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venerdì 5 luglio 2013

Consiglio di Stato: Possibile l'indennizzo a seguito di aneurisma, stress e rilevante carico di lavoro sono concause am




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R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
N. 4076/2007
Reg. Dec.
N. 8949 Reg. Ric.
Anno 1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 8949 dell’anno 1999 proposto da ...omissisvld... ...omissisvld..., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Pasino e Luciana Rostelli, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini, n. 7 (presso lo studio della seconda);
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, n.1454 del 24 novembre 1998;
     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale; 
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Relatore all’udienza pubblica del 13 luglio 2007 il Presidente Vacirca;
     Uditi l’avvocato dello Stato Venturini e lavvocato Angelo Pasino;
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O  E  D I R I T T O
     Con decreto in data 10 febbraio 1997, prot. 2228, il Presidente del Consiglio dei Ministri, fatti propri i motivi addotti dal C.P.P.O., respingeva l‘istanza di concessione dell’equo indennizzo, in quanto l’infermità (rottura di aneurisma dell’arteria comunicante anteriore, con conseguente emorragia cerebrale) “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di malformazione caratterizzata da abnorme dilatazione della parete arteriosa per uno stato di meiopragia [debolezza] delle tuniche vasali su base costituzionale, sull’insorgenza e decorso della quale non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concasuale, efficiente e determinante, gli invocati eventi del servizio, durante il quale, peraltro, non risultano comprovati specifici fatti traumatici con localizzazione al capo”.
     L’adito Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale, respingeva il ricorso, assumendo la natura tecnico – discrezionale dei giudizi medico – legali, insindacabili, salvo il caso di manifesta irrazionalità o difetto di motivazione, ritenuti non sussistenti nel caso di specie.
     Avverso tale statuizione ha proposto appello l’interessato, deducendo eccesso di potere sotto varie forme sintomatiche e, sostanzialmente, riproponendo le censure svolte in primo grado.
     L’amministrazione appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
     L’ appellante, con apposita memoria, ha insistito nell’accoglimento del gravame, previa ammissione di apposita consulenza tecnica d’ufficio, all’uopo versando agli atti di causa perizia medica di parte.
     Con decisione interlocutoria n. 8001 del 28 dicembre 2006 è stata disposta verificazione in contraddittorio, affidata all’Ufficio medico legale del Ministero della Salute.
     Con relazione del 20 marzo 2007 il predetto Ufficio ha chiarito che l’aneurisma non può definirsi congenito nel vero senso della parola, in quanto ciò che è veramente congenito è l’anomalia del calibro e della suddivisione arteriosa, che nel tempo determina alterazioni circolatorie del tutto asintomatiche (turbolenze), le quali causano l’erosione e lo sfiancamento di alcuni tratti della lamella elastica delle arterie. Accanto alla base patogenetica primaria – osserva l’Ufficio – vengono riconosciute cause secondarie e scatenanti tra cui l’ipertensione arteriosa o attività fisiche che implicano un brusco aumento della pressione arteriosa. Non può, dunque, essere condivisa la valutazione del C.P.P.O. (in contrasto con quella della C.M.O. del 13 settembre 1995 e della stessa Amministrazione in sede di riconoscimento della causa di servizio in data 12 dicembre 1995), il quale, pur non escludendo in teoria la rilevanza di fattori acquisiti, come traumi al capo, ha giudicato di origine costituzionale l’aneurisma.
     Sulla base di tale discutibile premessa, il Comitato ha omesso di valutare l’incidenza di una possibile concausa non traumatica come l’ipertensione arteriosa e della sua origine verosimilmente collegata (secondo il giudizio dell’Ufficio medico legale) allo svolgimento dell’attività di avvocato dello Stato, caratterizzata da rilevante carico di lavoro e da gravose responsabilità personali nonché da ultimo, nel caso di specie, dall’assunzione della direzione di un ufficio distrettuale.
     Risulta dunque fondata l’assorbente doglianza di difetto di motivazione e il provvedimento impugnato deve essere annullato, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
     Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il d.P.C.M. 10 febbraio 1997, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Spese compensate.
     Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
...omissisvld... Vacirca   Presidente, est.
Costantino SALVATORE   Consigliere
Anna LEONI     Consigliere
Salvatore   CACACE        Consigliere
Sandro Aureli    Consigliere
IL PRESIDENTE ESTENSORE
...omissisvld... Vacirca est.
 
IL SEGRETARIO
Rosario Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

          19 luglio 2007
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
     Il Dirigente
        Antonio Serrao


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N.R.G. 8949/1999

 

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