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venerdì 5 luglio 2013

Cassazione: Pedone ubriaco attraversa all'improvviso, investirlo è sempre omicidio colposo Esimente praticabile solo nel caso che l'uomo non fosse stato visibile mentre barcollava sul marciapiede. L'automobilista deve però prevedere "tutte le situazioni che la comune esperienza comprende"




Pedone ubriaco attraversa all'improvviso, investirlo è sempre omicidio colposo
Esimente praticabile solo nel caso che l'uomo non fosse stato
visibile mentre barcollava sul marciapiede. L'automobilista deve però
prevedere "tutte le situazioni che la comune esperienza comprende"

(Sezione quarta, sentenza n. 27740/07; depositata il 13 luglio)
Cass.
pen. Sez. IV, (ud. 08-05-2007) 13-07-2007, n. 27740


REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
MARZANO Francesco - Presidente

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna -
Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco
Marco - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A., n.
il (OMISSIS) a (OMISSIS), nei confronti della sentenza in data 15
giugno 2006 della Corte di Appello dell'Aquila;

udita in pubblica
udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;

udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
I.A. ricorre contro la sentenza in data 15 giugno 2006, con
la quale la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, sostituiva la pena dell'arresto inflitta per
il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S., commi 1 e 2,
con la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 confermando il giudizio di
responsabilità per il reato di omicidio colposo aggravato dalla
violazione delle norme sulla circolazione stradale e la relativa pena
statuita dal giudice di primo grado (fatto avvenuto in data (OMISSIS)).

Sui motivi di appello, diretti ad ottenere l'assoluzione nel merito
dell'imputato, sul duplice rilievo dell'asserito comportamento colposo
del pedone, che procedeva barcollando ed in stato di alterazione, e
della affermata mancanza di prove che la velocità dell'autovettura
fosse superiore a quella consentita, la Corte ne argomentava
l'infondatezza, osservando che lo stesso imputato aveva ammesso di aver
notato la vittima percorrere il margine della strada con andatura
barcollante e che, pertanto, essendo prevedibile anche una improvvisa
deviazione del pedone, la condotta di guida dello I. si palesava con
evidenza inadeguata alla situazione concreta e colposa.

Veniva altresì
dato atto anche del concorso di colpa della vittima senza stabilirne
però l'incidenza.

Avverso la sentenza, propone ricorso l'imputato, che
articola tre distinti motivi di doglianza.

Con il primo prospetta la
violazione di legge in ordine al giudizio di prevedibilità ed
evitabilità dell'evento, non essendo imputabile allo lemmi alcun
profilo di colpa specifica nè generica.

Sotto il primo profilo, si
sostiene che l'imputato non aveva violato la norma precauzionale
prevista dall'art. 142 C.d.S., emergendo dalla stessa sentenza che al
momento dell'investimento l'autovettura osservava il limite di velocità
di 50 Km orari nè quella di cui all'art. 141 C.d.S., che, nell'imporre
al conducente di regolare la velocità al fine di arrestare
tempestivamente il mezzo, avrebbe riferimento esclusivamente agli
eventi prevedibili, tra i quali non poteva certamente rientrare la
condotta della vittima.

Parimenti, nessun profilo di colpa generica
sarebbe imputabile allo lemmi, essendo del tutto imprevedibile
l'improvviso attraversamento del pedone.

Con il secondo motivo
denuncia la manifesta illogicità della motivazione laddove i giudici di
appello affermano la facile prevedibilità dell'attraversamento da parte
del pedone, così applicando un giudizio non giustificato sulla base di
massime di esperienza generalmente riconosciute. La contraddittorietà
della sentenza emergerebbe anche dalla circostanza che la stessa Corte
di appello ha dato atto che l'imputato tentò, pur se invano, di porre
in essere una ed. manovra di emergenza. Inoltre, in assenza di una
consulenza cinematica sull'autovettura, il giudice di merito non aveva
a disposizione elementi probatori sufficienti a fondare il giudizio di
responsabilità dello lemmi, non potendosi escludere logicamente che i
cd. comportamento alternativo lecito non sarebbe valso ad impedire
l'investimento del pedone.

Con il terzo motivo denuncia l'erronea
interpretazione dell'art. 133 c.p., avendo i giudici del merito
inflitto una pena (mesi cinque di reclusione per l'omicidio colposo)
non commisurata ai fatti ed alla personalità dell'imputato,
incensurato.

Il ricorso è infondato.

I primi due motivi strettamente
connessi, meritano trattazione congiunta, vertendo tutti sull'assenza
di colpa dell'imputato a fronte del comportamento gravemente colposo
del pedone.

Prima di procedere all'esame dei motivi, appare opportuno
soffermarsi sui principi più volte affermati dalla giurisprudenza di
legittimità in ordine agli obblighi gravanti su conducente.

In primo
luogo, il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare il
pedone.

L'avvistamento del pedone implica la percezione di una
situazione di pericolo, in presenza della quale ogni conducente è
tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare,
moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del
veicolo), al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Circa i
doveri di attenzione del conducente tesi ad avvistare il pedone, si è
sottolineato che grava sul conducente l'obbligo di ispezionare
continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante
controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e
del traffico e di prevedere tutte quella situazioni che la comune
esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo
per gli altri utenti della strada (v. Sez. 4^, 2 marzo 2007, Basta; 23
gennaio 2007, Tassi e 13 ottobre 2005, Tavoliere).

Al fine di
escludere la responsabilità del conducente è, perciò, necessario che lo
stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di
diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di
osservarne i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre,
inoltre che nessuna infrazione alla norme della circolazione stradale
ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento
(v. le citate sentenze Sez. 4^).

Alla luce di tale premessa, ritiene
il Collegio che la sentenza impugnata sia esente da vizi logico-
giuridici.

I giudici dell'appello, all'esito della valutazione degli
elementi acquisiti, hanno ritenuto di attribuire rilievo nel
determinismo causale dell'evento alla imprudenza e negligenza
dell'imputato, il quale, pur avendo avvistato il pedone (il quale, come
ammesso dallo stesso imputato, percorreva il margine della strada con
andatura barcollante), non ovviava alla situazione di pericolosità,
arrestando l'autovettura o riducendo la velocità, in modo da rendere
possibile l'arresto in caso di improvvisa invasione della carreggiata
da parte di persona, che, come rilevato dalla Corte di merito,
manifestava segni di non adeguato controllo della propria persona.

La
Corte di merito ha, inoltre escluso, anche questa volta con motivazione
esente da censure, che il comportamento della vittima
nell'attraversamento fosse qualificabile come repentino ed improvviso,
e come tale, idoneo ad escludere la responsabilità dello lemmi, avendo
avuto l'imputato la possibilità di avvistare il pedone e di osservarne
tempestivamente i movimenti.

Ad analoga conclusione i giudici di
secondo grado pervenivano con riferimento alla vana manovra di
deviazione dell'autovettura verso destra, posta in essere dal guidatore
per schivare il pedone, il cui asserito arresto al centro della strada
- peraltro indimostrato - è stato legittimamente ritenuto irrilevante,
a fronte del comportamento gravemente imprudente del guidatore.

Il
giudizio espresso sul punto attiene al merito dei fatti e non è
sindacabile in sede di legittimità perchè frutto di un apprezzamento
delle emergenze processuali, in ordine alla condotta di guida del
ricorrente, ai profili di colpa in essa ravvisati e alla loro incidenza
sotto il profilo causale, del quale è stata data congrua e coerente
giustificazione.

Infondata è anche la censura relativa all'erronea
applicazione dell'art. 133 c.p., con riferimento al trattamento
sanzionatorio applicato. E' decisiva, in tal senso, la considerazione
che la facile prevedibilità dell'attraversamento del pedone, come
correttamente rilevato dalla corte di merito, implica un grado di colpa
del ricorrente, in relazione al quale la pena inflitta è certamente
adeguata, essendo, oltretutto, prossima ai minimi edittali. Al rigetto
del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 maggio
2007.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007


 

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