Ministero della giustizia
Circ. 11-6-2013 n. 3645/6095
Impiego degli esperti di cui all'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione.
Circ. 11 giugno 2013, n. 3645/6095 (1).
Impiego degli esperti di cui all'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione.
Ai
Signori provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria
Ai
Signori direttori generali
Al
Signor direttore dell'istituto superiore di studi penitenziari
e, p.c.:
Al
Signor Vice Capo del dipartimento vicario
Al
Signor Vice Capo del dipartimento
1. Si ritiene ormai improcrastinabile che questa Amministrazione si soffermi nuovamente sul tema in oggetto, considerando lo stretto legame sotteso agli aspetti giuridici e funzionali della questione, alla luce sia della entrata in vigore del D.P.C.M. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", sia dell'esistenza di taluna giurisprudenza che (erroneamente) ha ritenuto di poter consolidare posizioni di lavoro dipendente, sia del budget economico a disposizione dell'Amministrazione.
2. Il D.P.C.M. 1 aprile 2008, già citato, ha mantenuto in capo all'Amministrazione penitenziaria le competenze in tema di osservazione e trattamento esercitate dagli esperti convenzionati ai sensi dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'unica previsione sull'argomento si ritrova all'art. 3, comma 6, dove si ammette la facoltà per le Aziende sanitarie locali di avvalersi di convenzioni con gli esperti di cui appena detto, in fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed agli internati. Quanto appena detto consolida un percorso di reciproca collaborazione pluri-decennale fra una Amministrazione, operosa nell'attuare il mandato costituzionale, e gli esperti professionisti qualificati nell'agire penitenziario intra ed e-xtramuraìe, che appare assolutamente riduttivo considerare alla stregua di consulenti: trattasi di collaborazione capillare soprattutto nel front office istituzionale che si connota quale sostegno o verifica costante del comportamento dei detenuti o internati.
3. L'Amministrazione, quindi, ritiene, ancora una volta, di sottolineare l'utile apporto sinergico degli esperti in parola:
a) nell'ambito delle attività di osservazione comportamentale e scientifica della personalità con interventi mirati a sostenere la privazione della libertà;
b) nelle procedure di valutazione per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e a tutti i benefici premiali penitenziari dei detenuti in termini sia di revisione critica del reato sia di pericolosità sociale;
c) nell'osservazione dei detenuti di cui al comma 1-quater dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e nell'applicazione della sorveglianza particolare, di cui al comma 2 ex art. 14-bis della medesima legge;
d) nell'ambito degli uffici di esecuzione penale esterna, per lo svolgimento delle attività di osservazione nei confronti di soggetti libero-sospesi, nonché delle attività trattamentali nei confronti delle persone in misura alternativa;
e) nelle commissioni per il regolamento interno dell'istituto (art. 16, legge 26 luglio 1975, n. 354);
f) per la scelta dei libri per la biblioteca dei detenuti e degli internati (artt. 11 e 12, legge n. 354/1975);
g) per l'osservazione psicologica intramuraria su richiesta degli psicologi del Servizio Sanitario Nazionale che, ai sensi delle linee di indirizzo di cui all'allegato A) del D.P.C.M. 1 aprile 2008, svolgono la valutazione psicologica di tutti i nuovi ingressi.
4. Le disposizioni organizzatorie di cui agli artt. 131 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sono perciò interamente efficaci e vigenti.
5. Gli elenchi formati in attuazione della citata normativa hanno durata non superiore ai quattro anni;
6. Presupposto della collaborazione in qualità di esperto negli istituti e negli uffici è l'inserimento del professionista, regolarmente iscritto al competente Albo professionale, ove esistente, nell'elenco istituito presso ogni Provveditorato e non aver compiuto il settantesimo anno di età.
7. Il Provveditore concede l'autorizzazione alle direzioni degli istituti e degli uffici ad avvalersi della collaborazione dell'esperto, indicando il monte ore da attribuire allo stesso. Sarà cura di ogni Provveditorato, nell'ambito di competenza, ripartire secondo le varie necessità il monte ore complessivamente attribuito.
8. Al fine di evitare confusioni di ruolo non può in ogni caso essere nominato in un istituto o ufficio un professionista che già vi operi a diverso titolo.
9. Ricevuto il provvedimento di autorizzazione, il direttore dell'istituto o ufficio interessato sottoscriverà l'accordo individuale, di cui si allega fac-simile, nel quale dovrà essere specificato il numero delle ore autorizzate che l'esperto si impegna a svolgere mensilmente. L'accordo ha la durata di un quadriennio non rinnovabile dalla data della sua sottoscrizione.
10. Il Provveditore procederà, con motivato provvedimento, alla cancellazione dei professionisti che non siano più reperibili ovvero che abbiano rifiutato di collaborare con l'Amministrazione.
11. Ciascun Provveditorato trasmetterà al Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNP) e all'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPT), l'elenco degli psicologi iscritti ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
12. La competenza per la contabilizzazione spetta alla direzione dell'istituto o ufficio presso il quale il professionista opera.
13. Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la richiesta di liquidazione delle competenze con l'indicazione delle attività svolte, nonché il giorno e le ore delle singole prestazioni effettuate. Qualora non sia possibile riscontrare l'orario effettuato dal professionista mediante il cartellino segnatempo, saranno verificati gli accessi in istituto od ufficio mediante i registri di portineria, ovvero, ove anche ciò non fosse possibile, è rimesso in capo all'autorità dirigente l'obbligo di attestare la veridicità e la congruità dell'orario dichiarato dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti. Alla richiesta di liquidazione delle competenze, dovrà essere allegata la parcella completa del numero di partita I.V.A., datata e firmata dal professionista, con le indicazioni delle coordinate IBAN bancarie o postali e del numero di conto corrente dove saranno accreditate le somme liquidate. La direzione stessa provvede, per quanto di competenza, alla liquidazione del compenso dovuto nel più breve tempo possibile.
14. Circa la Commissione per la selezione degli aspiranti esperti, si precisa che ai componenti esterni di detta Commissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento di missione spettante agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, nonché all'art. 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417, relativo al compenso spettante ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi comunque denominati, previsti da provvedimenti legislativi speciali. Il capitolo al quale imputare la spesa è il 1671.
15. La spesa relativa al pagamento delle parcelle degli esperti grava sul capitolo 1761.
16. La presente sostituisce tutte le precedenti circolari in materia.
17. I Signori Provveditori provvederanno a dare opportuna esecuzione alle istruzioni contenute nella presente circolare rendendole note agli istituti e uffici interessati ed avranno cura di comunicare annualmente il numero complessivo degli esperti che prestano la propria attività nelle suddette strutture di rispettiva competenza.
Il Capo del dipartimento
Giovanni Tamburino
Allegato
Accordo individuale per l'espletamento dell'attività di esperto negli istituti penitenziari per adulti e negli uffici di esecuzione penale esterna dell'amministrazione penitenziaria
tra
la direzione _____________________________________________________________________ (in seguito denominata direzione)
e
il/la Dott./Dott.ssa _______________________________________________________, esperto in ______________________________________________ (in seguito denominato professionista).
Premesso
che l'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede che l'Amministrazione penitenziaria per interventi di trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure privative della liberta e a soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione può avvalersi, tra gli altri, di professionisti esperti in psicologia e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;
che gli artt. 1, 27, 28, 29 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 dettano norme in materia di interventi sull'osservazione della personalità e sul programma individualizzato di trattamento;
che il D.P.C.M. 1 aprile 2008 detta le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporto di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;
che è necessario ridefinire l'ambito di competenza per l'espletamento delle attività di osservazione e di trattamento, nonché la durata dell'accordo e i diritti e doveri da esso scaturenti;
che l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444 affida ai Provveditorati regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli Istituti;
che le disposizioni recate dagli artt. 80, comma 4, della legge n. 354/1975 e 132 del D.P.R. n. 230/2000 qualificano l'attività svolta dagli esperti come libero-professionale;
che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto al relativo Albo professionale;
che il Provveditorato regionale per il/la _____________________________________ ha emesso il provvedimento autorizzatorio n. _________ del ________________________, per la stipula del presente accordo;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1
1. Il professionista assume l'impegno di collaborare con la direzione nell'ambito dell'attività di osservazione e trattamento di cui all'art. 1 e segg. della legge n. 354/1975 e all'art. 27 e segg del D.P.R. n. 230/2000.
Art. 2
2. Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:
a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
b) osservare le disposizioni dell'Ordinamento penitenziario e del Regolamento di esecuzione, nonché le direttive anche di carattere organizzativo dell'Amministrazione, le disposizioni del Regolamento interno dell'Istituto, e quelle che regolano gli Uffici di esecuzione penale esterna;
c) svolgere la propria attività professionale nell'ambito della materia di competenza;
d) fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui casi trattati, per la predisposizione della relazione di sintesi.
Art. 3
1. Il professionista si impegna ad espletare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo per un numero di _______ ore per ogni mese dell'anno solare, senza superare le otto ore giornaliere.
2. Le attività dovranno essere svolte in orari scelti dal professionista, purché compatibili con le esigenze dell'istituto od ufficio e comunque non nei giorni festivi.
Art. 4
1. Il professionista ha l'obbligo di comunicare con congruo anticipo, il proprio temporaneo impedimento ad espletare le attività di sua competenza, tale che non si configuri l'ipotesi di inadempimento di cui al successivo art. 6, comma 2, al fine di consentire alla direzione di provvedere ad una eventuale e/o necessaria sostituzione.
2. In tutte le ipotesi di interruzione al professionista non è dovuto alcun compenso.
3. In caso di controversia circa i motivi dell'interruzione delle prestazioni, la direzione o il professionista ne danno notizia al Provveditorato regionale competente.
Art. 5
1. Il compenso è stabilito in € 19,02 orari lordi per gli esperti che collaborano con gli istituti penitenziari di Favignana, Gorgona e Porto Azzurro e in € 17,63 orari lordi per tutti gli esperti che collaborano nelle rimanenti strutture penitenziarie.
2. Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la richiesta di liquidazione delle competenze con l'indicazione delle attività svolte, nonché il giorno e le ore delle singole prestazioni effettuate. Qualora non sia possibile riscontrare l'orario effettuato dal professionista mediante il cartellino segnatempo, saranno verificati gli accessi in istituto od ufficio mediante i registri di portineria, ovvero, ove anche ciò non fosse possibile, è rimesso in capo all'autorità dirigente l'obbligo di attestare la veridicità e la congruità dell'orario dichiarato dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.
Alla richiesta di liquidazione delle competenze, dovrà essere allegata la parcella completa del numero di partita I.V.A., datata e firmata dal professionista, con le indicazioni delle coordinate IBAN bancarie o postali e del numero di conto corrente dove saranno accreditate le somme liquidate. La direzione stessa provvede, per quanto di competenza, alla liquidazione del compenso dovuto nel più breve tempo possibile.
Art. 6
1. Il presente accordo ha la durata di un quadriennio non rinnovabile dalla data della sua sottoscrizione.
2. L'incarico può essere rinunciato dal professionista, con un preavviso di trenta giorni, ovvero revocato dall'Amministrazione penitenziaria per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista medesimo o quando il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto o dell'ufficio ed al regolare andamento del servizio. In tale caso il professionista sarà cancellato dall'elenco degli esperti.
3. La revoca dall'incarico ha effetto dal momento di convalida da parte del Provveditorato regionale competente.
4. La rinuncia all'incarico da parte del professionista, adeguatamente motivata, nonché la revoca dall'incarico con effetto immediato da parte della direzione per la riduzione o la soppressione del servizio non comporta la cancellazione dall'elenco degli esperti.
Art. 7
1. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non far parte di collegi giudicanti, di non essere giudice di pace e di non essere dipendente del Ministero della Giustizia. Dichiara, inoltre, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
Art. 8
1. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente autorizzato con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o del Provveditorato regionale.
2. Per quanto concerne le materie non specificatamente previste e regolate dal presente accordo, valgono le disposizioni di diritto comune.
(data)
Il Professionista
Il Direttore
Dr.
Dr.
L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 80
D.P.C.M. 1 aprile 2008, art. 3
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 27 e segg.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 132
Nessun commento:
Posta un commento