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(Sezione quarta, sentenza n. 36497/08; depositata il 23 settembre) |
AVORO (RAPPORTO) - LESIONE PERSONALE E PERCOSSE
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 01-04-2008) 23-09-2008, n. 36497
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 01-04-2008) 23-09-2008, n. 36497
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
- G.S. e S.L. venivano tratti a giudizio dinanzi at Tribunale di Enna
per rispondere del reato di lesioni personali colpose (in ordine al
reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 2 e 3,
contestato al Capo C) dell'imputazione) per avere - nella qualità,
rispettivamente, di preposto alla sicurezza del cantiere edile ubicato
nella c.da (OMISSIS), agro del Comune di Pietraperzia; di pertinenza
della ditta Coop Costruttori Soc. Coop. A.r.l e di operaio pompista
specialista alle dipendenze del cantiere edile sopra menzionato -
cagionato, in data 14.11.2000, a L.M. S. lesioni personali gravi
(frattura del terzo ditale tibia e perone della gamba dx, comportanti
uno stato di malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempio superiore ai giorni quaranta), a seguito di
condotte colpose riconducibili ai seguenti Capi di imputazione:
Capo A) per G.S.:
- reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 391, lett. a)
e b), in relazione al citato D.P.R., art. 4 e art. 392, lett. a) e b),
per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori addetti al
cantiere per la osservanza da parte di questi delle norme di sicurezza
sul lavoro indicate dal citato D.P.R., art. 6, lett. b), c) ed e), non
rendendo edotti i dipendenti dei rischi specifici cui erano esposti e
non portando a loro conoscenza le nome essenziali di prevenzione, in
particolare per quanto riguarda i rischi connessi alle manovre di
disintasamento delle pompe di immissione di calcestruzzo in dotazione
alle betoniere in uso al cantiere;
Capo B) per S.L.:
- reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 392, lett. a)
e b) in relazione all'art. 6, lett. b) c) ed e), perchè, dovendo
eseguire un intervento di disintasamento della pompa di immissione di
calcestruzzo in dotazione ad una delle betoniere in servizio, non
osservava le norme di sicurezza dettate dal citato D.P.R., art. 6,
omettendo di segnalare immediatamente al preposto alla sicurezza del
cantiere l'inconveniente verificatosi e i rischi connessi all'operazione
da compiere, ben specificati nel manuale di uso e manutenzione in
dotazione all'autopompa interessata, non indossando e non facendo
indossare agli altri operai coinvolti nella manovra i mezzi personali d
protezione forniti dal datore di lavoro, non astenendosi dal compiere di
propria iniziativa operazioni idonee a compromettere la sicurezza
propria e degli altri lavoratori intervenuti.
In
particolare lo S. - che, in relazione alle specifiche competenze
possedute e alle mansioni svolte, avrebbe dovuto conoscere i rischi
connessi all'operazione di smontaggio della pompa in questione
soprattutto avuto riguardo alla possibile formazione di sacche di aria
compressa all'interno del tubo con conseguente possibile forte
espulsione di materiale o oscillazioni pericolose del braccio
articolato, così come puntualmente descritto nel manuale di uso e
manutenzione in dotazione all'autopompa interessata - anzichè avvertire
il prevosto alta sicurezza del cantiere per ricevere le sue direttive,
senza che ricorressero in concreto ragioni di urgenza, si adoperava
direttamente ad eliminare l'inconveniente richiedendo l'ausilio di
alcuni operai presenti, privi delle necessarie conoscenze tecniche,
procedendo allo smontaggio del tratto di tubazione ostruita (tubazione
che veniva sorretta da alcuni operai stando in piedi sul cassone di un
camioncino ivi accostato, il tutto senza essersi muniti dei mezzi
personali di protezione forniti dal datore di lavoro), senza adottare
gli opportuni accorgimenti provvisionali atti ad eliminare i rischi
sopra descritti (prevedibile espulsione di materiale e oscillazioni
pericolose del braccio articolato) così come previsto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375,
con la conseguenza che, effettuata l'operazione di smontaggio, a causa
della effettiva presenza nel tubo di aria compressa, l'elemento smontato
veniva espulso con forza verso gli operai che lo reggevano,
determinandone la caduta con conseguenze altamente lesive per l'operaio
L.M.S..
1.1. - All'esito del giudizio, il
Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli
imputati in ordine al reato di cui al Capo C) poichè lo stesso sarebbe
stato estinto per intervenuta remissione della querela e assolveva i
medesimi dai reati loro ascritti ai Capi A) e B) "perchè il fatto non
costituisce reato". 2. - Avverso detta sentenza propone ricorso per
Cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Enna
per tre ordini di motivi.
2.1. - Con il primo
motivo, deduce violazione del disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. b), in relazione alla erronea interpretazione e applicazione del
disposto coordinato dell'art. 590 c.p., commi 2, 3 e 5, per
avere il Tribunale dichiarato non doversi procedere nei confronti degli
imputati in ordine al reato di cui al Capo C), sull'erroneo presupposto
che lo stesso sarebbe estinto per intervenuta remissione di querela.
2.2.
- Con il secondo motivo, censura la sentenza de qua nella panie in cui
assolve l'imputato G. dal reato a lui ascritto al Capo A) della rubrica
perchè il fatto non costituisce reato, per violazione ed erronea
interpretazione delle norme che sanzionano la condotta del preposto alta
sicurezza di cantiere (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 391, lett. a) e b) in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e art. 392, lett. a)
e b), per non avere il G. portato a conoscenza dei dipendenti le norme
essenziali di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
2.3.
- Con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui
assolve l'imputato S. dal reato a lui ascritto al Capo B) della rubrica
perchè il fatto non costituisce reato, per violazione ed erronea
interpretazione delle norme che sanzionano la condotta del preposto alla
sicurezza di cantiere (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 392, lett. a)
e b) in relazione al citato D.P.R., art. 6, lett. b, c) ed e), per non
avere lo S. osservato le condotte di protezione da adottare durante
l'operazione di disintasamento, pur dovendo conoscere i rischi correlati
a detta operazione in quanto operaio pompista ed in possesso del
manuale di uso relativo alla motopompa in questione.
3. - Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
3.1. - E' corretto l'assunto del ricorrente Procuratore della Repubblica, secondo cui l'art. 590 c.p.,
nel combinato disposto dei commi 2, 3 e 5, sancisce la procedibilità
d'ufficio per le lesioni personali gravi cagionate a seguito della
inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
ipotesi specificamente contestata al Capo C).
Al
riguardo va, infatti, rilevato che, il reato di lesioni personali
colpose lievi (malattia guarita entro 40 giorni), commesso con
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è
procedibile a querela di parte secondo la formulazione letterale dell'art. 590 c.p.,
u.c., laddove è precisato che la deroga alla regola generale della
procedibilità a querela con conseguente procedibilità di ufficio
riguarda esclusivamente (vi è un espresso richiamo al primo e secondo
capoverso) i fatti di lesioni colpose gravi (pericolo di vita per la
persona offesa, o indebolimento permanente di un senso o di un organo,
o, come nel caso di specie, malattia superiore a quaranta giorni) e
gravissime, e solo se si tratta di fatti commessi (la norma recita
testualmente "limitatamente ai fatti") con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
o che abbiano determinato una malattia professionale: ne deriva che
solo per le lesioni cagionate con violazione delle norme sulla
circolazione stradale è sempre richiesta ai fini della procedibilità, a
prescindere dall'entità delle lesioni, la querela (cfr. Cass. Sez. 4,
06.12.2007, n. 2995, Lana).
L'impugnata
sentenza, con riferimento a detto capo di imputazione, deve essere
quindi annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Enna, che
si atterrà, sul punto, al principio di diritto sopra enunciato.
3.2.
- Per quanto concerne i reati contestati con i capi di imputazione A) e
B), rileva questa Corte che il tempo necessario a prescrivere detti
reati contravvenzionali (ascritti come commessi in data (OMISSIS)), è
interamente maturato alla data del 14.05.2005.
Il relativo calcolo va compiuto alla luce del combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 5), art. 159 c.p., comma 1, e art. 160 c.p., comma 3, da applicarsi nei rispettivi testi antecedenti alla loro sostituzione ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6
ratione temporis ed in riferimento alla data di maturazione della causa
estintiva, nonchè in considerazione del termine prescrizionale più
breve che deriverebbe dall'applicazione del citato art. 160 c.p., "nuovo" comma 3: vedasi la disciplina transitoria dettata dalla citata L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3,
che esclude l'applicabilità dei termini che risultano più brevi per
effetto delle nuove disposizioni qualora trattisi di processi già
pendenti, alla data di entrata in vigore di detta legge, in appello o in
Cassazione.
A norma dell'art. 129 c.p.p.,
comma 1, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale
riconosce che il reato è estinto, ed a norma del successivo comma 2 del
medesimo articolo di legge, quando ricorre una causa di estinzione del
reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non
è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione con la formula prescritta.
In sede
di giudizio di legittimità, qualora la Corte di Cassazione accerti
(come si da nel caso qui in esame) la sussistenza di una causa estintiva
del reato valgono le seguenti regole:
A) ove
il ricorso per Cassazione sia inammissibile è preclusa ogni possibilità
sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.,
l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva
alla pronunzia della sentenza di appello od anche in data anteriore alla
medesima, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (Cass. Sez. Unite
22.3.2005, n. 23428, Bracale;
vedansi anche
Sez. Un. 27.6.2001, n. 33542, Cavaliera, in tema di mancanza di
specificità dei motivi di ricorso, e 22.11.2000, n. 32, De Luca, in tema
di manifesta infondatezza dei medesimi);
B)
in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma
2, solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza
del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da
parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, tanto che la valutazione da compiersi in proposito
appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di
"apprezzamento", atteso che il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p.,
comma 2 presuppone la manifestazione di una verità processuale cosi
chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione,
concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per
l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato
(Cass. Sez. 6, 08.06.2004, n. 31463, Dolce; Sez. 6, 15.02.1999, n. 3945,
P.G. in proc. Di Pinto ed altri); tale regola vale anche nel giudizio
di legittimità, nel quale la Corte di Cassazione può annullare senza
rinvio la sentenza impugnata, adottando una delle formule di
proscioglimento indicate nell'art. 129 c.p.p., più volte citato
comma 2 anche in presenza di una causa estintiva del reato, soltanto
ove, dalla sentenza impugnata e dai motivi proposti con l'atto di
ricorso risulti, nei suddetti termini di immediata evidenza, la
sussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nella norma in
esame (ipotesi da escludersi nel caso di specie);
C)
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili
in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perchèil conseguente
annullamento con rinvio è incompatibile con l'obbligo dell'immediata
declaratoria di proscioglimento stabilito dall'ari.
129
c.p.p., comma 1 (Cass. Sez. 6, 6.3.2003, n. 33059, Parisi ed altro;
Sez. 5, 23.01.1997, n. 2043, Bornigia ed altri; Sez. 5, 24.06.1996, n.
7718, P.M. in proc. Battaglia; Sez. 1, 07.07.1994, n. 10822, Boiani;
Sez. 5, 25.03.1992, n. 5167, Marciano).
Orbene,
il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Enna non è affetto da alcuna causa di inammissibilità, la
cui presenza sarebbe ostativa a dichiarare l'avvenuta estinzione dei
reati di cui ai Capi A) e B) per prescrizione.
Invero
i motivi dedotti nell'atto di ricorso che sono stati sopra riassunti
non possono dirsi manifestamente infondati (id est connotati da una
sostanziale inconsistenza rilevabile dall'esame contenutistico, di
rapido ed agevole espletamento, delle censure:
vedasi,
per la definizione del concetto di infondatezza manifesta, Cass. Sez.
6, 07.10.1997, n. 3828), nè affetti da mancanza del requisito di
specificità (non manca, infatti, la indicazione della correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell'atto di impugnazione) che è imposto dall'art. 581 c.p.p.,
lett. c) (a tenore del quale i motivi di impugnazione devono contenere
"... l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta") e la cui mancanza è sanzionata
con la inammissibilità della impugnazione dal correlato art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c);
nè ricorre alcuna delle altre cause di inammissibilità elencate nella norma appena citata.
Inoltre,
i motivi posti a sostegno del ricorso sono tali da evidenziare ictu
oculi, a fronte della motivazione resa dal giudici del merito, la
insussistenza di alcuna di quelle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.,
in ragione delle quali l'imputato deve essere prosciolto dal reato a
lui ascritto, pur in presenza di una causa estintiva del medesimo.
Tanto
ritenuto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
quanto concerne i Capi A) e B), essendo i reati ascritti estinti per
prescrizione, mentre deve essere disposto l'annullamento con rinvio
della medesima in ordine al Capo C), con rinvio al Tribunale di Enna,
altro magistrato, per nuovo esame.
P.Q.M.
La
Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi
A) e B) in quanto i reati ascritti sono estinti per prescrizione.
Annuita la sentenza impugnata in ordine at capo C) con rinvio al Tribunale di Enna, altro magistrato, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008
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