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venerdì 5 luglio 2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01140 presentato da LABRIOLA Vincenza testo di Giovedì 4 luglio 2013, seduta n. 46...la figura dei volontari in ferma breve è stata, oggi, superata da quella dei volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) ai quali sono riservati, sino al 2020, i concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia; ..




Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01140
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Giovedì 4 luglio 2013, seduta n. 46
LABRIOLA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   i volontari in ferma breve (VFB) erano delle figure di volontari reclutati per ferme di tre anni, i quali a seguito del superamento di un concorso per il quali si procedeva ad accertare la loro idoneità fisico-psico-attitudinale, espletavano un periodo di formazione;
   la figura dei volontari in ferma breve è stata, oggi, superata da quella dei volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) ai quali sono riservati, sino al 2020, i concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia;
   tali bandi non menzionano, nemmeno incidentalmente, i volontari in ferma breve di cui alla disciplina previgente alla legge n. 226 del 2004, oppure, se lo fanno è solo per prevederne l'esplicita esclusione;
   con la sospensione della leva obbligatoria i volontari in ferma breve sono stati sostituiti dai volontari in ferma prefissata ed il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa è stato riservato ai volontari in ferma prefissata dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, ora confluita nel codice dell'ordinamento militare;
   con tale provvedimento non si è inteso però precludere il reclutamento nelle amministrazioni ai volontari in ferma breve, visto che successivamente è stata emanata la legge 23 dicembre 2009, n. 191, il cui articolo 2, comma 209 prescrive espressamente che le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 devono essere destinate non soltanto ai volontari in ferma prefissata, ma anche ai volontari in ferma breve;
   l'estensione ai volontari in ferma breve della possibilità di partecipare a tali concorsi è ulteriormente confermata dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 che, pur intervenendo sulla legge n. 191 del 2009, non ha abrogato o, modificato il testo del citato articolo 2, comma 209, della stessa;
   l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che «l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012»;
   il Sottosegretario di Stato alla difesa rispondendo all'interrogazione n. 5-00203 ha affermato: «le forze di polizia sono state autorizzate ad assumere, secondo le risorse disponibili, rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2012, personale proveniente dai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2010, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2011 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2013). I VFB, inoltre, hanno anche le possibilità di partecipare ai concorsi straordinari che le Forze armate emanano per sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate (articolo 2205 del codice dell'ordinamento militare)»;
   da una verifica sui bandi di concorso svolti dal 2010 ad oggi dalle varie amministrazioni delle forze di polizia, si evince che nessuno di questi sia stato riservato anche ai volontari in ferma breve;
   a ciò si deve aggiungere il fatto che le suddette amministrazioni continuano a bandire nuovi concorsi senza far scorrere le precedenti cui si deve aggiungere la posizione di quanti sono risultati, non solo idonei, ma altresì vincitori di concorsi pubblici e ancora in attesa di essere arruolati;
   con riferimento a questi ultimi aspetti il Sottosegretario di Stato nella risposta all'interrogazione di cui sopra ha tenuto a precisare: «Con riguardo, invece, al cosiddetto “scorrimento” delle graduatorie, si fa notare che nell'ordinamento militare non è contemplata una previsione normativa in tal senso. Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza l'utilizzazione della medesima graduatoria per la copertura di posti successivamente resisi disponibili ha carattere eccezionale, rispetto alla regola generale per cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso dai soli vincitori. La configurazione dell'obbligo di “scorrimento” o della preclusione all'indizione di un nuovo concorso, in quanto incidente sulla potestà di autodeterminazione discrezionale dell'Amministrazione non può che conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni normative espresse. Inoltre, l'eventuale “scorrimento” non consentirebbe di verificare il possesso dei previsti requisiti di età, efficienza, idoneità psicofisica e attitudinale che, nel frattempo, potrebbero non essere più rispondenti, nonché precluderebbe la possibilità di accesso alle Forze armate ad altri potenziali concorrenti» –:
   se il Ministro interrogato, intenda esaminare la possibilità di soddisfare la richiesta dei cittadini che hanno prestato servizio nelle Forze armate quali volontari in ferma breve e quali iniziative di competenza, intenda assumere per porre rimedio alla problematica legata agli idonei, vincitori. (4-01140)

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