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venerdì 5 luglio 2013

Impianti termici: ecco le nuove regole in vigore dal 12 luglio


Fonte: leggioggi.it

Impianti termici: ecco le nuove regole in vigore dal 12 luglio

Dal 12 luglio diventano operative le nuove regole sugli impianti termici: cosa cambia?


Shining-neve
Al 12 luglio prossimo, data in cui saranno a tutti gli effetti operative le nuove regole attinenti all’esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici, mancano ufficialmente due settimane. Sotto la prospettiva esecutiva, si riportano di seguito tutte le principali modifiche introdotte dalla nuova disciplina in merito agli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, definita dal recente d.p.R 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.
Le principali novità, introdotte per sintesi, del nuovo decreto riguardano:
1) Temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti: non è prevista alcuna variazione dei valori massimi e minimi di temperatura ambiente da fissare, durante la stagione invernale, per il riscaldamento, e per quella estiva, per il raffrescamento. Nel primo caso il valore massimo è fissato a 20 °C +2 °C di tolleranza. Il valore cala poi a 18 °C +2 °C di tolleranza per gli ambienti adibiti ad attività industriali ed artigianali. I valori sono intesi come “media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti”. In estate, all’opposto, il valore minimo stabilito per tutti gli ambienti è di 26 °C, anche in questo caso con una tolleranza di -2 °C. Sono invece stati riformati i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante i mesi invernali, diversificati in base alla zona climatica di appartenenza:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Sono valide deroghe speciali per determinate categorie di edifici, tra cui scuole materne, ospedali, piscine, eccetera. Per tutte le altre tipologie di fabbricato, invece, è resa obbligatoria l’esposizione su ciascun impianto termico di una tabella in grado di riportare i periodi di funzionamento e l’orario giornaliero selezionato.
2) Ispezioni sugli impianti termici: sono considerati soggetti responsabili delle ispezioni sugli impianti termici, in riferimento al contenimento dei consumi di combustibili, le Regioni e le Province autonome. L’oggetto delle ispezioni sono gli impianti di climatizzazione invernale che hanno potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Gli esiti delle ispezioni vengono direttamente allegati al libretto di impianto. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni invece possono venire surrogate dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.
3) Soggetti responsabili degli impianti termici: tutti i criteri, i requisiti e i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono individuati specificatamente dall’articolo 6 del d.p.R 74/2013. Tanto queste attività, quanto il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela ambientale,vengono commissionate al responsabile dell’impianto, il quale, a sua volta, è legittimato a delegarle ad un terzo (il cosiddetto terzo responsabile). La delega non può essere rilasciata, invece, in caso di impianti non adeguati alle disposizioni di legge, fatta eccezione per la situazione in cui, nell’atto di delega, è espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Con riguardo agli impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di:
- certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o
- attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure
- OS 28.
4) Controllo e manutenzione degli impianti: gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico vanno realizzate da ditte abilitate ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e alle periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione, messe a disposizione dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente, oppure, ove l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni in quelle tecniche del fabbricante, oppure ancora, qualora dovessero mancare istruzioni, ai sensi delle norme UNI e CEI. Gli impianti termici devono inoltre essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione, che deve essere consegnato all’avente causa in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile.
L’aggiornamento dei modelli dei libretti avverrà tramite decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Parallelamente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto individuati, in funzione della tipologia e della potenza dell’impianto, nell’allegato al decreto 74/2013. Le periodicità risultano variabili tra due e quattro anni, fatta salva la cadenza annuale per gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.
I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Terminate le operazioni di controllo, l’operatore è chiamato a redigere e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia viene rilasciata al responsabile dell’impianto mentre un’altra è trasmessa alla Regione o alla Provincia autonoma. E’ necessario poi riportare alla situazione iniziale, con una tolleranza pari al 5%, le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali le operazioni di controllo abbiano fatto emergere che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli calcolati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. Cosa analoga si richiede per le unità cogenerative per le quali, in fase di controllo, sia stato rilevato che i valori dei parametri che distinguono l’efficienza energetica non sono compresi nelle tolleranze definite dal fabbricante.
5) Sanzioni: nessuna modifica è intervenuta sul piano sanzionatorio in quanto risultano confermate, in caso d’inadempienza, le sanzioni già sancite dall’art. 15 del d.lgs. 192/2005. Per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici, la sanzione oscilla dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l’operatore incaricato che manca di provvedere alla compilazione e alla sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico.

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