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venerdì 5 luglio 2013

Equitalia: stop alle espropriazioni. C’è la norma di favore


Fonte: Leggioggi.it

Equitalia: stop alle espropriazioni. C’è la norma di favore

Nota del 1° luglio di Equitalia dove sono spiegate tutte le ultime novità


equitalia
Equitalia ha reso pubblica solo ieri sera una nota del 1° luglio, in essa sono contenute indicazioni spiccatamente “garantiste”, volte ad applicare, praticamente in modo retroattivo, le novità fra le quali una delle più rilevanti è sicuramente quella che la possibilità di richiedere dilazioni prolungate fino a 120 rate è differita al momento in cui sarà emanato l’apposito decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dalla conversione del decret0 “del fare” (Dl 69/13). Nella nota Equitalia spiega le modalità applicative delle misure introdotte da questa norma per alleggerire la pressione fiscale sui suoi debitori.
Una volta emanato il provvedimento delle Finanze, infatti, la rimodulazione delle rate potrà essere applicata anche alle dilazioni in corso, mentre è operativo da subito la regola secondo cui la decadenza della rateazione interviene solo dopo il mancato pagamento di otto rate complessive, invece che di due consecutive. Questo potrebbe essere valido anche in caso di rateazione già decaduta, in base alla normativa previgente, alla luce dei chiarimenti che si auspicano in sede di conversione in legge.
Il divieto di pignoramento dell’abitazione principale è valido anche se vi sono pertinenze, purché la casa abbia destinazione d’usa catastale abitativa; inoltre per recepire al meglio le finalità dell’intervento agevolativo del legislatore e in attesa dei chiarimenti richiesti, le società di Equitalia si asterranno dal procedere alla vendita all’incanto di case già pignorate, qualora siano sussistenti le condizioni dettate dal Dl 69/13.
Il Dl, in merito alla rateazioni, ha stabilito la possibilità di chiedere o di prolungare una rateazione in corso sino ad un massimo di 120 rate mensili, in luogo delle 72 attuali, a questo fine è necessario provare di essere in una situazione di difficoltà connessa all’attuale congiuntura economica. La norma di riferimento tuttavia stabilisce l’adozione di un decreto attuativo delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge, che conterrà, verosimilmente, le regole per attestare la sussistenza delle condizioni prescritte. Fino a quel momento, la nota di Equitalia conferma che si continuerà ad applicare la disciplina precedente.
La novità, invece, secondo la quale si decade dalla rateazione in corso di mancato pagamento di complessive otto rate, invece che di due rate consecutive, è di immediata applicazione. Il documento di prassi si spinge fino a consigliare l’applicazione alla rateazioni già decadute in virtù delle previsioni vigenti, in merito, c’è attesa sui possibili cambiamenti in sede di conversione  del decreto e comunque, nelle more, si invitano le società del gruppo a sospendere tutte le azioni di recupero coattivo nei confronti dei debitori decaduti.
Per quanto riguarda il pignoramento dei beni indispensabili all’impresa o alla professione, Equitalia conferma che l’espropriazione nei limiti del quinto del loro valore è realizzabile solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire l’esposizione debitoria. Riguardo all’abitazione principale, ai fini della previsione di impignorabilità occorre che l’immobile abbia una destinazione d’uso catastale abitativa, quindi non è rilevante l’utilizzo abitativo di fatto. Non rilevano invece le pertinenze che non fanno mai perdere il requisito della unicità dell’immobile posseduto a prescindere dal loro numero.
Non cambia niente invece per le ipoteche, che possono essere ancora iscritte anche sull’abitazione principale, alla sola condizione che il debito a ruolo superi i 20 mila euro, con riferimento ai casi in cui l’espropriazione è ammessa, la nota ricorda che occorre superare un importo a ruolo di 120 mila euro che decorrere da almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.
L’apertura più rilevante del documento è in merito alla disciplina transitoria. Si afferma infatti che per rispettare lo spirito della norma e comunque in attesa di chiarimenti ufficiali, le società del gruppo dovranno astenersi dal continuare le attività di recupero coattivo qualora siano rispettate le attuali condizioni di legge, anche in presenza di pignoramenti già eseguiti, senza che sia stata ancora effettuata la vendita all’incanto.
Ciò comporta che praticamente le attività esecutive sono sospese qualora il pignoramento riguardi l’unica abitazione principale posseduta, ovvero se il debito  a ruolo non superi 120 mila euro o ancora se non siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.

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