CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 10-10-2008, n. 24942
Cass. civ. Sez. II, 10-10-2008, n. 24942
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, con il quale è
stata accolta l'opposizione proposta dalla intimata avverso il verbale
di accertamento n. (OMISSIS) emesso il 10 febbraio 2004 dalla Polizia
Municipale del Comune di Firenze per la violazione dell'art. 7 C.d.S.,
comma 1, lett. a), e art. 14 C.d.S..
L'opponente
deduceva che quale società titolare di autorizzazione a noleggio auto
con conducente non le poteva venire interdetto l'uso delle corsie
preferenziali.
Il giudice di pace riteneva fondata l'opposizione, stante l'equiparazione operata dalla L. n. 21 del 1992,
delle licenze per autonoleggio con autista al servizio taxi con
autovettura, ai cui titolari compete l'accesso alle corsie riservate.
Riteneva, che illegittimamente l'ordinanza del Comune di Firenze aveva
imposto alle vetture in questione di dotarsi di Telepass perchè in
contrasto con la legge appena citata. Tale prescrizione non poteva
trovare il suo fondamento nell'art. 7 C.d.S., perchè "l'esercizio
dell'attività di noleggio con conducente non potrebbe mai essere
subordinata, in base alla L. n. 21 del 1292, ai pagamento di un
pedaggio per l'accesso al Centro Storico o comunque condizionato al
possesso di apparecchi Telepass o di altri dispositivi elettronici". Nè,
infine, l'art. 7 C.d.S., consentendo l'imposizione di un pagamento per
l'accesso alla Centro Storico, potrebbe rivolgersi a chi tale accesso
effettui per ragioni di lavoro, essendo tale norma rivolta ai "cittadini
in maniera generica che vantano solo un interesse legittimo alla
pretesa di poter accedere al centro". Osservava, infine, il giudice di
pace che tale limitazione o imposizione incideva sul diritto al lavoro
costituzionalmente garantito.
Previa disapplicazione di tale norma regolamentare, accoglieva il ricorso ed annullava la sanzione.
2.
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce:
"violazione ed errata interpretazione di legge (art. 7 C.d.S., comma 1 e
art. 14 C.d.S., della L. n. 21 del 1992, art. 11, e artt. 1, 3, 4 Cost.)".
Osserva
il Comune che l'ordinanza comunale autorizzava le auto con licenza di
noleggio e i taxi all'accesso alle corsie preferenziali, prevedendo per
entrambe l'uso del Telepass, che consentiva l'identificazione tramite la
porta telematica installata all'entrata delle corsie preferenziali.
Osservava ancora il Comune che, con prescrizioni del tutto legittime
perchè adottate in conformità alla legge, erano state istituite le
corsie preferenziali ed era stato attivato il controllo delle stesse con
sistemi automatizzati. Le ordinanze avevano poi previsto la necessità
di un titolo autorizzatorio ed il possesso di un apparecchio telematico
(Telepass) per l'accesso a tali corsie, garantendolo ai taxi e alle
vetture autonoleggio con conducente, purchè dotate di tale strumento.
Del tutto legittimamente, quindi, nell'ambito del potere discrezionale
della pubblica amministrazione, era stata adottata una specifica
regolamentazione di contro lo degli accessi mediante scelte tecniche non
censurabili dal giudice ordinario in relazione all'interesse pubblico
soddisfatto. Osservava infine il Comune, in fatto, che l'opponente non
risultava aver mai richiesto l'autorizzazione all'accesso alle corsie
riservate.
3. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale chiedeva la trattazione in pubblica udienza del ricorso.
5. Il ricorrente ha depositato memoria.
6.
All'udienza camerale del 13 novembre 2007, è stata disposta la
trattazione del ricorso in pubblica udienza. All'udienza pubblica del 12
maggio 2008 il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Non è, infatti, in discussione la possibilità da parte delle vetture a noleggio con autista (equiparate dalla L. n. 21 del 1992,
ai taxi) di accedere alle zone a traffico limitato o alle corsie
riservate. Si tratta di verificare, invece, se sia o meno legittima la
scelta del Comune di Firenze di prevedere l'uso di un apposito strumento
elettronico per il controllo dell'accesso, imposto ai taxi e alle
vetture a noleggio con autista dall'ordinanza comunale n. 6538 del 2003.
Le conclusioni cui è giunto il giudice di pace sono errate. In primo luogo, occorre osservare che la L. n. 21 del 1992
(legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea) individua le competenze regionali e quelle comunali per
la normazione in materia. In particolare, l'art. 5, nel delineare le
competenze comunali, prevede che tali amministrazioni possano con
regolamenti definire "le modalità per lo svolgimento del servizio"
(lett. b).
L'art. 11 C.d.S., stabilisce poi al
comma 1 che "i veicoli o natanti adibiti al servizio taxi possono
circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti
comunali".
Il Comune di Firenze ha, quindi,
operato nell'ambito della legge e ha ritenuto di consentire l'accesso
alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali ai taxi e alle
vetture a noleggio con autista, ritenendo, peraltro, di utilizzare
sistemi automatici di controllo degli accessi regolarmente autorizzati,
allo scopo di favorire un agevole controllo (e sanzione) di coloro che
non sono autorizzati a tali accessi. Infatti, risulta che il Comune di
Firenze con Delib. di giunta n. 995/867 del 28 novembre 2002 ha
approvato il sistema di controllo degli accessi alla ZTL denominato
"Telepass ZTL", il cui uso è stato poi autorizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 giugno 2003. Con la successiva
ordinanza n. 6538 del 2003 il comune di Firenze ha previsto un sistema
diversificato di titoli autorizzatori per varie casistiche di utenti che
possono accedere attraverso le porte telematiche, condizionando
l'accesso alla ZTL e alle corsie preferenziali al possesso di un titolo
autorizzatorio e di un apparecchio telematico. E ciò in conformità alla L. n. 21 del 1992, art. 11,
che espressamente prevede che "i veicoli o natanti adibiti al servizio
di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito
dai regolamenti comunali...". Tale modalità operativa determina
certamente un minor numero di violazioni ai divieti e conseguentemente
induce effetti positivi sul traffico e sul trasporto pubblico (in
termini di maggiore efficienza ed economicità). Tale regolamentazione
non si pone, inoltre, in contrasto nemmeno con l'art. 7 C.d.S., che anzi
prevede che vi possa essere una specifica regolamentazione da parte dei
Comuni che "possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore all'interno della zona a traffico limitato anche al
pagamento di una somma".
Sotto tale profilo
nessun rilievo assume la distinzione individuata dal giudice di pace
secondo la quale la norma riguarderebbe genericamente i cittadini e non
coloro che per lavoro si servono legittimamente delle corsie
preferenziali. Infatti, la previsione di uno specifico obbligo per
coloro che fruiscono delle corsie preferenziali non appare in contrasto
con la disciplina costituzionale che tutela il diritto al lavoro, nè con
il principio espresso dall'art. 23 Cost., posto che deve
ritenersi quanto al primo profilo che la scelta operata in concreto
(acquisizione di un Telepass) non costituisca un onere tale da porre
seriamente in discussione il diritto al lavoro, così come, quanto al
secondo profilo, non può ritenersi violato il disposto di cui all'art. 23 Cost.,
in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del
beneficio che indirettamente l'utente ne riceve in conseguenza di un
efficace controllo delle zone riservate e un conseguente miglior
funzionamento del servizio di trasporto (vedi anche sul punto Consiglio
di Stato n. 1075 del 2000).
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie
ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel
merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimata.
Condanna
la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro
400,00, per onorari e Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008
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