Cassazione: quando i vigilini possono multare fuori dalle strisce blu |
Tornando
ancora una volta a statuire in materia dei poteri riconosciuti agli
ausiliari del traffico (cd. vigilini), la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 20558/2007 ha ora chiarito quando è possibile multare le
auto in divieto di sosta fuori dalla strisce blu.
Secondo la Corte il loro potere si può estendere alle infrazioni che siano ricollegabili alla sosta “ sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita".
Applicando
questo principio, la Seconda Sezione Civile, Sentenza 20558, ha
ripristinato una multa annullata dal giudice di Pace di Parma ad un'
automobilista, Concetta F., che era stata multata da un ausiliare del
traffico per un divieto di sosta "in un tratto di strada al di fuori
della segnaletica orizzontale caratterizzata dalle righe blu". Il
Giudice di Pace, che aveva precedentemente annullato la contravvenzione,
aveva ritenuto che l'area al di fuori delle righe blu fosse estranea
alla competenza della concessionaria.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Parma, sottolineando che "ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest'ultima direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima". |
Cass. civ. Sez. II, 28-09-2007, n. 20558
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE
DI (OMISSIS), in persona del Sindaco U.E., elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE MAZZINI 11, difeso dall'avvocato ROSSI ADRIANO, giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
...omissismsmvld....;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1127/03 del Giudice di paca di PARMA, depositata il 07/08/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato ROSSI Adriano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI
Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo del ricorso,
assorbite il primo.
Svolgimento del processo
Con
ricorso del 26.3.2003 ...omissismsmvld.... impugnava dinanzi al Giudice
di Pace di Parma il verbale di accertamento notificatole dal Comando di
Polizia Municipale del Comune di Parma il (OMISSIS) per violazione
dell'art. 7 C.d.S., per aver lasciato in sosta il proprio veicolo nel
centro abitato nonostante il divieto imposto dalla segnaletica
verticale; l'opponente faceva presente di essere titolare di permesso di
sosta nella zona interessata e chiedeva annullarsi la sanzione.
Si
costituiva in giudizio il Comune di (OMISSIS) assumendo che la suddetta
violazione, accertata da un ausiliario, si riferiva non già ad un
parcheggio a pagamento ma al mancato rispetto della segnaletica presente
"in loco"; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il
Giudice di Pace con sentenza del 7.8.2003, rilevato che la zona in cui
sostava l'autovettura di proprietà dell'esponente concerneva un tratto
di strada al di fuori della segnaletica orizzontale caratterizzata dalle
righe blu, e quindi un'area estranea alla competenza della Società TEP
concessionaria della gestione del servizio del parcheggio a pagamento,
ha ritenuto l'ausiliario della suddetta Società privo di competenza in
ordine all'accertamento compiuto, ed ha annullato la sanzione.
Per
la cassazione di tale sentenza il Comune di (OMISSIS) ha proposto un
ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto
attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente
depositato uria memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 4, assume che erroneamente la sentenza impugnata ha rilevato
d'ufficio l'incompetenza dell'ausiliario del traffico ad elevare la
contravvenzione nei confronti della F., posto che l'opponente aveva
dedotto soltanto una questione di merito, ovvero che il soggetto dotato
di permesso di parcheggio gratuito può parcheggiare anche in divieto di
sosta.
Con il secondo motivo il Comune di (OMISSIS), denunciando violazione della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, e L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68
commi 1, 2, 3, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la
normativa richiamata non consentirebbe agli ausiliari del traffico di
accertare le trasgressioni fuori dalle aree di concessione ; infatti il
Giudice di Pace adito non ha considerato che secondo la Delib. Comunale
n. 2347 del 2000, attuativa della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132,
il Comune di (OMISSIS), aveva affidato in concessione alla S.p.a. TEP
la gestione del servizio del parcheggio a pagamento in tutte le aree del
centro storico cittadino, a prescindere dal fatto che fossero state
contrassegnate da righe blu, con esclusione di quelle espressamente
indicate; pertanto legittimamente l'operatore della società TEP aveva
accertato la violazione da parte della F..
Il secondo motivo è fondato, mentre il primo motivo resta assorbito all'esito dell'accoglimento del secondo.
Con
riferimento alla seconda censura sollevata si ritiene, conformemente ad
una recente pronuncia di questa stessa Corte (Cass. 20.4.2006 n. 9287),
che il potere dell'ausiliario dipendente dalla società concessionaria
del parcheggio a pagamento, previsto dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132,
non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al
parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il
pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l'intralcio alla
sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso
anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni
ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in
relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi
consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della
tariffa stabilita;
pertanto ogni infrazione
alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari
dipendenti della società concessionaria, essendo quest'ultima
direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto
dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione
incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.
In
definitiva in seguito all'accoglimento del secondo motivo di ricorso la
sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata
anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro
Giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di Parma.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il
primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio
ad altro Giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di Parma.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007
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