Translate

venerdì 5 luglio 2013

Consiglio di Stato: Orario, il tempo del viaggio per recarsi in missione non è lavoro effettivo






R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A 
L  I  A  N  A

N.3990/2007

Reg. Dec.

N. 9859 Reg. Ric.

Anno 2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S
I O N E

   sul ricorso in appello n. 9859/02, proposto da

ESPOSITO
Gaetano e SPINA Gregorio,

   rappresentati e difesi dall’avv. Spartaco
Celletti ed elettivamente domiciliati in Roma, via Tolero, 21, presso l’
avv. Flavio La Battista;

C O N T R O

IL MINISTERO DELLA SALUTE,

  
in persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la
medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L’
ANNULLAMENTO

   della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 958 del 26 novembre 2001,
resa “inter partes”.

   Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’
Amministrazione intimata;

   Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2007, il Consigliere
Eugenio Mele;

   Uditi gli avv.ti Casellato su delega dell’avv.
Spartaco Celletti e l’avvocato dello Stato Varrone;

   Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O
   Gli
appellanti, operatori del NAS di Latina, hanno proposto ricorso in
primo grado al fine di ottenere, il riconoscimento del diritto al
compenso di lavoro straordinario anche relativamente ai tempi di
percorrenza per raggiungere le varie località ove espletano (nell’
ambito del territorio delle province di Latina e Frosinone) la loro
attività ispettiva, avendo ricevuto un diniego dal Ministero della
salute.

   Il ricorso è stato rigettato.

   Avverso la suddetta
sentenza reiettiva, gli appellanti medesimi rilevano che gli stessi
operano continuamente sul territorio delle due province e che gli
spostamenti sono frequenti, per cui non può negarsi che il tempo
occorrente per trasferirsi da una località ad un’altra, quando
contribuisce ad eccedere il normale orario di lavoro, debba essere
considerato alla stregua di lavoro straordinario e come tale
retribuito.

   L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio,
si oppone all’appello e ne domanda la reiezione, rilevando che durante
gli spostamenti gli appellanti non svolgono attività tipiche delle loro
funzioni e sono retribuiti con un’indennità oraria atta a compensare
proprio lo spostamento, cioè neutra rispetto all’attività lavorativa
vera e propria.

   La causa passa in decisione alla pubblica udienza
del 27 aprile 2007.

   D I R I T T O

   L’appello non è fondato.

  
Per ben comprendere la fattispecie, che presenta indubbiamente, quanto
meno immediatamente, suggestioni interessanti, è necessario precisare l’
attività svolta dagli appellanti e le ragioni che sottostanno,
rispettivamente, all’indennità di missione e al compenso per lavoro
straordinario.

   Gli appellanti operano spostandosi da una località
all’altra nell’ambito delle due province di riferimento (Latina e
Frosinone); relativamente a tale attività, fortemente movimentata, una
parte del tempo serve per raggiungere le varie località di operazione e
un’altra parte concerne l’esercizio della propria attività tipica, che
è attività ispettiva.

   Ora, l’indennità di missione si compone di
due parti ben distinte fra di loro: una parte tende a compensare le
spese del viaggio e un’altra parte tende a compensare, invece, il
disagio di lavorare in località diversa da quella propria del rapporto
di servizio; il compenso per lavoro straordinario ha invece lo scopo di
compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario.

  
Da questa premessa, appare evidente che l’attività lavorativa è solo
quella effettiva, non anche il tempo necessario per raggiungere la
località di missione: questo, infatti, riceve una diversa indennità,
commisurata alla distanza esistente e al tempo occorso ed è quindi
satisfattiva dell’onere dello spostamento, non rientrando nel lavoro
straordinario, che è, naturalmente, solo quello effettivamente svolto,
per il quale, al soggetto in missione competono tre distinti
emolumenti. Due fissi e uno eventuale. I due compensi fissi sono la
retribuzione ordinaria e l’indennità di missione, mentre quello
eventuale è il compenso per lavoro straordinario, quando e nella misura
in cui esso si verifichi e sia debitamente autorizzato.

   Pertanto,
nella specie, risulta evidente l’infondatezza della richiesta degli
appellanti, in quanto il tempo necessario agli spostamenti, durante il
quale gli stessi non esercitano attività lavorativa tipica, riceve una
speciale indennità commisurata allo spostamento stesso.

   L’appello
è, pertanto, infondato e va, conseguentemente, respinto.

  
Sussistono, però, giusti motivi per compensare integralmente fra le
parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

   Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.

   Spese di
giudizio compensate.

         Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma,
addì 27 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

   Carlo SALTELLI    - Presidente f.f.

   Salvatore CACACE    -
Consigliere

   Sergio DE FELICE    - Consigliere

   Eugenio MELE    -
Consigliere est.

   Sandro AURELI    - Consigliere


L'ESTENSORE   
IL PRESIDENTE F.F.

    Eugenio Mele          Carlo Saltelli

IL
SEGRETARIO

   Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12
luglio 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

    
Giuseppe Testa


- - 

N.R.G. 9859/2002



TRG


 

Nessun commento: