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venerdì 5 luglio 2013

Cassazione: Telaio dell'auto "alterato" (dal carrozziere): niente multa al conducente Risponde il responsabile materiale per la differenza tra i numeri della targhetta identificativa e quelli del telaio. Se le circostanze sono dimostrabili nessuna colpa sanzionabile per il proprietario del veicolo





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Telaio dell'auto "alterato" (dal carrozziere): niente multa al conducente
Risponde il responsabile materiale per la differenza tra i
numeri della targhetta identificativa e quelli del telaio. Se le
circostanze sono dimostrabili nessuna colpa sanzionabile per il
proprietario del veicolo
 (Sezione seconda, sentenza n. 15746/07;
depositata il 13 luglio)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 13-
07-2007, n. 15746


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele - Presidente

Dott.
EBNER Vittorio Glauco - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna -
Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere

Dott.
ATRIPALDI Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLE GRAZIE 3, presso lo studio dell'avvocato RENATO LIOI, difeso
dall'avvocato RIPANI GIULIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA AREZZO, in persona del prefetto pro tempore;

-
intimato -

avverso la sentenza n. 112/03 del Giudice di pace di
SANSEPOLCRO, depositata il 17/05/03;

udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 04/05/06 dal Consigliere Dott.
Francesca TROMBETTA;

udito l'Avvocato MENGHINI con delega
dell'Avvocato RIPANI depositata in udienza, difensore del ricorrente
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso perchè infondato.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al G.d.P. di
Sansepolcro depositato il 27.2.03, G.G. proprietario dell'auto Fiat
tipo tg. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il verbale con il
quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 74 C.d.S., commi
1 e 6, perchè circolava alla guida del suddetto veicolo che risultava
avere la targhetta del costruttore portante un numero diverso da quello
di identificazione del telaio.

Assumeva il G., pur non contestando la
contravvenzione, di nulla sapere del fatto, spiegando di avere portato,
circa un'anno prima dell'accertamento, la propria autovettura dal
carrozziere T.M. per eseguire riparazione e dove furono montati pezzi
di ricambio recuperati da altra auto poi rottamata. Costituisi, la
prefettura di Arezzo contestava l'assunto dell'opponente facendo
presente che era stata disposta la restituzione del mezzo per
consentire la regolarizzazione.

Il G.d.P. con sentenza del 17.5.2003
rilevato: che la contravvenzione era stata elevata legittimamente e che
per l'attribuibilità della stessa è sufficiente la colpa; che per la
corte di legittimità è sufficiente la coscienza volontà dell'azione e
cioè la condotta volontaria e cosciente da parte dell'autore del fatto
(CIRCOLAVA);

che , con riferimento alla buona fede, nessuno può
invocare la propria ignoranza della legge; accertato che il veicolo de
quo non era stato oggetto di furto, respingeva il ricorso applicando la
sanzione nel minimo edittale. Avverso tale sentenza ricorre in
Cassazione G.G.. Nessuna difesa ha svolto la controparte.

Motivi della
decisione
Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione: la violazione
e falsa applicazione dell'art. 74 C.d.S..

Per avere il G.d.P.
erroneamente applicato la norma e la relativa sanzione ad un soggetto
diverso da quello che poneva in essere il comportamento incriminato,
per essere invece il carrozziere l'autore dell'infrazione.

Il ricorso
è fondato.

Il G.d.P. infatti , nel ritenere legittimamente elevata al
G. la contravvenzione per la violazione dell'art. 74 C.d.S., ha errato
applicando la norma ad un soggetto diverso da quello cui essa
attribuisce il comportamento sanzionato. Ai sensi dell'art. 74 C.d.S.,
il saetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del
numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola
con dati di identificazione del telaio alterati; ma chi materialmente
li contraffa, asporta , sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile.

Nella specie, poichè il G. è stato contravvenzionato per
il solo fatto della circolazione:nè in alcun modo è stato contestato o
messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato circa l'essergli stato
il veicolo restituito con quella targhetta (il cui numero non
corrispondeva a quello del telaio) dalla carrozzeria (specificatamente
da lui indicata), cui lo aveva consegnato per le riparazione (tanfè che
dopo gli accertamenti il veicolo, prima sequestratogli, gli è stato
restituito non risultando denunciato per furto il veicolo cui
rispondevano i dati della targhetta applicata sul ciclomotore del G.);
il ricorso va accolto per essere stata la norma erroneamente applicata.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio e stante la
soccombenza l'intimata Prefettura di Arezzo va condannata al pagamento,
in favore del G., delle spese del presente giudizio nella misura che si
liquida in dispositivo.

P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e cassa
senza rinvio la sentenza impugnata;

condanna l'intimata Prefettura di
Arezzo al pagamento in favore del G., delle spese del presente giudizio
liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese vive.

Così
deciso in Roma, il 4 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 13
luglio 2007


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D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 74

 

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