Translate

sabato 16 febbraio 2013

Ministero dell'interno Circ. 12-2-2013 n. F.L.3/2013 Contributo erariale per l’anno 2013 a comuni, province, comunità montane ed ex IPAB per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2012 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Istruzioni per la presentazione della certificazione. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.


Ministero dell'interno
Circ. 12-2-2013 n. F.L.3/2013
Contributo erariale per l’anno 2013 a comuni, province, comunità montane ed ex IPAB per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2012 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Istruzioni per la presentazione della certificazione.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

Circ. 12 febbraio 2013, n. F.L.3/2013 (1).

Contributo erariale per l’anno 2013 a comuni, province, comunità montane ed ex IPAB per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2012 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Istruzioni per la presentazione della certificazione.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.



Alle
   

Prefetture - UTG
     

(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)
     

Loro sedi
   



1. Premessa

L’art. 1-bis del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, ora azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) a seguito del riordino disciplinato dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.

Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

Al riguardo si ricorda che il contributo per aspettativa sindacale non è stato fiscalizzato e, di conseguenza, continua ad essere attribuito, come per il passato, a richiesta ed in base ad apposita certificazione.

Per l’assegnazione del contributo anno 2013, possono presentare la certificazione anche le Province in quanto l’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha sospeso, fino al 31 dicembre 2013, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Di conseguenza, tutti gli enti indicati dal richiamato articolo 1 bis possono accedere alla contribuzione erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2012 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.

Si ritiene opportuno sottolineare che il contributo è erogato, a valere su di un apposito fondo chiuso e predeterminato nell'ammontare, fino a concorrenza della spesa certificata. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.



2. Enti tenuti alla dichiarazione, termini di presentazione e modalità di compilazione

Sono tenuti all’adempimento solo i comuni, le province, le comunità montane, nonché le Ipab (ora ASP), ad esclusione di quelle facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, che hanno sostenuto spese per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali. Pertanto, la certificazione non deve essere trasmessa dagli enti che nell’anno 2012 non hanno avuto personale collocato in distacco sindacale.

La richiesta del contributo da parte degli enti interessati dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione del modello A di certificazione, approvato con D.Dirett. 29 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazz. Uff. 5 febbraio 2013, n. 30 - Serie generale, ed allegato anche alla presente circolare, consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione “Le Circolari e i decreti” alla pagina http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl3-13.html.

Quest'ultima, sempre con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2012, dovrà contenere tutti gli elementi identificativi del personale dipendente interessato, l’ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l’aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’ente, il periodo - relativo all’anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa l’aspettativa sindacale, nonché l’ammontare del contributo richiesto.

I soggetti chiamati ad apporre la propria firma in calce alla certificazione, assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza dei dati ivi riportati.

Gli enti dovranno trasmettere le certificazioni in originale alla Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine perentorio del 30 aprile 2013.

A tale riguardo farà fede il timbro postale, in caso di spedizione della certificazione, o il timbro di arrivo della Prefettura-UTG in caso di presentazione a mano della medesima certificazione.

È il caso di precisare che il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle certificazioni pervenute nel termine suddetto. Di conseguenza, i ritardi nella trasmissione della certificazione comporteranno la mancata partecipazione dell’ente alla attribuzione del contributo per l’anno 2013.

Tuttavia, la contribuzione erariale potrà essere attribuita in un secondo momento nell'ipotesi in cui sul fondo stesso vi siano risorse residuali, rispetto al riparto già effettuato oppure la richiesta potrà essere presa in esame nel prossimo esercizio finanziario, ma sempre compatibilmente con la disponibilità di risorse stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Si fa presente che non verranno accolte richieste di variazioni correttive in aumento del dato certificato già trasmesso qualora le stesse pervengano a questo Ministero, per il tramite delle Prefetture-UTG, dopo la determinazione e assegnazione del contributo erariale in esame: anche in questo caso, farà fede il timbro postale in caso di spedizione della certificazione, o il timbro di entrata apposto dalla Prefettura-UTG in caso di presentazione a mano della nuova documentazione trasmessa.

Ciò in quanto, come riportato in premessa, qualora alla scadenza dei termini di presentazione della certificazione la sommatoria delle richieste di contributo erariale risultasse superiore al fondo stanziato il contributo sarà assegnato in misura proporzionale.



3. Adempimenti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

Ciascuna Prefettura - UTG, responsabile per il proprio ambito territoriale di competenza, avrà cura di ricevere e conservare le certificazioni prodotte dagli Enti locali e di provvedere alla trasmissione telematica dei dati alla Direzione centrale della Finanza Locale, mediante il caricamento dei dati relativi da operarsi attraverso l'utilizzo di apposita procedura disponibile nella intranet ministeriale.

Tale utilizzo presuppone la scannerizzazione del certificato e l'attestazione, attraverso la compilazione di uno specifico “flag”, dell’avvenuta verifica che le dichiarazioni sono pervenute complete dell’attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione. La procedura informatica prevede, infatti, l’acquisizione dei files "denominazione ente-2013.pdf" corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.

Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo, (se consegnata a mano) o quella del timbro postale, (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell’elaborazione delle somme spettanti ai singoli Enti richiedenti.

L’avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine va notificata all’ente, con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del diritto alla contribuzione erariale e la possibilità di accedervi solo in presenza di risorse finanziarie residuali.

Relativamente alla procedura predetta, verrà messa in linea una apposita guida operativa, consultabile sempre sulla intranet di questo Ministero, e con le stesse modalità verranno fornite istruzioni, tramite il sistema di “avvisi e comunicazioni”, circa l'attivazione e l'operatività della procedura medesima.

Per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Assunta Reina tel. 06/46548156 assunta.reina@interno.it oppure alla Sig.ra Daniela Secondini tel. 06/46548369 daniela.secondini@interno.it.

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile contattare la sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034 o il Sg. Filippo Iengo allo 06/46526863.

Ciascuna Prefettura-UTG avrà cura di comunicare, agli enti ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, il contenuto della presente circolare specificando che la stessa unitamente al modello A è visualizzabile sul sito ufficiale della finanza locale alla richiamata pagina web http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl3-13.html.


Il Direttore centrale

Verde



Allegato


D.Dirett. 29 gennaio 2013

Approvazione del modello di certificazione delle spese sostenute per il personale in aspettativa sindacale, nell'anno 2012, da parte degli enti locali

(Gazz. Uff. 5 febbraio 2013, n. 30)


Il Direttore centrale della finanza locale


Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB (ora ASP a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale;

Visto il documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nella seduta del 22 febbraio 2012 dalla quale si evince che il contributo per aspettativa sindacale viene individuato come trasferimento non fiscalizzato;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sospende fino al 31 dicembre 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione e le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono compilare per richiedere il contributo erariale;


Decreta:


Art. 1

Modello di certificazione e modalità di trasmissione.


1. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni, le province, le comunità montane e le IPAB (ora ASP), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali nell'anno 2012. 2. Gli enti di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, inoltrano la certificazione di cui allegato A del presente decreto alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente la quale provvederà a trasmettere, per via telematica, copia della certificazione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trattenendo gli originali ai propri atti.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Modello A

Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l’aspettativa sindacale concessa al personale dipendente


Scarica il file



D.Dirett. 29 gennaio 2013
D.L. 25 novembre 1996, n. 599, art. 1-bis
D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 115
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23

Nessun commento: