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venerdì 5 luglio 2013

Cassazione: quando i vigilini possono multare fuori dalle strisce blu




Cassazione: quando i vigilini possono multare fuori dalle strisce blu

Tornando ancora una volta a statuire in materia dei poteri riconosciuti agli ausiliari del traffico (cd. vigilini), la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20558/2007 ha ora chiarito quando è possibile multare le auto in divieto di sosta fuori dalla strisce blu.
Secondo la Corte il loro potere si può estendere alle infrazioni che siano ricollegabili alla sosta “ sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita".

 
Applicando questo principio, la Seconda Sezione Civile, Sentenza 20558, ha ripristinato una multa annullata dal giudice di Pace di Parma ad un' automobilista, Concetta F., che era stata multata da un ausiliare del traffico per un divieto di sosta "in un tratto di strada al di fuori della segnaletica orizzontale caratterizzata dalle righe blu". Il Giudice di Pace, che aveva precedentemente annullato la contravvenzione, aveva ritenuto che l'area al di fuori delle righe blu fosse estranea alla competenza della concessionaria.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Parma, sottolineando che "ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest'ultima direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima".


Cass. civ. Sez. II, 28-09-2007, n. 20558
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco U.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, difeso dall'avvocato ROSSI ADRIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
...omissismsmvld....;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1127/03 del Giudice di paca di PARMA, depositata il 07/08/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato ROSSI Adriano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo del ricorso, assorbite il primo.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 26.3.2003 ...omissismsmvld.... impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Parma il verbale di accertamento notificatole dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Parma il (OMISSIS) per violazione dell'art. 7 C.d.S., per aver lasciato in sosta il proprio veicolo nel centro abitato nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale; l'opponente faceva presente di essere titolare di permesso di sosta nella zona interessata e chiedeva annullarsi la sanzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di (OMISSIS) assumendo che la suddetta violazione, accertata da un ausiliario, si riferiva non già ad un parcheggio a pagamento ma al mancato rispetto della segnaletica presente "in loco"; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace con sentenza del 7.8.2003, rilevato che la zona in cui sostava l'autovettura di proprietà dell'esponente concerneva un tratto di strada al di fuori della segnaletica orizzontale caratterizzata dalle righe blu, e quindi un'area estranea alla competenza della Società TEP concessionaria della gestione del servizio del parcheggio a pagamento, ha ritenuto l'ausiliario della suddetta Società privo di competenza in ordine all'accertamento compiuto, ed ha annullato la sanzione.
Per la cassazione di tale sentenza il Comune di (OMISSIS) ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato uria memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assume che erroneamente la sentenza impugnata ha rilevato d'ufficio l'incompetenza dell'ausiliario del traffico ad elevare la contravvenzione nei confronti della F., posto che l'opponente aveva dedotto soltanto una questione di merito, ovvero che il soggetto dotato di permesso di parcheggio gratuito può parcheggiare anche in divieto di sosta.
Con il secondo motivo il Comune di (OMISSIS), denunciando violazione della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, e L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68 commi 1, 2, 3, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la normativa richiamata non consentirebbe agli ausiliari del traffico di accertare le trasgressioni fuori dalle aree di concessione ; infatti il Giudice di Pace adito non ha considerato che secondo la Delib. Comunale n. 2347 del 2000, attuativa della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, il Comune di (OMISSIS), aveva affidato in concessione alla S.p.a. TEP la gestione del servizio del parcheggio a pagamento in tutte le aree del centro storico cittadino, a prescindere dal fatto che fossero state contrassegnate da righe blu, con esclusione di quelle espressamente indicate; pertanto legittimamente l'operatore della società TEP aveva accertato la violazione da parte della F..
Il secondo motivo è fondato, mentre il primo motivo resta assorbito all'esito dell'accoglimento del secondo.
Con riferimento alla seconda censura sollevata si ritiene, conformemente ad una recente pronuncia di questa stessa Corte (Cass. 20.4.2006 n. 9287), che il potere dell'ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita;
pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.
In definitiva in seguito all'accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di Parma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di Parma.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007

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