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venerdì 5 luglio 2013

Cassazione: Reati militari e conflitto tra norme. Per la Suprema corte si applica la legge sopravvenuta più favorevole




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Reati militari e conflitto tra norme. Per la Suprema corte si applica la legge sopravvenuta più favorevole
di Vincenzo Rispoli
 (Sezione
prima, sentenza n. 25811/07; depositata il 14 luglio)
Cass. pen. Sez.
I, (ud. 06-06-2007) 04-07-2007, n. 25811


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA
PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo
- Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio
- Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. CULOT Dario -
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE MILITARE di ROMA;

nei confronti di:

1) E.V. N. IL (OMISSIS);

2) M.G. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 09/02/2006 TRIBUNALE MILITARE di ROMA;

visti gli
atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la
relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;

Udito il
Procuratore Generale Militare, in persona del Dott. GENTILE che ha
concluso per rigetto del ricorso.

La Corte:


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
OSSERVA

Vista la sentenza in epigrafe, che, ai sensi
dell'art. 260 c.p.m.p., comma 2, ha dichiarato n.d.p. nei confronti dei
caporali E.I. E. V. e M.G., all'epoca del fatto in missione in
(OMISSIS), in ordine al reato di appropriazione di cosa smarrita di cui
all'art. 236 c.p.m.p. per mancanza di richiesta di procedimento da
parte del comandante di corpo;

visto il ricorso con cui P.M. militare
denuncia violazione dell'art. 47 c.p.m.g., comma 1, applicabile nella
specie, sul rilievo che lo stesso non prevede una circostanza
aggravante ma qualifica come autonome fattispecie di reato,
aumentandone la pena edittale, le previsioni incriminatrici del codice
penale militare di pace, con conseguente inapplicabilità dell'art. 260
c.p.m.p., comma 2, per il superamento del limite di pena ivi stabilito;

ritenuta la fondatezza della censura, dovendosi alla previsione di cui
all'art. 47 c.p.m.g. attribuire non già natura di circostanza
aggravante dei reati previsti dal c.p.m.p. ma, come sostenuto dal
ricorrente, con il conforto della dottrina e di un sia pur lontano
precedente, di una generalizzata integrazione della figura-base del
reato contemplato dal c.p.m.p.;

considerato che in tal senso orientano
anche i lavori preparatori del c.p.m.g., secondo cui l'art. 47 cit.
introduce un inasprimento "obbligatorio" della sanzione (Relazione
commissione reale ai progetti preliminari dei codici penali militari),
donde la sua sottrazione al giudizio di comparazione con eventuali
circostanze di opposto segno;

rilevato, peraltro, che con la
sopravvenuta L. 4 agosto 2006, n. 247 (art. 2, comma 26) è stata
disposta l'applicabilità al personale militare partecipante alla
missione in (OMISSIS) del codice penale militare di pace, con
conseguente inapplicabilità del citato art. 47 c.p.m.g., comma 1, e
che, pertanto, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, tale più favorevole
disciplina è estensibile anche al caso di specie, con conseguente
riduzione del regime sanzionatorio entro il limite per cui la
punibilità è subordinata alla richiesta del comandante di corpo.

P.Q.
M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007


 

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