Translate

giovedì 22 maggio 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Nota 25-9-2008 n. 75730 Servizio autovelox con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata.



Nuova pagina 1
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 25-9-2008 n. 75730
Servizio autovelox con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nota 25 settembre 2008, n. 75730 (1).
Servizio autovelox con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Per quanto di conoscenza e competenza in materia da parte di questo Ufficio, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 117 del 2007, convertito con legge n. 160 del 2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con decreto ministeriale 15 agosto 2007 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e c).
In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “percezione visiva” della presenza della postazione di controllo e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata.

Il Direttore
Dott. Ing. Sergio Dondolini



D.L. 3 agosto 2007, n. 117
D.M. 15 agosto 2007

Nessun commento: