Atto Senato
Ordine del Giorno 0/843/16/0611
presentato da
Ordine del Giorno 0/843/16/0611
SILVANA AMATI
martedì 2 luglio 2013, seduta n. 002
martedì 2 luglio 2013, seduta n. 002
in sede di esame del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Atto Senato n. 843)
premesso che,
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria;
la vigente normativa sull'IMU prevede quale requisito per l'accesso all'agevolazione "prima casa" per il pagamento della imposta, il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale;
il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia che viene comandato a prestare servizio presso una sede diversa da quella di residenza, per la mancanza del doppio requisito si trova nella condizione di dover pagare l'imposta relativa alla propria unica abitazione di proprietà come "seconda casa";
per il personale del comparto militare e delle forze dell'ordine il trasferimento è un ordine di servizio e risponde ad una precisa esigenza di funzionalità;
la legge 22 dicembre 2011, n. 214, del introduce la possibilit
à per i comuni di considerare gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari nonché da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato adibiti ad abitazione principale;
appare opportuno adottare, in materia di imposizione immobiliare, misure di equità e di protezione sociale più certe e stringenti in grado di assicurare un trattamento equo ed uniforme sull'intero territorio nazionale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre, nell'annunciato provvedimento di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame, disposizioni volte ad assimilare all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta e relative pertinenze, a titolo di proprietà, da esponenti delle Forze armate e delle forze dell'ordine che spostano la residenza, per motivi di servizio, in caserme o alloggi di servizio, in comune diverso da quello in cui è quello di proprietà, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
(0/843/16/0611)
AMATI
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