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LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 28-07-2008, n. 20539
Cass. civ. Sez. lavoro, 28-07-2008, n. 20539
Svolgimento del processo
La
s.p.a. Poste Italiane impugnava la decisione del Giudice unico del
Tribunale di Como che con sentenza del 23 luglio 2003 dichiarava
illegittimo il licenziamento intimato a C.N. il 10 luglio 2002 a seguito
di una contestazione del 6 giugno 2002.
La
Corte d'appello di Milano con sentenza del 9 gennaio 2006 confermava la
sentenza impugnata osservando che la contestazione a carico del C. era
chiara in termini di ingiustificato ed abnorme accumulo di posta per
mancata tempestiva consegna con lo specifico riferimento al mancato
recapito di inviti postalizzati dal Comune di Magreglio il 24 aprile per
manifestazioni del 27 - 28 aprile e 1 maggio. Contro tale addebito il
C. si era difeso richiamando in modo pertinente la festività
infrasettimanale del 25 aprile e la sua inesperienza rispetto
all'ufficio nonchè un sinistro stradale intervenuto il giorno 26 aprile.
Pur avendo il comportamento del dipendente recato notevole disfunzione
tuttavia la recente assegnazione all'ufficio postale di (OMISSIS) ed il
fatto che il C. si trovava a far fronte da solo ad un servizio
inizialmente espletato con l'operatrice di maggiore esperienza, signora
B., rendevano meno grave la valutazione della non diligente esecuzione
delle prestazioni affidategli. Ne conseguiva che non risultando
precedenti disciplinari specifici in relazione all'attività lavorativa
precedentemente svolta in diversi uffici postali la sanzione espulsiva
risultava eccessiva. La considerazione che vi era stato comunque un
comportamento di notevole rilevanza disciplinare rendeva equa la
compensazione delle spese del grado di giudizio.
Avverso
tale sentenza la s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso C.N..
Motivi della decisione
Con
il primo motivo di ricorso la società denunzia insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
A
tale riguarda sottolinea che il Giudice d'appello, dopo avere ritenuto
che nel caso di specie non vi era stata violazione del principio del
contraddittorio - per essere la contestazione chiara nel senso che si
era verificato "un ingiustificato abnorme accumulo di posta per mancata
tempestiva consegna" - e dopo avere evidenziato ancora che la condotta
aveva arrecato una notevole disfunzione e sottolineato altresì la
notevole rilevanza disciplinare della condotta del C., aveva poi in modo
insufficiente e contraddittorio giustificato la declaratoria di
illegittimità dell'intimato licenziamento. Con il secondo motivo la
società denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3,
e dell'art. 2118 c.c., addebitando alla Corte d'appello di Milano di
non avere tenuto conto, nel valutare la condotta del C., delle prove
documentali - come ad esempio la cartina dettagliata delle zone di cui
era in possesso il lavoratore - nonchè di fatti pacifici tra le parti,
come la circostanza che il C. aveva lavorato nelle zone dove doveva
essere recapitata la posta per oltre venti giorni.
I
due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente dovendosi valutare
sotto l'aspetto disciplinare la condotta del C. in tutti i suoi aspetti
- per risultare fondati, vanno accolti.
Ed
invero i Giudici d'appello con una motivazione, oltre che estremamente
concisa anche contraddittoria ed insufficiente, hanno valutato la
condotta del C. non tenendo conto di particolari sicuramente rilevanti
al fine di dare un giudizio corretto sulla gravità dell'inadempimento
del lavoratore ai suoi compiti istituzionali. In particolare i suddetti
Giudici si sono limitati sul punto ad osservare che il C. si era trovato
a far fronte da solo ad un servizio inizialmente espletato con una
operatrice dotata di maggiore esperienza e che nella sua precedente
attività lavorativa non aveva subito alcuna sanzione disciplinare, e
sulla base soltanto di tali elementi hanno concluso per un
ridimensionamento della gravità obiettiva della condotta del lavoratore,
che come hanno del resto riconosciuto, aveva provocato una notevole
disfunzione.
Così operando i Giudici d'appello
non hanno però dato un fondamento logicamente coerente alla loro
decisione perchè - al di là della già di per sè decisiva considerazione
che nessun puntuale accenno hanno fatto nella loro decisione alla
istruttoria espletata - non hanno considerato affatto modalità
suscettibili di risultare decisive ai fini di una corretta valutazione
della gravità dell'inadempimento contestato al lavoratore. Non hanno, in
particolare, detto nulla in ordine alla già acquisita (o meno)
conoscenza dei luoghi dove doveva essere recapitata la posta, sulla
estensione del territorio che doveva essere raggiunto dal servizio (se
si trattava o meno di comune territorialmente esteso e di aggregati di
popolazione con un notevole numero di abitanti si da rendere
difficoltosa i concreto la ricerca dei destinatari), sulla possibilità
da parte del C. di giovarsi (o meno) in caso di incontrate difficoltà
nell'adempimento dei suoi compiti, degli utili consigli di altri
colleghi, ed ancora sulla consistenza dell'impegno lavorativo assolto in
concreto dal C. nei giorni in cui si è verificato l'inadempimento
contestato. Ed, inoltre, nel valutare a favore del lavoratore la
mancanza di precedenti sanzioni disciplinari a suo carico, i Giudici
d'appello non hanno neanche specificato l'anzianità di servizio dello
stesso nè i lavori in precedenza espletati, circostanze queste che
avrebbero avuto rilievo anche nell'ottica generale di consentire una più
ponderata valutazione della condotta tenuta dal C., che - è bene
ribadirlo - ha provocato una grave disfunzione, come del resto
riconosciuto dalla impugnata sentenza.
Per quanto sinora detto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Alla stregua dell'art. 384 c.p.c.,
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa
ad un nuovo Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Brescia,
che procederà a riesaminare la controversia. Al Giudice di rinvio va
rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La
corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d'appello di Brescia anche per le spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2008
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