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giovedì 22 maggio 2014

Consiglio di Stato: Mansioni superiori: Palazzo Spada non si allinea all'orientamento della Cassazione Il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive può essere riconosciuto solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 387/98



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(Sezione sesta, decisione n. 4346/08; depositata l' 11 settembre)

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4346/08
Reg.Dec.
N. 2496  Reg.Ric.
ANNO   2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall'..
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti ..
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n. 2219/2005;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 6-6-2008 relatore il Consigliere .
     Uditi l'Avv. .
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O    E    D I R I T T O
     1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, dipendente dell’INPS, per l’accertamento dello svolgimento della superiori mansioni di dirigente informatico dal 12-7-93 al 30-6-98 e del conseguente obbligo dell’INPS di corrispondergli le relative differenze retributive.
     @@@@@@@@ @@@@@@@@ ha impugnato tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.
     L’INPS si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
     All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
     2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla pretesa del ricorrente al riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori, relative ad un periodo antecedente il 30-6-98.
     L’appellante contesta la reiezione del ricorso da parte del Tar, richiamando l’art. 2103 c.c. e gli artt. 56 e 57 (e successive modifiche) del D. Lgs. n. 29/93; sostiene, in particolare, che il citato art. 57 troverebbe applicazione per il personale INPS a partire dal 12-12-95 (data di approvazione delle nuove piante organiche e della relativa ripartizione degli uffici) e che le modifiche apportate con il D. Lgs. n. 387/98 avrebbero carattere retroattivo, come riconosciuto dalla Cassazione.
     Il ricorso è privo di fondamento.
     La giurisprudenza amministrativa ha sempre escluso che al rapporto di pubblico impiego fosse applicabile l'art. 2103 c.c.., in base al quale l'assegnazione a mansioni superiori dopo un certo termine ed a determinate condizioni diviene definitiva, affermando che vige, invece, il principio opposto, riconducibile agli artt. 51, primo comma, e 97 Cost., secondo cui la qualifica spettante all'impiegato è quella conseguita al momento dell'assunzione o successivamente nei modi previsti dalle leggi o dai regolamenti (V., fra tutte, Cons. Stato, V, 17 gennaio 2000 n. 286; VI, 7 aprile 1992 n. 239; IV, 16 marzo 1999 n. 281).
     Anche il diritto alle differenze retributive corrispondenti alle superiori mansioni svolte è stato riconosciuto solo in presenza di una norma speciale, assente nel caso di specie, che consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 novembre 1999,  n. 22).
     In sede di privatizzazione, il legislatore, dopo avere introdotto all’art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 una disciplina generale del conferimento di mansioni superiori, valida per tutte le pubbliche amministrazioni e derogatoria rispetto all’art. 2103 c.c., ne ha rinviato subito l’applicazione; la norma, la cui applicazione era subordinata all’emanazione in ogni amministrazione dei provvedimenti di ridefinizione delle strutture organizzative, è stata abrogata dall'art. 43 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, senza avere mai avuto applicazione, poiché la sua operatività è stata più volte differita ope legis, da ultimo al 31 dicembre 1998 con l'art. 39, comma 17, l. 27 dicembre 1997 n. 449 (cfr., Cons. Stato, VI, n. 2705/06).
     La tesi dell’appellante secondo cui il termine fissato dall’art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 29/93 sarebbe meramente sussidiario e diretto a prevedere una data certa di applicazione della nuova disciplina per quelle amministrazioni, che non avevano provveduto a ridefinire la pianta organica, non è fondata, dovendosi invece condividere la tesi fatta propria dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo cui la norma non ha mai avuto applicazione (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 22/99).
     Di conseguenza, la richiamata deliberazione dell’INPS di approvazione delle nuove piante organiche non può qui assumere alcun rilievo, perché riferita ad una norma non entrata in vigore.
     La materia è stata poi disciplinata dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 (nel testo sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998) che ha regolamentato, in maniera innovativa, l’istituto dell’attribuzione temporanea di funzioni superiori nell’ambito del pubblico impiego. E’ così stata affermata - per la prima volta in un testo normativo di portata generale per il pubblico impiego - che al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni ivi previste. Ma anche questa volta l’operatività della norma è stata rinviata fino all’attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. Fino a tale data, in nessuno caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza poteva comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
     In seguito, l’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha soppresso le parole "a differenze retributive o". In tal modo il legislatore ha manifestato la volontà di rendere anticipatamente operativa la disciplina di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, almeno con riguardo al diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, a conseguire il trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore (attualmente la disciplina è contenuta nell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001).
     Pur nella consapevolezza di un diverso indirizzo della Cassazione favorevole a riconoscere natura retroattiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 387/1998, questo Collegio non ritiene di doversi discostare dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 (22 novembre 1998), in quanto il riconoscimento legislativo di siffatto diritto possiede evidente carattere innovativo e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (v., da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2006 n. 3).
     Per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, cui si riferisce la presente controversia, non può, quindi, essere riconosciuto il diritto alle predette differenze retributive e né assume rilievo il differente orientamento assunto dal giudice ordinario per il periodo successivo al 30-6-98 con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente.
     3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
     Tenuto conto della peculiarità della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
     Compensa tra le parti le spese del giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 6-6-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Presidente
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Consigliere       Segretario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il.... 11/09/2008....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
 
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CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 2496/2006


FF

  

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