Cass. civ. Sez. II, 31-05-2007, n. 12833
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
...omissismsmvld.....;
- intimato -
avverso la sentenza n. 244/04 del Giudice di Pace di LAGONEGRO, depositata il 26/11/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 23/02/07 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
lette
le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso in gradato subordine:
- con ordinanza dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
- con sentenza lo rigetta per manifesta infondatezza dei motivi posti a suo fondamento.
Svolgimento del processo
Il
Ministero dell'Interno ha impugnato, nei confronti di I. A., con
ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di
Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di
contestazione della violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, elevato
dalla Pol. Strada.
Lamenta la violazione dell'art. 201 C.d.S., n. 1 bis, lett. f), e D.L. n. 121 del 2002, art. 4,
dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la
prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell'autovelox
fosse "condizione di legittimità dell'eventuale verbale di
contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo e
precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l'effetto
"sorpresa", determini situazioni di pericolo per la circolazione.
L'intimato non resiste.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c, il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U..
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell'inequivoco disposto della L. n. 168 del 2002, art. 4,
secondo cui dell'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di
rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli
automobilisti.
Norma di
carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla
in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe
l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e
la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice
di Pace, la nullità dell'opposto verbale, perchè emesso in violazione
di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
L'omessa costituzione dell'intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007
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