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giovedì 22 maggio 2014

Cassazione: Procedimento disciplinare, elementi utili per valutare la condotta dell'incolpato



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LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 28-07-2008, n. 20539
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

La s.p.a. Poste Italiane impugnava la decisione del Giudice unico del Tribunale di Como che con sentenza del 23 luglio 2003 dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a C.N. il 10 luglio 2002 a seguito di una contestazione del 6 giugno 2002.
La Corte d'appello di Milano con sentenza del 9 gennaio 2006 confermava la sentenza impugnata osservando che la contestazione a carico del C. era chiara in termini di ingiustificato ed abnorme accumulo di posta per mancata tempestiva consegna con lo specifico riferimento al mancato recapito di inviti postalizzati dal Comune di Magreglio il 24 aprile per manifestazioni del 27 - 28 aprile e 1 maggio. Contro tale addebito il C. si era difeso richiamando in modo pertinente la festività infrasettimanale del 25 aprile e la sua inesperienza rispetto all'ufficio nonchè un sinistro stradale intervenuto il giorno 26 aprile. Pur avendo il comportamento del dipendente recato notevole disfunzione tuttavia la recente assegnazione all'ufficio postale di (OMISSIS) ed il fatto che il C. si trovava a far fronte da solo ad un servizio inizialmente espletato con l'operatrice di maggiore esperienza, signora B., rendevano meno grave la valutazione della non diligente esecuzione delle prestazioni affidategli. Ne conseguiva che non risultando precedenti disciplinari specifici in relazione all'attività lavorativa precedentemente svolta in diversi uffici postali la sanzione espulsiva risultava eccessiva. La considerazione che vi era stato comunque un comportamento di notevole rilevanza disciplinare rendeva equa la compensazione delle spese del grado di giudizio.
Avverso tale sentenza la s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso C.N..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
A tale riguarda sottolinea che il Giudice d'appello, dopo avere ritenuto che nel caso di specie non vi era stata violazione del principio del contraddittorio - per essere la contestazione chiara nel senso che si era verificato "un ingiustificato abnorme accumulo di posta per mancata tempestiva consegna" - e dopo avere evidenziato ancora che la condotta aveva arrecato una notevole disfunzione e sottolineato altresì la notevole rilevanza disciplinare della condotta del C., aveva poi in modo insufficiente e contraddittorio giustificato la declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento. Con il secondo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, e dell'art. 2118 c.c., addebitando alla Corte d'appello di Milano di non avere tenuto conto, nel valutare la condotta del C., delle prove documentali - come ad esempio la cartina dettagliata delle zone di cui era in possesso il lavoratore - nonchè di fatti pacifici tra le parti, come la circostanza che il C. aveva lavorato nelle zone dove doveva essere recapitata la posta per oltre venti giorni.
I due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente dovendosi valutare sotto l'aspetto disciplinare la condotta del C. in tutti i suoi aspetti - per risultare fondati, vanno accolti.
Ed invero i Giudici d'appello con una motivazione, oltre che estremamente concisa anche contraddittoria ed insufficiente, hanno valutato la condotta del C. non tenendo conto di particolari sicuramente rilevanti al fine di dare un giudizio corretto sulla gravità dell'inadempimento del lavoratore ai suoi compiti istituzionali. In particolare i suddetti Giudici si sono limitati sul punto ad osservare che il C. si era trovato a far fronte da solo ad un servizio inizialmente espletato con una operatrice dotata di maggiore esperienza e che nella sua precedente attività lavorativa non aveva subito alcuna sanzione disciplinare, e sulla base soltanto di tali elementi hanno concluso per un ridimensionamento della gravità obiettiva della condotta del lavoratore, che come hanno del resto riconosciuto, aveva provocato una notevole disfunzione.
Così operando i Giudici d'appello non hanno però dato un fondamento logicamente coerente alla loro decisione perchè - al di là della già di per sè decisiva considerazione che nessun puntuale accenno hanno fatto nella loro decisione alla istruttoria espletata - non hanno considerato affatto modalità suscettibili di risultare decisive ai fini di una corretta valutazione della gravità dell'inadempimento contestato al lavoratore. Non hanno, in particolare, detto nulla in ordine alla già acquisita (o meno) conoscenza dei luoghi dove doveva essere recapitata la posta, sulla estensione del territorio che doveva essere raggiunto dal servizio (se si trattava o meno di comune territorialmente esteso e di aggregati di popolazione con un notevole numero di abitanti si da rendere difficoltosa i concreto la ricerca dei destinatari), sulla possibilità da parte del C. di giovarsi (o meno) in caso di incontrate difficoltà nell'adempimento dei suoi compiti, degli utili consigli di altri colleghi, ed ancora sulla consistenza dell'impegno lavorativo assolto in concreto dal C. nei giorni in cui si è verificato l'inadempimento contestato. Ed, inoltre, nel valutare a favore del lavoratore la mancanza di precedenti sanzioni disciplinari a suo carico, i Giudici d'appello non hanno neanche specificato l'anzianità di servizio dello stesso nè i lavori in precedenza espletati, circostanze queste che avrebbero avuto rilievo anche nell'ottica generale di consentire una più ponderata valutazione della condotta tenuta dal C., che - è bene ribadirlo - ha provocato una grave disfunzione, come del resto riconosciuto dalla impugnata sentenza.
Per quanto sinora detto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un nuovo Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, che procederà a riesaminare la controversia. Al Giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2008

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