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venerdì 5 luglio 2013

CONSIGLIO DI STATO Possibile l'indennizzo a seguito di aneurisma, stress e rilevante carico di lavoro sono concause ammissibili Palazzo Spada accoglie il ricorso di un avvocato dello Stato che si era visto negare il risarcimento sulla base della considerazione che l'aneurisma "è una malformazione" congenita




CONSIGLIO DI STATO 
Possibile l'indennizzo a seguito di aneurisma, stress e rilevante carico di lavoro sono concause ammissibili
Palazzo
Spada accoglie il ricorso di un avvocato dello Stato che si era visto
negare il risarcimento sulla base della considerazione che l'aneurisma
"è una malformazione" congenita
 (Sezione quarta, decisione n.
4076/07; depositata il 19 luglio)

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I 
T  A  L  I  A  N  A

N. 4076/2007

Reg. Dec.

N. 8949 Reg. Ric.

Anno
1999

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 8949 dell’anno 1999 proposto
da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo
Pasino e Luciana Rostelli, con i quali è elettivamente domiciliato in
Roma, Lungotevere Mellini, n. 7 (presso lo studio della seconda);

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, n.1454 del 24
novembre 1998;

     Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa
statale; 

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive tesi difensive;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore all’udienza pubblica del 13 luglio 2007 il Presidente
Vacirca;

     Uditi l’avvocato dello Stato Venturini e l’avvocato
Angelo Pasino;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.

F A T T O  E  D I R I T T O

     Con decreto in data 10
febbraio 1997, prot. 2228, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
fatti propri i motivi addotti dal C.P.P.O., respingeva l‘istanza di
concessione dell’equo indennizzo, in quanto l’infermità (rottura di
aneurisma dell’arteria comunicante anteriore, con conseguente emorragia
cerebrale) “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio
trattandosi di malformazione caratterizzata da abnorme dilatazione
della parete arteriosa per uno stato di meiopragia [debolezza] delle
tuniche vasali su base costituzionale, sull’insorgenza e decorso della
quale non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo
concasuale, efficiente e determinante, gli invocati eventi del
servizio, durante il quale, peraltro, non risultano comprovati
specifici fatti traumatici con localizzazione al capo”.

     L’adito
Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale,
respingeva il ricorso, assumendo la natura tecnico – discrezionale dei
giudizi medico – legali, insindacabili, salvo il caso di manifesta
irrazionalità o difetto di motivazione, ritenuti non sussistenti nel
caso di specie.

     Avverso tale statuizione ha proposto appello l’
interessato, deducendo eccesso di potere sotto varie forme sintomatiche
e, sostanzialmente, riproponendo le censure svolte in primo grado.

     L’amministrazione appellata ha resistito al gravame, chiedendone
il rigetto.

     L’ appellante, con apposita memoria, ha insistito
nell’accoglimento del gravame, previa ammissione di apposita consulenza
tecnica d’ufficio, all’uopo versando agli atti di causa perizia medica
di parte.

     Con decisione interlocutoria n. 8001 del 28 dicembre
2006 è stata disposta verificazione in contraddittorio, affidata all’
Ufficio medico legale del Ministero della Salute.

     Con relazione
del 20 marzo 2007 il predetto Ufficio ha chiarito che l’aneurisma non
può definirsi congenito nel vero senso della parola, in quanto ciò che
è veramente congenito è l’anomalia del calibro e della suddivisione
arteriosa, che nel tempo determina alterazioni circolatorie del tutto
asintomatiche (turbolenze), le quali causano l’erosione e lo
sfiancamento di alcuni tratti della lamella elastica delle arterie.
Accanto alla base patogenetica primaria – osserva l’Ufficio – vengono
riconosciute cause secondarie e scatenanti tra cui l’ipertensione
arteriosa o attività fisiche che implicano un brusco aumento della
pressione arteriosa. Non può, dunque, essere condivisa la valutazione
del C.P.P.O. (in contrasto con quella della C.M.O. del 13 settembre
1995 e della stessa Amministrazione in sede di riconoscimento della
causa di servizio in data 12 dicembre 1995), il quale, pur non
escludendo in teoria la rilevanza di fattori acquisiti, come traumi al
capo, ha giudicato di origine costituzionale l’aneurisma.

     Sulla
base di tale discutibile premessa, il Comitato ha omesso di valutare l’
incidenza di una possibile concausa non traumatica come l’ipertensione
arteriosa e della sua origine verosimilmente collegata (secondo il
giudizio dell’Ufficio medico legale) allo svolgimento dell’attività di
avvocato dello Stato, caratterizzata da rilevante carico di lavoro e da
gravose responsabilità personali nonché da ultimo, nel caso di specie,
dall’assunzione della direzione di un ufficio distrettuale.

    
Risulta dunque fondata l’assorbente doglianza di difetto di motivazione
e il provvedimento impugnato deve essere annullato, salve ulteriori
determinazioni dell’Amministrazione.

     Sussistono tuttavia giusti
motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
quarta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,
annulla il d.P.C.M. 10 febbraio 1997, salve ulteriori determinazioni
dell’Amministrazione. Spese compensate.

     Ordina che la decisione
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma,
il 13 luglio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:

...omissismsmvld.... Vacirca   Presidente, est.

Costantino SALVATORE  
Consigliere

Anna LEONI     Consigliere

Salvatore   CACACE       
Consigliere

Sandro Aureli    Consigliere

IL PRESIDENTE ESTENSORE

...omissismsmvld.... Vacirca est.


IL SEGRETARIO

Rosario Carnabuci

DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
          19 luglio 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

        Antonio Serrao



- - 

N.R.G. 8949/1999


 

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