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venerdì 5 luglio 2013

Cassazione: Sosta a pagamento, il Comune non può introdurre alcun tipo di "oblazione" per la sanzione No al ricorso dell'automobilista riferito alla delibera che consentiva al trasgressore di estinguere la violazione versando una somma prestabilita entro cinque giorni dal rilascio del preavviso sul parabrezza




Sosta a pagamento, il Comune non può introdurre alcun tipo di "oblazione" per la sanzione
No al ricorso dell'automobilista riferito alla delibera che consentiva al trasgressore di estinguere la
violazione versando una somma prestabilita entro cinque giorni dal rilascio del preavviso sul parabrezza



Cass. civ. Sez. II, 31-05-
2007, n. 12834


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.
mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott.
PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - rel.
Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. BERTUZZI
Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

...omissisvld..., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA N. 45,
presso lo studio dell'avvocato BORROMEO CARLO, rappresentata e difesa
dall'avvocato GRILLO FRANCESCO, (Avviso postale VIA ROMA N. 11 -

70051
BARLETTA -), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente
-

contro

COMUNE DI BARLETTA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso
lo studio dell'Avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende
giusta mandato in calce al ricorso notificato;

- resistente -

avverso
la sentenza n. 524/05 del Giudice di pace di BARLETTA del 2/11/05,
depositata il 12/11/05;

udita la relazione della causa svolta nella
Camera di consiglio il 23/02/07 dal Consigliere Dott. Umberto
ATRIPALDI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il rinvio della
trattazione del ricorso alla pubblica udienza.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
...omissisvld... ha impugnato, nei
confronti del Comune di Barletta, con ricorso notificato il 17.1.06, la
sentenza del Giudice di Pace, depositata il 12.11.05, che le aveva
rigettato l'opposizione al verbale di contestazione della violazione
dell'art. 157 C.d.S., comma 6 - 8 per "sosta del veicolo in zona di
pagamento senza l'esposizione della ricevuta".

Lamenta: 1) l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa "l'avvenuta
conoscenza della contestazione da parte del proprietario
dell'infrazione", dato che, con Delib. n. 28 del 2004, il Comune di
Barletta aveva stabilito, che, in caso di omessa esposizione della
ricevuta di pagamento, prima dell'applicazione della prescritta
sanzione amministrativa, fosse consentito al trasgressore l'estinzione
della violazione col pagamento di Euro 6,00 entro 5 giorni dal rilascio
del preavviso, nella specie apposto sul parabrezza, e ritenuto "di per
sè sufficiente ad integrare la sua avvenuta conoscenza" della
contestazione; 2) la violazione della Delib. comunale n. 28 del 2004,
che prescrive "opportune modalità che permettano all'utente di sanare
la propria situazione", dato che l'apposizione di un avviso sul
parabrezza non poteva considerarsi equipollente di una notificazione;
nonchè la violazione dell'art. 3 Cost., attesa l'evidente
discriminazione fra cittadino fortunato, cui viene fatta la
contestazione immediata e sfortunato, non presente sul posto.

Il
Comune non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G.
ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U..

Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato per l'assorbente ragione che il
potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolazione
anche nel momento applicativo, è disciplinato direttamente dalle norme
del D.Lgs. n. 285 del 1992, aventi forza di legge;

e che, quindi,
secondo il principio gerarchico delle fondi, non possono certo essere
derogate da delibere comunali che, come nella verificatasi ipotesi",
stabiliscano una sorta di "oblazione", in alcun modo prevista o
autorizzata dal legislatore; esulando del tutto dalla previsione
dell'art. 7 C.d.S., richiamato nella menzionata delibera, il profilo
sanzionatorio delle violazioni; e dovendosi perciò escludere che
sussista in forza dello stesso qualsiasi delega o autorizzazione in tal
senso a favore dei Comuni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

L'omessa
costituzione dell'intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.

P.
Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007

 

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