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(Sezione terza, sentenza n. 22662/08; depositata il 9 settembre)
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CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)
Cass. civ. Sez. III, 09-09-2008, n. 22662 |
Svolgimento del processo
Con
atto notificato il 19/22.7.93 B.R., quale legale rappresentante del
figlio minore G., premesso che il (OMISSIS), sulla tangenziale di
(OMISSIS), il ciclomotore condotto dal figlio era stato investito da
un'autovettura Audi 80, di proprietà del conducente M.R., che non solo
procedeva a velocità eccessiva, ma aveva omesso anche di dare la
precedente al ciclomotore proveniente da destra, e che il minore aveva
riportato lesioni personali con postumi invalidanti, conveniva in
giudizio il M. e l'Alpi Ass.ni s.p.a., assicuratrice dell'autovettura,
dinanzi al Tribunale di Trani per sentirli condannare in solido al
risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro, più rivalutazione
monetaria ed interessi.
Altro atto di
citazione veniva notificato agli stessi convenuti il 18.10.93 da Sa.Ri. e
F.I. i quali, in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia
minore L., chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito
dello stesso sinistro stradale per il decesso del loro figlio Sa.Pa.,
che viaggiava a bordo del ciclomotore condotto da B.G..
Riuniti
i due giudizi, si costituiva la compagnia assicuratrice contestando
l'avversa domanda e deducendo che il sinistro si era verificato per
esclusiva colpa del minore B.G.: circa la domanda proposta dai coniugi
Sa., la soc. Alpi chiedeva preliminarmente la concessione di un termine
per la chiamata in causa dei coniugi B.R. e S.G., sia in proprio che
quali esercenti la potestà sul figlio minore G., per sentir dichiarare
che l'evento si era verificato per le concorrenti condotte colpose del
minore stesso e dei genitori, questi ultimi solidalmente responsabili
del sinistro ex artt. 2048 e 2054 c.c., per omessa vigilanza
sul minore ed in quanto comproprietari del ciclomotore con ogni
consequenziale provvedimento di rivalsa e di ripetizione.
Il M. rimaneva contumace.
I coniugi B. - S. si costituivano, contestando la domanda.
Il
giudizio veniva interrotto per la messa in liquidazione coatta
amministrativa della soc. Alpi e riassunto dagli attori nei confronti di
tutte le parti oltre che del Commissario Liquidatore della soc. Alpi e
della R.A.S., quale impresa designata per conto del F.G.V.S..
Nel
giudizio riassunto restavano contumaci il M. e la Ras, mentre si
costituivano tutte le altri parti ribadendo le precedenti posizioni,
nonchè B.G. divenuto nelle more maggiorenne.
Il
Tribunale adito disponeva l'estromissione dal giudizio, in quanto non
responsabili del sinistro, dei coniugi B.- S. ed, accogliendo
parzialmente la domanda, condannava il M. e la soc. Alpi in l.c.a. in
solido al pagamento in favore di B.G. della somma di L. 20.040.000 ed,
in favore dei coniugi Sa. e F., della somma di L. 225.000.000, oltre
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda al
soddisfo e gli interessi legali con le stesse decorrenze sulla somma
rivalutata annualmente, dichiarando la sentenza opponibile nei confronti
della Ras.
Proposto appello avverso detta
sentenza da parte della soc. Alpi in lca, si costituivano B.R. e G.,
nonchè la S., che chiedevano il rigetto dell'appello principale e
l'accoglimento di quello incidentale da loro spiegato per sentir
dichiarare l'esclusiva responsabilità del M. e condannare il medesimo,
in solido con la soc. Alpi, al pagamento della somma di L. 40.080.000,
con opponibilità della sentenza alla Ras.
Si
costituivano anche il Sa. e la F., chiedendo il rigetto dell'appello
principale e l'accoglimento di quello incidentale da essi proposto per
conseguire la dichiarazione di esclusione di ogni responsabilità del
defunto Sa.Pa. e l'affermazione di quella dei genitori di B.G.
concorrente con quella dei conducenti dei veicoli venuti in collisione,
con la condanna solidale di tutte le altre parti in causa al
risarcimento dei danni nella misura accertata in primo grado, oltre
rivalutazione, interessi e spese.
Il M. e la Ras non si costituivano in giudizio.
Con
sentenza pubblicata il 28.2.04 la Corte di Appello di Bari, in
accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e di quelli
incidentali ed in riforma parziale dell'appellata sentenza, dichiarava
che il sinistro si era verificato per colpa di B.G. nella misura del 30%
e del M. per il restante 70%, nonchè la responsabilità di B.R. e S.G.
ex art. 2048 c.c., e conseguentemente condannava in solido la
soc. Alpi, il M., B.R. e G., S.G. al pagamento in favore del Sa. e della
F., nella qualità in atti, della somma di Euro 124.000,00, oltre la
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda ed
interessi sulle somme annualmente rivalutate, ed ancora la soc. Alpi ed
il M., in solido tra loro, al pagamento in favore di B.G. della somma di
Euro 11.592,00, con rivalutazione ed interessi ut supra, ed infine B.R.
e G. e la S. a tenere indenne la soc. Alpi delle somme eventualmente
pagate ai coniugi Sa.- F. nella misura eccedente la quota di spettanza
del 70%.
Avverso detta sentenza proponevano
ricorso per cassazione B.G., B.R. e la S., con un unico articolato
motivo, mentre la soc. Alpi in lca resisteva con controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati Morano e soc. Ras..
Motivi della decisione
Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e del D.P.R. n. 393 del 1959, art. 122, comma 4,
nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, in relazione all'addebito della
responsabilità della collisione all'allora minore B.G..
Il
ricorso è manifestamente infondato, in quanto le doglianze formulate
dai ricorrenti, sebbene impropriamente rappresentate sotto il profilo
della violazione di norme di legge e quello del vizio motivazionale, si
risolvono in realtà in censure in punto di mero fatto perchè dirette ad
un riesame del merito della causa attraverso una rilettura, delle
risultanze processuali, in primo luogo di quanto emerso dal rapporto
redatto dalla Polstrada in ordine al sinistro stradale per cui si
controverte.
Ed invero, la Corte di merito ha
spiegato - con motivazione assolutamente adeguata ed immune da vizi
logici ed errori giuridici - le ragioni in forza delle quali ha ritenuto
che alla causazione dell'evento di danno abbia concorso anche la
condotta colposa di guida di B.G., conducente del ciclomotore, facendo
correttamente riferimento alle circostanze, risultanti dal rapporto
della Polstrada, che il medesimo procedeva a fari spenti e portava
altresì a bordo un passeggero, Sa.Pa., deceduto a seguito dell'avvenuta
collisione tra i veicoli.
In particolare, si
rileva che l'asserzione dei ricorrenti, secondo cui la circostanza che
le luci del ciclomotore sarebbero state spente al momento del sinistro
costituirebbe una mera illazione, priva di qualsiasi riscontro
oggettivo, risulta pienamente confutata dai rilievi effettuati dalla
Polizia Stradale sul luogo del sinistro in relazione alla posizione
finale assunta dai veicoli coinvolti, così come emergenti dal rapporto
relativo e riportati nella sentenza impugnata (v. pag. 12), i quali
fanno riferimento ad un dispositivo di illuminazione del ciclomotore
trovato spento.
In ogni caso, anche se il
rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta
avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre
circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso
dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri
accertamenti (come si riscontra nel caso in esame per quello relativo
all'accensione o meno del dispositivo d'illuminazione), i verbali, per
la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità
intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova
contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996, n. 916), la quale nella specie non è
stata fornita.
D'altra parte, per quanto
concerne l'altra doglianza relativa al trasporto sul ciclomotore di
altro passeggero, non può assolutamente muoversi sul punto alla sentenza
gravata alcuna censura d'illogicità o contraddittorietà della
motivazione, posto che sembra innegabile il fatto che tale trasporto
comporti necessariamente una maggiore instabilità del veicolo sia in
relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale
necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore
esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro
veicolo.
Il ricorso va, perciò, rigettato, con
la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della soc.
Alpi in lca.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento,
in favore della controricorrente soc. Alpi Assicurazioni in l.c.a.,
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, di
cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2008
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