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giovedì 22 maggio 2014

Consiglio di Stato: Si deve ritenere che il giudizio valutativo circa l´inidoneità psico-attitudinale dell´aspirante carabiniere effettivo, in quanto accertamento tecnico-discrezionale, vada considerato motivato con la mera dizione di non idoneità



CARABINIERI E GIUDIZIO DI VALUTAZIONE
Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1097


 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
N. 1097/2008
Reg. Dec.
N. 6558 Reg. Ric.
Anno 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6558/2002, proposto dal Ministero della Difesa – Comando Generale dei Carabinieri rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dall’avv. ...
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, n. 1612 del 23 aprile 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione di @@@@@@@@ @@@@@@@@;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 14/2/2007 il Consigliere Bruno Mollica;
Uditi altresì l’avv. Fanelli su delega dell’avv. Angelo Galante e l’avvocato dello Stato Tidore;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
FATTO  e  DIRITTO
1.- L’Amministrazione della Difesa impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, n. 1612 del 23 aprile 2002, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor @@@@@@@@ @@@@@@@@, aspirante all’arruolamento quale carabiniere effettivo in ferma breve, avverso il provvedimento 16.12.2000, di esclusione dal concorso per non idoneità in sede di accertamento delle qualità psico-attitudinali.
  il T.A.R. adito ha accolto il ricorso nell’assunto della contraddittorietà della valutazione di inidoneità rispetto a quella positiva riportata, pochi mesi prima, in sede di arruolamento come carabiniere ausiliario e, comunque, in assenza di motivazione sulla rilevata diversità; secondo il giudice di primo grado non sarebbe stato altresì valutato dall’Amministrazione il periodo svolto quale carabiniere ausiliario (anche) ai fini dell’interpretazione del profilo psico-attitudinale.
  Le argomentazioni della sentenza gravata vengono sottoposte a serrata critica dal Ministero appellante anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza della Sezione.
  Resiste il @@@@@@@@ con memoria difensiva.
2.- Il ricorso è fondato, alla stregua delle censure dedotte dall’appellante. Costituisce invero ius receptum nella giurisprudenza della Sezione che alla diversità di status e compiti del carabiniere effettivo rispetto al carabiniere ausiliario corrisponde analoga differenziazione per quanto riguarda i requisiti di idoneità pisico attitudinale; di conseguenza, il giudizio di inidoneità  in ordine al detto profilo riportato dall’aspirante all’arruolamento quale carabiniere effettivo non è precluso da un precedente giudizio – anche a breve distanza di tempo – favorevole conseguito in sede di arruolamento come carabiniere ausiliario.
  Tale giudizio, inoltre, in quanto risultante di valutazioni di ordine tecnico – discrezionale, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, salvi i consueti limiti della illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento del fatto, incongruenza delle conclusioni; elementi, questi, peraltro non riscontrabili, ictu oculi, nella fattispecie all’esame.
  In quanto accertamento tecnico-discrezionale, il detto giudizio valutativo deve ritenersi motivato con la mera dizione di non idoneità, fermo restando che, nella specie, esso risulta altresì sorretto dalla articolazione delle conclusioni del perito selettore.
  Il primo giudice rileva anche l’omessa valutazione del periodo svolto quale carabiniere ausiliario.
  Va osservato, in linea generale, che gli elementi valutabili ai fini dell’arruolamento risultano analiticamente indicati dall’art. 4 D.Lgs. n. 198/1995, applicativo del precedente art. 4; va osservato inoltre che l’esclusione dalla procedura del @@@@@@@@ è avvenuta espressamente in ragione della inidoneità riportata nel giudizio psico-attitudinale e che tale giudizio è formulato a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento sulla base dei criteri e delle modalità indicate negli allegati al bando di concorso, che non risultano specificatamente contestati.
  Del resto, è la stessa ritenuta “differenziazione” inerente i requisiti di idoneità psico-attitudinale – a tacere della ontologica diversità dei campi di indagine – a precludere la valutazione di esperienze maturate nella posizione di ausiliario.
3.- L’appello dell’Amministrazione della Difesa va in conclusione accolto; per l’effetto, va respinto il ricorso di 1° grado.
  Nelle peculiari condizioni soggettive della parte privata il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), accoglie il ricorso in appello n. 6558/2002 proposto dal Ministero della Difesa e, per l’effetto, respinge il ricorso di 1° grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14/12/2007, con l’intervento dei signori:
     ..
 
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F..
 
IL SEGRETARIO
.

Depositata in Segreteria

           Il 13/03/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
          Il Dirigente
     .
        

- - 
N.R.G. 6558/2002


TRG

  

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