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giovedì 22 maggio 2014

Cassazione: Incidenti stradali: così scatta il concorso di colpa per chi trasportava un passeggero sul ciclomotore Il centauro, investito da un'auto che pure doveva dargli precedenza, si vede addebitare parte della responsabilità: circolare in due rende il veicolo più instabile soprattutto nelle manovre di emergenza



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(Sezione terza, sentenza n. 22662/08; depositata il 9 settembre)
 
CIRCOLAZIONE STRADALE   -   PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)
Cass. civ. Sez. III, 09-09-2008, n. 22662
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 19/22.7.93 B.R., quale legale rappresentante del figlio minore G., premesso che il (OMISSIS), sulla tangenziale di (OMISSIS), il ciclomotore condotto dal figlio era stato investito da un'autovettura Audi 80, di proprietà del conducente M.R., che non solo procedeva a velocità eccessiva, ma aveva omesso anche di dare la precedente al ciclomotore proveniente da destra, e che il minore aveva riportato lesioni personali con postumi invalidanti, conveniva in giudizio il M. e l'Alpi Ass.ni s.p.a., assicuratrice dell'autovettura, dinanzi al Tribunale di Trani per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro, più rivalutazione monetaria ed interessi.
Altro atto di citazione veniva notificato agli stessi convenuti il 18.10.93 da Sa.Ri. e F.I. i quali, in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore L., chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dello stesso sinistro stradale per il decesso del loro figlio Sa.Pa., che viaggiava a bordo del ciclomotore condotto da B.G..
Riuniti i due giudizi, si costituiva la compagnia assicuratrice contestando l'avversa domanda e deducendo che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa del minore B.G.: circa la domanda proposta dai coniugi Sa., la soc. Alpi chiedeva preliminarmente la concessione di un termine per la chiamata in causa dei coniugi B.R. e S.G., sia in proprio che quali esercenti la potestà sul figlio minore G., per sentir dichiarare che l'evento si era verificato per le concorrenti condotte colpose del minore stesso e dei genitori, questi ultimi solidalmente responsabili del sinistro ex artt. 2048 e 2054 c.c., per omessa vigilanza sul minore ed in quanto comproprietari del ciclomotore con ogni consequenziale provvedimento di rivalsa e di ripetizione.
Il M. rimaneva contumace.
I coniugi B. - S. si costituivano, contestando la domanda.
Il giudizio veniva interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa della soc. Alpi e riassunto dagli attori nei confronti di tutte le parti oltre che del Commissario Liquidatore della soc. Alpi e della R.A.S., quale impresa designata per conto del F.G.V.S..
Nel giudizio riassunto restavano contumaci il M. e la Ras, mentre si costituivano tutte le altri parti ribadendo le precedenti posizioni, nonchè B.G. divenuto nelle more maggiorenne.
Il Tribunale adito disponeva l'estromissione dal giudizio, in quanto non responsabili del sinistro, dei coniugi B.- S. ed, accogliendo parzialmente la domanda, condannava il M. e la soc. Alpi in l.c.a. in solido al pagamento in favore di B.G. della somma di L. 20.040.000 ed, in favore dei coniugi Sa. e F., della somma di L. 225.000.000, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda al soddisfo e gli interessi legali con le stesse decorrenze sulla somma rivalutata annualmente, dichiarando la sentenza opponibile nei confronti della Ras.
Proposto appello avverso detta sentenza da parte della soc. Alpi in lca, si costituivano B.R. e G., nonchè la S., che chiedevano il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale da loro spiegato per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del M. e condannare il medesimo, in solido con la soc. Alpi, al pagamento della somma di L. 40.080.000, con opponibilità della sentenza alla Ras.
Si costituivano anche il Sa. e la F., chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale da essi proposto per conseguire la dichiarazione di esclusione di ogni responsabilità del defunto Sa.Pa. e l'affermazione di quella dei genitori di B.G. concorrente con quella dei conducenti dei veicoli venuti in collisione, con la condanna solidale di tutte le altre parti in causa al risarcimento dei danni nella misura accertata in primo grado, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Il M. e la Ras non si costituivano in giudizio.
Con sentenza pubblicata il 28.2.04 la Corte di Appello di Bari, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e di quelli incidentali ed in riforma parziale dell'appellata sentenza, dichiarava che il sinistro si era verificato per colpa di B.G. nella misura del 30% e del M. per il restante 70%, nonchè la responsabilità di B.R. e S.G. ex art. 2048 c.c., e conseguentemente condannava in solido la soc. Alpi, il M., B.R. e G., S.G. al pagamento in favore del Sa. e della F., nella qualità in atti, della somma di Euro 124.000,00, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda ed interessi sulle somme annualmente rivalutate, ed ancora la soc. Alpi ed il M., in solido tra loro, al pagamento in favore di B.G. della somma di Euro 11.592,00, con rivalutazione ed interessi ut supra, ed infine B.R. e G. e la S. a tenere indenne la soc. Alpi delle somme eventualmente pagate ai coniugi Sa.- F. nella misura eccedente la quota di spettanza del 70%.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione B.G., B.R. e la S., con un unico articolato motivo, mentre la soc. Alpi in lca resisteva con controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati Morano e soc. Ras..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e del D.P.R. n. 393 del 1959, art. 122, comma 4, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'addebito della responsabilità della collisione all'allora minore B.G..
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto le doglianze formulate dai ricorrenti, sebbene impropriamente rappresentate sotto il profilo della violazione di norme di legge e quello del vizio motivazionale, si risolvono in realtà in censure in punto di mero fatto perchè dirette ad un riesame del merito della causa attraverso una rilettura, delle risultanze processuali, in primo luogo di quanto emerso dal rapporto redatto dalla Polstrada in ordine al sinistro stradale per cui si controverte.
Ed invero, la Corte di merito ha spiegato - con motivazione assolutamente adeguata ed immune da vizi logici ed errori giuridici - le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che alla causazione dell'evento di danno abbia concorso anche la condotta colposa di guida di B.G., conducente del ciclomotore, facendo correttamente riferimento alle circostanze, risultanti dal rapporto della Polstrada, che il medesimo procedeva a fari spenti e portava altresì a bordo un passeggero, Sa.Pa., deceduto a seguito dell'avvenuta collisione tra i veicoli.
In particolare, si rileva che l'asserzione dei ricorrenti, secondo cui la circostanza che le luci del ciclomotore sarebbero state spente al momento del sinistro costituirebbe una mera illazione, priva di qualsiasi riscontro oggettivo, risulta pienamente confutata dai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale sul luogo del sinistro in relazione alla posizione finale assunta dai veicoli coinvolti, così come emergenti dal rapporto relativo e riportati nella sentenza impugnata (v. pag. 12), i quali fanno riferimento ad un dispositivo di illuminazione del ciclomotore trovato spento.
In ogni caso, anche se il rapporto di polizia fa piena prova, sino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, è indubbio che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (come si riscontra nel caso in esame per quello relativo all'accensione o meno del dispositivo d'illuminazione), i verbali, per la loro natura di atto pubblico presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996, n. 916), la quale nella specie non è stata fornita.
D'altra parte, per quanto concerne l'altra doglianza relativa al trasporto sul ciclomotore di altro passeggero, non può assolutamente muoversi sul punto alla sentenza gravata alcuna censura d'illogicità o contraddittorietà della motivazione, posto che sembra innegabile il fatto che tale trasporto comporti necessariamente una maggiore instabilità del veicolo sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro veicolo.
Il ricorso va, perciò, rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della soc. Alpi in lca.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente soc. Alpi Assicurazioni in l.c.a., delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2008

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