N
Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1195,
Il personale della Guardia di finanza, in virtù dell´art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, potrà usufruire dell´indennità per servizi esterni, sempre che i servizi siano organizzati sulla base di formali ordini di servizio
Il personale della Guardia di finanza, in virtù dell´art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, potrà usufruire dell´indennità per servizi esterni, sempre che i servizi siano organizzati sulla base di formali ordini di servizio
N.1195/2007
Reg. Dec.
N. 4696
Reg. Ric.
Anno 2005
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso N. 4696 del 2005, proposto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
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per l’annullamento
alla sentenza n. 459/05 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Lecce, Sez.III;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di consiglio del 28 novembre 2006 il cons. ..
Udito, altresì, l’Avvocato dello Stato ...
FATTO e DIRITTO
1. Un
folto gruppo di finanzieri di stanza presso il Comando Nucleo di
Polizia tributaria di ..., Tenenza di .., Brigata ..., ha chiesto
all’allora Ministero delle Finanze la corresponsione della cd. indennità
per servizi esterni, istituita ai sensi dell’art.12 DPR 5 giugno 1990,
n. 147, estesa al personale della Guardia di Finanza prima dall’art. 42
del DPR n. 395 del 1995 e poi dall’art. 50 del DPR 16 marzo 1999, n.
254, rideterminata nella misura dagli artt. 19 del DPR n. 140 del 2001 e
48 del DPR n. 164 del 2002.
2. L’amministrazione non si è pronunciata sul richiesto beneficio economico.
3. Introdotto
ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sez. III di Lecce,
quest’ultimo, con sentenza n. 459/05 ha accolto la domanda di
corresponsione dell’indennità nella considerazione che i ricorrenti
hanno prestato servizi giornalieri esterni organizzati in turni già da
un periodo precedente al 1/7/90, con riconoscimento del diritto alla
maggior somma fra interessi e rivalutazione.
4. Con
ricorso ritualmente notificato il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, contestando
puntualmente le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, e
preliminarmente denunciando l’inammissibilità del ricorso introduttivo
per la presenza di situazioni variegate e differenziate rispetto a
ciascun ricorrente e per la indeterminatezza della misura della
indennità per servizi esterni richiesta.
5. Deve essere preliminarmente accolta la censura di inammissibilità del ricorso di I grado.
Invero,
tenuto
conto che il servizio esterno che dà diritto allo speciale compenso, in
base alle norme di settore, deve avvenire sulla base di ordini formali
di servizio, deve riguardare turni ben precisi e deve essere ricompreso
nelle particolari ipotesi stabilite dagli artt. 9 e 42 del DPR n. 395
del 1995(cfr. Cons, Stato, IV sez. n.3583/05; III sez. n. 2434/02 e
1252/97);
tenuto, altresì conto che la ratio legis
sottesa all’intervento normativo in oggetto è nel senso che l’indennità
vada a compensare il personale che si trova ad operare in particolari
situazioni di disagio, ma con il duplice limite che non ogni servizio
svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di
appartenenza assume carattere esterno e che, in ogni caso, deve
trattarsi di attività non occasionale o sporadica(cfr. dec. n. 3853/05
cit.);
considerato
che il ricorso introduttivo del giudizio di I grado non ha offerto
specificazioni in ordine alle circostanze suddette, limitandosi ad
affermare che i ricorrenti avevano prestato servizi esterni organizzati
in turni per i quali non era stato corrisposto il supplemento
giornaliero dell’indennità d’istituto, né ha specificato, rispetto a
ciascun ricorrente, le circostanze da cui desumere la reale consistenza
della pretesa;
ritenuto
che è inammissibile il ricorso che non dia indicazione dei motivi su
cui si fonda la pretesa, con specificazione delle circostanze da cui
possa desumersi la portata della medesima e ciò non solo per dar modo
alla parte intimata di poter svolgere adeguatamente le proprie difese,
ma anche per consentire al giudice di comprendere effettivamente le
ragioni che si è inteso fare valere(cfr. Cons. Stato, IV Sez., n.
3891/03; V Sez., n. 2715/04);
ritenuto
che, nella fattispecie, il ricorso introduttivo, in ragione della sua
assoluta genericità, non testimonia le circostanze a sostegno della
pretesa azionata ed è, quindi, inammissibile;
ritenuto
che, per le suesposte considerazioni, l’appello vada accolto e che, per
l’effetto, vada dichiarato inammissibile il ricorso di I grado;
ritenuto
che le spese del doppio grado di giudizio debbano essere poste a carico
dei soccombenti nella misura complessiva di Euro 5000,00;
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV-
definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara inammissibile il
ricorso di I grado.
Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro 5000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2006, con l'intervento dei Signori:
.
IL SEGRETARIO
.
Depositata in Segreteria
Il 12/03/2007….(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
- -
N.R.G. 4696/2005
RL
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