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venerdì 5 luglio 2013

Ministero del Lavoro: individuazione dei lavoratori svantaggiati



 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 marzo 2013 
Individuazione dei lavoratori svantaggiati. (13A05768)
  
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                  CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITA' 
 
 
  Visto  l'articolo  20,  comma  5-ter  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, come introdotto dall'articolo 4, comma 1  del
decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, che prevede che il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con  decreto  non  regolamentare
individui i lavoratori di cui alle lett. a), b) ed e) del punto n. 18
dell'articolo 2  del  Regolamento  (CE)  800/2008  della  Commissione
Europea del 6 agosto 2008; 
  Visti gli articoli 107 e seguenti del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 2, punto 18), lettere a), b) ed e) del Regolamento
(CE) n. 800/2008  che  definisce  lavoratore  svantaggiato  "chiunque
rientri in una delle seguenti categorie: a) chi  non  ha  un  impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi  non  possiede  un
diploma di scuola media superiore o professionale ISCED 3); [...]  e)
lavoratori occupati in professioni o  settori  caratterizzati  da  un
tasso  di  disparita'  uomo-donna  che  supera  almeno  del  25%   la
disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello  Stato
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al  genere
sottorappresentato"; 
  Vista  la  Direttiva  2008/104/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa al  lavoro  tramite  agenzia
interinale; 
  Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181,
recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144"; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lett.  d),  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 il  lavoratore  che  abbia
svolto attivita' lavorativa di natura subordinata di durata inferiore
a sei mesi non perde lo stato di disoccupazione, che per tale periodo
rimane sospeso; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
             Individuazione dei lavoratori svantaggiati 
 
  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo  20,  comma  5-ter  del
decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  come  introdotto
dall'articolo 4 comma 1 lett. c)  del  decreto  legislativo  2  marzo
2012, n. 24 e in conformita' a quanto previsto dalle lettere  a),  b)
ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n.  800/2008,
sono lavoratori svantaggiati: 
    a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da  almeno  sei
mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei  mesi  non  hanno  prestato
attivita'  lavorativa  riconducibile  ad  un   rapporto   di   lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro  che  negli
ultimi sei mesi hanno svolto attivita' lavorativa in forma autonoma o
parasubordinata dalla quale derivi un reddito  inferiore  al  reddito
annuale minimo personale escluso da imposizione; 
    b) "chi non possiede un  diploma  di  scuola  media  superiore  o
professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito  un
titolo di studio di istruzione secondaria superiore,  rientrante  nel
livello  terzo  della  classificazione  internazionale  sui   livelli
d'istruzione; 
    c) "chi e' occupato in uno dei settori  economici  dove  c'e'  un
tasso di disparita' uomo-donna  che  supera  di  almeno  il  25%,  la
disparita' media uomo-donna in tutti i settori  economici  italiani",
ovvero coloro che sono occupati  in  settori  economici  in  cui  sia
riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il  25
per cento, come annualmente individuati  dalla  Rilevazione  continua
sulle  forze  di  lavoro  dell'Istat   e   appartengono   al   genere
sottorappresentato. 
 
    Roma, 20 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro: Fornero 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min.  salute  e  Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 329 
 
fonte: Gazzetta Ufficiale

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