto di finanziamento e di conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite.
4. Imprese soggette alla verifica antimafia
4.1 All'atto della stipula del contratto, la documentazione deve essere corredata anche delle informazioni fornite dal Prefetto. In caso contrario, se decorso inutilmente il termine di 45 giorni solari dalla ricezione della richiesta di informazione senza alcun esito da parte della competente Prefettura, si procede alla stipula del contratto di finanziamento fatta, comunque, salva la facoltà di revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento nel caso che le informazioni tardivamente pervenute attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
4.2 Una volta decorso il citato termine di 45 giorni dalla ricezione della citata richiesta di informazione, è nella facoltà della SEC procedere, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 252/1998, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, all'erogazione dell'anticipazione, sottoponendo la stessa a condizione risolutiva derivante dagli esiti del previsto accertamento. Anche in tali casi è fatta salva la facoltà di revoca del finanziamento agevolato e di risoluzione del contratto di finanziamento.
4.3 Le informazioni in materia "antimafia" saranno acquisite dalla SEC ogni qualvolta le "imprese soggette alla verifica antimafia" presenteranno richiesta di erogazione di cui ai successivi paragrafi 5 e 7. Se le verifiche effettuate dalle Prefetture competenti dovessero risultare positive, i finanziamenti sono revocati ed i relativi contratti di finanziamento sono risolti di diritto con obbligo di restituzione delle somme già erogate.
5. Modalità di erogazione del finanziamento agevolato
5.1 L'erogazione del finanziamento agevolato avviene, ad esclusione dell'anticipazione, per stati di avanzamento lavori (SAL), e comunque previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato. Resta inteso quanto previsto al precedente paragrafo 4 circa l'acquisizione delle necessarie informazioni "antimafia".
5.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'attuazione del Progetto, il Soggetto Beneficiario è invitato ad accendere (ove non già esistente) un conto corrente bancario o postale, presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ad operazioni connesse al presente finanziamento. Su tale conto confluiranno le risorse erogate dall'Ente gestore del Fondo ed i relativi estremi saranno forniti all'atto della stipula del contratto di finanziamento unitamente alle generalità e il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sugli stessi.
5.3 Il Soggetto Beneficiario può presentare richiesta di erogazione di un'anticipazione non superiore al 25% dell'importo finanziabile.
5.4 Ai fini di ciascuna erogazione del finanziamento agevolato, i Soggetti Beneficiari devono presentare apposita richiesta all'Ente gestore del Fondo.
5.5 In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto prodotto e dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea documentazione relativa.
5.6 Tutti i pagamenti eseguiti dal Soggetto Beneficiario per la realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento agevolato devono essere effettuati per il tramite di bonifico la cui causale deve contenere il seguente riferimento: "Pagamento rata n. ... del... a valere sul finanziamento agevolato n. ... - Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1110, L. n. 296/2006".
5.7 Sull'originale dei documenti contabili deve essere apposta la seguente dicitura "documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di € .........................................".
5.8 Ai fini dell'erogazione, la SEC può effettuare verifiche in merito alla documentazione inviata dal Soggetto Beneficiario ovvero sullo stato di realizzazione e ultimazione dell'intervento oggetto di finanziamento. Se necessario, possono richiedersi chiarimenti e informazioni al Soggetto Beneficiario circa il contenuto della suindicata documentazione ed effettuarsi sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento. Laddove, nel corso delle citate verifiche, siano riscontrate delle difformità o incongruenze il Ministero dell'ambiente può applicare le procedure di cui al successivo Capitolo II, paragrafo 5.
5.9 Le verifiche, i controlli e le ispezioni della SEC possono portare alla sospensione dell'erogazione sino al termine delle stesse con esito favorevole. Solo in tal caso sarà concesso il nulla osta dal Ministero per la relativa erogazione. In caso negativo, si procede alla revoca del finanziamento agevolato ed alla risoluzione del contratto di finanziamento con conseguente rimborso delle somme già percepite.
6. Fidejussione
6.1 In caso di ammissione all'agevolazione, in sede di stipula del contratto di finanziamento, i soggetti beneficiari devono presentare una Fidejussione Bancaria o Polizza assicurativa pari al 25% del finanziamento agevolato concesso (cfr. Parte II, Capitolo 1, Paragrafo 2, punto 2.5). Tale garanzia deve essere rilasciata in favore del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia per un importo pari al 25% del finanziamento agevolato concesso e con durata pari a quella del contratto di finanziamento, con copertura anche della eventuale revocatoria fallimentare.
6.2 La garanzia può essere costituita con una delle seguenti modalità, a scelta del Soggetto proponente:
- mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. n. 385/1993) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);
- mediante polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6.2 (2) La garanzia deve essere incondizionata e riferirsi esplicitamente al provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato. L'operatività della medesima deve essere garantita entro 15 giorni solari a semplice richiesta scritta della SEC senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. A tal fine la garanzia deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del codice civile.
6.3 La garanzia deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti firmatari il medesimo titolo di garanzia ed attestante l'identità, la qualifica ed i poteri conferiti agli stessi.
6.4 Il mancato rilascio della garanzia comporta la revoca del beneficio erariale, con conseguente impossibilità di procedere alla stipula del contratto di finanziamento. La revoca viene disposta tramite apposito provvedimento.
6.5 la SEC può escutere la garanzia qualora: (i) a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato, ai sensi di quanto previsto dalla presente circolare; e/o (ii) indipendentemente dall'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato, a seguito di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento.
6.6 La garanzia è svincolata, una volta pagata l'ultima rata a rimborso del finanziamento concesso, alla scadenza dell'eventuale periodo di revocatoria fallimentare applicabile al pagamento dell'ultima rata del finanziamento concesso (di cui agli artt. 65 e/o 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.).
7. Erogazione dei ratei intermedi (SAL)
7.1 Il Soggetto Beneficiario trasmette, via PEC, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - DG SEC la richiesta di erogazione del SAL unitamente alla documentazione di seguito elencata, qualora non sia già stata trasmessa.
- Stato avanzamento lavori firmato dal Direttore dei Lavori;
- Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato);
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di regolarità fiscale;
- Documentazione matricolare attestante l'avvenuta assunzione di giovani nei termini e modalità di cui al progetto ammesso a finanziamento.
7.2 In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea documentazione a riguardo.
7.3 Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare eventuali variazioni inerenti le coordinate di accredito dell'erogazione qualora siano variate dal momento della stipula.
8. Documentazione finale
8.1 In aggiunta alla documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà essere allegato il certificato di collaudo nonché copia delle eventuali autorizzazioni /concessioni necessarie alla realizzazione e/o all'esercizio.
(2) Numerazione del paragrafo conforme all'originale.
Capitolo II
Variazione, controlli e recupero somme
1. Variazioni di titolarità
1.1 Non è consentito, pena revoca, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato che ha sottoscritto il contratto di finanziamento, cedere il contratto, e/o procedere ad atti comportanti una novazione soggettiva (passiva), quali accollo, espromissione e delegazione.
1.2 Sono ammesse le variazioni soggettive derivanti da:
a. atto tra vivi e altre variazioni di natura giuridica quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasformazione societaria, la scissione e la fusione per unione o incorporazione;
b. atto mortis causa. In caso di società di persone dovrà essere comunicata con immediatezza da parte degli eredi del de cuius l'avvenuto decesso. Resta inteso che per le società di persone l'obbligo del rimborso delle rate resta in testa alla Società.
1.3 Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso al finanziamento agevolato e controparte nel relativo contratto di finanziamento, deve comunicare, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, qualsiasi variazione soggettiva intervenuta nella titolarità del finanziamento agevolato motivandone la ragione.
1.4 A tal fine alla richiesta dovranno essere allegati tutti i relativi documenti e/o atti attestanti e comprovanti la variazione.
1.5 Tale richiesta deve essere presentata, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, anche qualora la variazione di titolarità intervenga nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e la stipula del contratto di finanziamento.
1.6 Contestualmente alla domanda di variazione di titolarità, il soggetto beneficiario subentrante dovrà produrre una polizza fideiussoria, secondo le modalità previste nel precedente Paragrafo 6, pari al 25% del capitale residuo alla data di trasmissione della comunicazione di variazione di titolarità.
1.7 Laddove trattasi di "imprese soggette alla verifica antimafia", la SEC, prima di emanare il provvedimento di accettazione, richiede informazioni alla competente Prefettura nelle modalità e nei termini di cui al precedente capitolo 1, paragrafo 4, della presente Parte IV.
1.8 In ogni caso, la variazione è condizionata alla preventiva accettazione da parte della SEC.
2. Variazioni dati
2.1 Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso ai benefici erariali, è tenuto a comunicare a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda di ammissione all'agevolazione nei dati riportati nella stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, sede, rappresentanza legale, composizione degli organi di amministrazione, capitale sociale, nome, ragione sociale, ecc., onde consentire le necessarie e conseguenti modifiche e verifiche istruttorie.
3. Proroghe
a. Il Soggetto Beneficiario può proporre istanza di proroga del termine di fine lavori. Tale proroga non può essere superiore ad ulteriori 240 giorni solari decorrenti dalla data di fine lavori precedentemente prevista.
b. L'istanza di proroga deve essere trasmessa, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore debitamente sottoscritta con firma digitale e motivata nonché corredata, se esistenti, dai precedenti stati di avanzamento dei lavori, e deve pervenire entro l'originario termine di fine lavori.
c. La risposta all'istanza viene comunicata, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario entro 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, da parte della SEC.
4. Varianti
4.1 Qualora si debba apportare una variante al progetto ammesso al finanziamento agevolato, il Soggetto Beneficiario è tenuto in via preventiva ad inviare, a mezzo PEC, alla SEC e all'Ente gestore, richiesta di variante debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.
4.2 La SEC, a seguito delle positive verifiche espletate a riguardo, comunica, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario interessato l'avvenuto accoglimento della richiesta.
4.3 La variante non può in alcun modo comportare ulteriori oneri e non può essere oggetto di finanziamento agevolato integrativo.
4.4 I lavori relativi alla variante non possono essere realizzati prima dell'avvenuta ricezione della comunicazione di accettazione. In caso contrario non sono considerati ammissibili i relativi costi sostenuti in data precedente alla comunicazione di accettazione della variante.
4.5 Le varianti non devono in alcun modo comportare un peggioramento delle caratteristiche energetiche del progetto approvato e ammesso a finanziamento, se non in casi eccezionali e debitamente motivati.
5. Verifiche, controlli e ispezioni
5.1 La SEC del Ministero dell'ambiente e la Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico effettuano controlli su un adeguato campione di Soggetti Beneficiari, per verificare la regolare esecuzione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate; controllano, altresì, il rispetto dei tempi e delle modalità degli investimenti ammessi. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento.
5.2 La SEC e la Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, coadiuvate dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e dalla Guardia di Finanza, possono disporre ispezioni in loco al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione del beneficio erariale.
5.3 Per gli aspetti inerenti la tutela della spesa pubblica, le citate Direzioni potranno richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi del D.Lgs. n. 68/2001, le cui modalità saranno disciplinate con separato Protocollo d'intesa con il Comando Generale del Corpo.
6. Revoca
6.1 La SEC, anche su proposta dell'Ente gestore, può disporre la revoca dell'agevolazione nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dalla presente circolare;
- sostanziale difformità tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;
- cessazione dell'attività del Soggetto Beneficiario;
- fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolato siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della scadenza del finanziamento agevolato;
- nel caso di mancato rispetto del vincolo occupazionale, sia in termini numerici sia in termini di modalità di assunzione, nonché in caso di assunzioni di profili o qualifiche difformi rispetto a quelle indicate in sede di istanza;
- inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro rilevate nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento oggetto del finanziamento agevolato;
- revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni in corso di validità e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio;
- in qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati possano far ritenere che l'intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato nel rispetto degli incrementi occupazionali previsti ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria del Soggetto Beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con la contrazione del finanziamento agevolato;
- mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del relativo contratto di finanziamento.
6.2 Il rappresentante legale del Soggetto beneficiario, comunica, a mezzo PEC, alla SEC ed all'Ente gestore, la messa in stato di liquidazione, fallimento, o qualsiasi altra procedura concorsuale.
6.3 La SEC emana il provvedimento di revoca e provvede a notificarlo, a mezzo PEC, al Soggetto Beneficiario del finanziamento agevolato e all'Ente gestore contestualmente alla risoluzione di diritto del contratto di finanziamento ed all'escussione della garanzia di cui al precedente Paragrafo 6.
6.4 Le amministrazioni preposte alla vigilanza sul corretto adempimento da parte dei soggetti interessati degli obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento agevolato, sono tenute ad informare con immediatezza la Procura regionale competente della Corte dei Conti di ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai Soggetti Beneficiari a cui è stato revocato il finanziamento nelle modalità di cui sopra.
7. Restituzione delle somme già erogate
7.1 Ogni qualvolta la SEC, al verificarsi delle condizioni elencate nei precedenti Capitoli, procede all'emanazione di un provvedimento di revoca, dispone altresì la restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione di ciascuna tranche relativa al finanziamento concesso e calcolate al netto delle somme eventualmente già rimborsate comprensive degli interessi e dell'importo garantito dalla garanzia escussa.
8. Modalità di recupero delle somme
8.1 Equitalia è il soggetto deputato al recupero coattivo delle somme già erogate, che avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi della disciplina prevista nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine si procede all'iscrizione a ruolo delle somme:
a. dovute a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca da parte della SEC;
b. relative a rate di rimborso del finanziamento agevolato maggiorate dei relativi interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.
8.2 Le somme di cui al Punto 8.1 incrementano la dotazione del Fondo Kyoto e devono essere accreditate nel conto corrente intestato al Ministero dell'ambiente art. 1, comma 1115, legge n. 296/2006 aperto presso la Tesoreria centrale.
8.3 L'Ente gestore cura le azioni prodromiche al recupero coattivo delle somme erogate. In particolare:
(A) in caso di mancato pagamento di rate del finanziamento:
(i) laddove si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata del finanziamento, invia al Soggetto Beneficiario, una diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 giorni; e
(ii) nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, invia al Soggetto Beneficiario diffida ad adempiere con conseguente decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento in caso di mancato pagamento nel termine indicato nella diffida, e relativa escussione della Fidejussione Bancaria;
(B) negli altri casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento, diversi da quelli di cui alla precedente lettera (A), ove il pagamento di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario non sia avvenuto nei termini indicati nella relativa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione e/o di recesso, procede all'escussione della garanzia; e
(C) in caso di assoggettamento del relativo Soggetto Beneficiario a procedura concorsuale procede all'escussione della garanzia e all'eventuale insinuazione al passivo.
Ulteriori informazioni
Si forniscono di seguito i contatti del Ministero dell'Ambiente.
Contatti:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia
Segreteria Divisione III
Telefono: 0657228242 -0657228169
Email: infofondokyoto@minambiente.it
Fermo restando quanto in premessa affermato, laddove successivamente all'entrata in vigore della presente circolare intervengano novità legislative d'interesse della stessa, il Ministero dell'Ambiente pubblicherà specifico comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore generale
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Grillo
Il Direttore generale
per l'energia nucleare, le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica
del Ministero dello sviluppo economico
Romano
Appendice 1
Tavola dei criteri applicati al FRK
Criteri
Generale
PMI ed ESCO
SRL semplificate
Dimensione del progetto e del finanziamento
Dimensione finanziaria minima del Progetto
000 eur
1000
500
200
Dimensione massima del finanziamento erogato da FRK
000 eur
regime de minimis
regime de minimis
regime de minimis
Punteggio minimo da raggiungere con la somma dei 3 criteri (su un max di 100)
Punti
60
60
60
Criterio 1. Cofinanziamento (max 35 punti)
Soglia Massima Cofinanziamento FRK
Quota
60%
75%
75%
%
Punteggio base Soglia Cofinanziamento FRK
Punti
20
20
20
Punteggio Premio (per ogni 1% di finanziamento a carico dell'impresa incrementale rispetto al max cofinanziamento FRK)
Punti
0,5
0,5
1
Criterio 2. Nuova Occupazione (max 35 punti)
Soglia Minima Nuovi assunti (under 35 con vincolo di 1 laureato under 28 ogni 3 assunti)
Unità
3
1
1
Punteggio base Soglia Minima Nuovo assunti
Punti
10
10
10
Punteggio Premio (25 punti al ratio più basso finanziamento FRK/occupato registrato nel bando; dal secondo punteggio assegnato in proporzione)
si
si
si
Criterio 3. Aspetti Qualitativi (max 30)
Punti
Cfr. i criteri riportati nel la Parte II, Capitolo 2, Paragrafo 1
Allegato A
Domanda di ammissione all'agevolazione
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Allegato B
Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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Allegato C
Dichiarazione aiuti "de minimis"
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Allegato D
Dichiarazione relativa agli aiuti illegali ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007
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Allegato E
Scheda sintetica di progetto
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Allegato F
Documentazione di progetto
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D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 57
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 18
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1111
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15
D.L. 7 agosto 2012, n. 129, art. 1
D.P.C.M. 23 maggio 2007
D.M. 17 novembre 2009
D.M. 28 dicembre 2012
D.M. 6 luglio 2012
D.M. 5 luglio 2012
D.M. 25 novembre 2008
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