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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. 4076/2007
Reg. Dec.
N. 8949 Reg. Ric.
Anno 1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 8949 dell’anno 1999 proposto da ...omissisvld... ...omissisvld..., rappresentato
e difeso dagli avvocati Angelo Pasino e Luciana Rostelli, con i quali è
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini, n. 7 (presso lo
studio della seconda);
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, n.1454 del 24 novembre 1998;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 13 luglio 2007 il Presidente Vacirca;
Uditi l’avvocato dello Stato Venturini e l’avvocato Angelo Pasino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O E D I R I T T O
Con
decreto in data 10 febbraio 1997, prot. 2228, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, fatti propri i motivi addotti dal C.P.P.O.,
respingeva l‘istanza di concessione dell’equo indennizzo, in quanto
l’infermità (rottura di aneurisma dell’arteria comunicante anteriore,
con conseguente emorragia cerebrale) “non può riconoscersi dipendente da
fatti di servizio trattandosi di malformazione caratterizzata da
abnorme dilatazione della parete arteriosa per uno stato di meiopragia
[debolezza] delle tuniche vasali su base costituzionale, sull’insorgenza
e decorso della quale non possono aver nocivamente influito, neppure
sotto il profilo concasuale, efficiente e determinante, gli invocati
eventi del servizio, durante il quale, peraltro, non risultano
comprovati specifici fatti traumatici con localizzazione al capo”.
L’adito
Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale,
respingeva il ricorso, assumendo la natura tecnico – discrezionale dei
giudizi medico – legali, insindacabili, salvo il caso di manifesta
irrazionalità o difetto di motivazione, ritenuti non sussistenti nel
caso di specie.
Avverso
tale statuizione ha proposto appello l’interessato, deducendo eccesso
di potere sotto varie forme sintomatiche e, sostanzialmente,
riproponendo le censure svolte in primo grado.
L’amministrazione appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
L’
appellante, con apposita memoria, ha insistito nell’accoglimento del
gravame, previa ammissione di apposita consulenza tecnica d’ufficio,
all’uopo versando agli atti di causa perizia medica di parte.
Con
decisione interlocutoria n. 8001 del 28 dicembre 2006 è stata disposta
verificazione in contraddittorio, affidata all’Ufficio medico legale del
Ministero della Salute.
Con
relazione del 20 marzo 2007 il predetto Ufficio ha chiarito che
l’aneurisma non può definirsi congenito nel vero senso della parola, in
quanto ciò che è veramente congenito è l’anomalia del calibro e della
suddivisione arteriosa, che nel tempo determina alterazioni circolatorie
del tutto asintomatiche (turbolenze), le quali causano l’erosione e lo
sfiancamento di alcuni tratti della lamella elastica delle arterie.
Accanto alla base patogenetica primaria – osserva l’Ufficio – vengono
riconosciute cause secondarie e scatenanti tra cui l’ipertensione
arteriosa o attività fisiche che implicano un brusco aumento della
pressione arteriosa. Non può, dunque, essere condivisa la valutazione
del C.P.P.O. (in contrasto con quella della C.M.O. del 13 settembre 1995
e della stessa Amministrazione in sede di riconoscimento della causa di
servizio in data 12 dicembre 1995), il quale, pur non escludendo in
teoria la rilevanza di fattori acquisiti, come traumi al capo, ha
giudicato di origine costituzionale l’aneurisma.
Sulla
base di tale discutibile premessa, il Comitato ha omesso di valutare
l’incidenza di una possibile concausa non traumatica come l’ipertensione
arteriosa e della sua origine verosimilmente collegata (secondo il
giudizio dell’Ufficio medico legale) allo svolgimento dell’attività di
avvocato dello Stato, caratterizzata da rilevante carico di lavoro e da
gravose responsabilità personali nonché da ultimo, nel caso di specie,
dall’assunzione della direzione di un ufficio distrettuale.
Risulta
dunque fondata l’assorbente doglianza di difetto di motivazione e il
provvedimento impugnato deve essere annullato, salve ulteriori
determinazioni dell’Amministrazione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie
l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il d.P.C.M. 10
febbraio 1997, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
...omissisvld... Vacirca Presidente, est.
Costantino SALVATORE Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Salvatore CACACE Consigliere
Sandro Aureli Consigliere
IL PRESIDENTE ESTENSORE
...omissisvld... Vacirca est.
IL SEGRETARIO
Rosario Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
19 luglio 2007(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
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N.R.G. 8949/1999
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