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(Sezione sesta, decisione n. 4346/08; depositata l' 11 settembre) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4346/08Reg.Dec.
N. 2496 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall'..
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti ..
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n. 2219/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6-6-2008 relatore il Consigliere .
Uditi l'Avv. .
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da
@@@@@@@@ @@@@@@@@, dipendente dell’INPS, per l’accertamento dello
svolgimento della superiori mansioni di dirigente informatico dal
12-7-93 al 30-6-98 e del conseguente obbligo dell’INPS di
corrispondergli le relative differenze retributive.
@@@@@@@@ @@@@@@@@ ha impugnato tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.
L’INPS si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla pretesa del
ricorrente al riconoscimento del diritto alla corresponsione delle
differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni
superiori, relative ad un periodo antecedente il 30-6-98.
L’appellante
contesta la reiezione del ricorso da parte del Tar, richiamando l’art.
2103 c.c. e gli artt. 56 e 57 (e successive modifiche) del D. Lgs. n.
29/93; sostiene, in particolare, che il citato art. 57 troverebbe
applicazione per il personale INPS a partire dal 12-12-95 (data di
approvazione delle nuove piante organiche e della relativa ripartizione
degli uffici) e che le modifiche apportate con il D. Lgs. n. 387/98
avrebbero carattere retroattivo, come riconosciuto dalla Cassazione.
Il ricorso è privo di fondamento.
La
giurisprudenza amministrativa ha sempre escluso che al rapporto di
pubblico impiego fosse applicabile l'art. 2103 c.c.., in base al quale
l'assegnazione a mansioni superiori dopo un certo termine ed a
determinate condizioni diviene definitiva, affermando che vige, invece,
il principio opposto, riconducibile agli artt. 51, primo comma, e 97
Cost., secondo cui la qualifica spettante all'impiegato è quella
conseguita al momento dell'assunzione o successivamente nei modi
previsti dalle leggi o dai regolamenti (V., fra tutte, Cons. Stato, V,
17 gennaio 2000 n. 286; VI, 7 aprile 1992 n. 239; IV, 16 marzo 1999 n.
281).
Anche
il diritto alle differenze retributive corrispondenti alle superiori
mansioni svolte è stato riconosciuto solo in presenza di una norma
speciale, assente nel caso di specie, che consenta tale assegnazione e
la maggiorazione retributiva (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 novembre 1999,
n. 22).
In
sede di privatizzazione, il legislatore, dopo avere introdotto all’art.
57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 una disciplina generale del
conferimento di mansioni superiori, valida per tutte le pubbliche
amministrazioni e derogatoria rispetto all’art. 2103 c.c., ne ha
rinviato subito l’applicazione; la norma, la cui applicazione era
subordinata all’emanazione in ogni amministrazione dei provvedimenti di
ridefinizione delle strutture organizzative, è stata abrogata dall'art.
43 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, senza avere mai avuto applicazione, poiché
la sua operatività è stata più volte differita ope legis, da ultimo al 31 dicembre 1998 con l'art. 39, comma 17, l. 27 dicembre 1997 n. 449 (cfr., Cons. Stato, VI, n. 2705/06).
La
tesi dell’appellante secondo cui il termine fissato dall’art. 57, comma
6, del d.lgs. n. 29/93 sarebbe meramente sussidiario e diretto a
prevedere una data certa di applicazione della nuova disciplina per
quelle amministrazioni, che non avevano provveduto a ridefinire la
pianta organica, non è fondata, dovendosi invece condividere la tesi
fatta propria dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato,
secondo cui la norma non ha mai avuto applicazione (Cons. Stato, Ad.
Plen. n. 22/99).
Di
conseguenza, la richiamata deliberazione dell’INPS di approvazione
delle nuove piante organiche non può qui assumere alcun rilievo, perché
riferita ad una norma non entrata in vigore.
La
materia è stata poi disciplinata dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993
(nel testo sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998) che ha
regolamentato, in maniera innovativa, l’istituto dell’attribuzione
temporanea di funzioni superiori nell’ambito del pubblico impiego. E’
così stata affermata - per la prima volta in un testo normativo di
portata generale per il pubblico impiego - che al lavoratore spetta la
differenza di trattamento economico con la qualifica superiore anche nel
caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni ivi
previste. Ma anche questa volta l’operatività della norma è stata
rinviata fino all’attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da
questi stabilita. Fino a tale data, in nessuno caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza poteva
comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti
automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
In
seguito, l’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha soppresso le parole "a
differenze retributive o". In tal modo il legislatore ha manifestato la
volontà di rendere anticipatamente operativa la disciplina di cui
all’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, almeno con riguardo al diritto del
dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, a conseguire il
trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore
(attualmente la disciplina è contenuta nell’art. 52 del D. Lgs. n.
165/2001).
Pur
nella consapevolezza di un diverso indirizzo della Cassazione
favorevole a riconoscere natura retroattiva alla modifica di cui al
d.lgs. n. 387/1998, questo Collegio non ritiene di doversi discostare
dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto
del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo
svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via
generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.
387/1998 (22 novembre 1998), in quanto il riconoscimento legislativo di
siffatto diritto possiede evidente carattere innovativo e non riverbera
in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (v., da
ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2006 n. 3).
Per
il periodo antecedente il 30 giugno 1998, cui si riferisce la presente
controversia, non può, quindi, essere riconosciuto il diritto alle
predette differenze retributive e né assume rilievo il differente
orientamento assunto dal giudice ordinario per il periodo successivo al
30-6-98 con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente.
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Tenuto
conto della peculiarità della controversia, ricorrono giusti motivi per
compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 6-6-2008 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
.
Presidente
.
Consigliere Segretario
.
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.... 11/09/2008....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 2496/2006
FF
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