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giovedì 22 maggio 2014

Cassazione: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO DEL DIPENDENTE



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RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO DEL DIPENDENTE

Nel ricordare la precedente giurisprudenza ormai consolidatasi, la Cassazione ha affermato che: "L'articolo 2087 Codice Civile, a norma della quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante ottemperi non soltanto alle regole cautelari "scritte", ma anche alle norme prevenzionali che una figura modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall'esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia. Il datore di lavoro deve, in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L'articolo 2087 Codice Civile, infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche".

Nel caso di specie il lavoratore aveva riportato una ferita alla mano introdotta in una macchina denominata di "rettifica" per non avere atteso il tempo necessario per il completo arresto della stessa (dieci minuti) dopo lo spegnimento del motore.

La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado, affermando che quest'ultima "avrebbe potuto e dovuto valutare gli altri profili della contestata colpa generica emersi nel corso del dibattimento, vale a dire la mancanza di un meccanismo in grado di segnalare quando la mola smette di girare ed il fatto che la griglia di protezione fosse stata rimossa".

(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 14 ottobre 2008, n.38819: Infortunio del dipendente - Datore di lavoro - Responsabilità Colpa generica).



Cass. pen. Sez. IV, (ud. 16-09-2008) 14-10-2008, n. 38819

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, condannava T.M., amministratore della S.p.A. @@@@@@@@, alla pena di Euro 150,00 di multa (riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti) per il reato di lesioni personali colpose gravi, commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in (OMISSIS) in danno di G.C..
1.1. I fatti venivano così ricostruiti dalla Corte di merito.
G. stava eseguendo la manutenzione ordinaria di una macchina denominata "rettifica".
La manutenzione consisteva in un'operazione di pulizia e di regolazione della macchina per eseguire la quale era necessario arrestare l'organo motore e rimuovere la griglia di protezione delle mani.
L'infortunio si era verificato perchè il G., dopo avere spento l'organo motore della macchina (la cd. mola), non aveva atteso, per aver male calcolato i tempi, i dieci minuti necessari al definitivo arresto del medesimo.
Aveva, pertanto, introdotto la mano nella "rettifica", dopo avere rimosso il pezzo posto a sua protezione, quando ancora la mola stava girando ed aveva così riportato una ferita all'indice della mano sinistra con lesione tendinea.
1.2. Il Tribunale di Pordenone aveva assolto l'imputato, ritenendo che questi avesse predisposto adeguati presidi di sicurezza e che, in particolare, non fosse incorso nella violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 68 (che impone che "gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile. essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza").
Il primo giudice aveva, poi, constatato che non era stata contestata all'imputato la violazione del divieto di cui all'art. 48 del cit.
D.P.R. (di cui si dirà tra breve) e che, pertanto, non poteva essere affermata la sua responsabilità. 1.3. La Corte - come si è detto - ha riformato la sentenza di primo grado.
Secondo i giudici di appello, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto valutare gli altri profili della contestata colpa "generica" emersi nel corso del dibattimento, vale a dire la mancanza di un "meccanismo in grado di segnalare quando la mola (che non si vede) smette di girare" ed il fatto che "la griglia di protezione fosse stata rimossa".
Doveva, pertanto, essere affermata la responsabilità del T. per non avere osservato la regola anzidetta, nè fatto osservare la regola di cui al citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 48 che, al fine di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, pone il divieto di pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
In particolare, il difensore rileva che all'imputato era stato contestato di avere consentito al lavoratore di operare su una macchina sfornita di griglia di protezione.
Una volta accertatosi che la macchina non era sprovvista del dispositivo, lo si era, invece, condannato sulla scorta dell'asserita, e mai contestata, violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 48 (per non avere "debitamente avvisato" il lavoratore del divieto di pulire a mano l'organo in moto della macchina).
Aggiunge il ricorrente che il processo si era svolto nelle forme del giudizio abbreviato e che l'integrazione probatoria disposta dal giudice a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5 si era esclusivamente concentrata "sulla questione della griglia di protezione". 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p., nonchè la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Rileva che il menzionato art. 48, comma 2 prevede che il lavoratore debba essere reso edotto del divieto mediante avvisi chiaramente visibili.
Non risulta provato, peraltro, che detti avvisi non esistessero ed anzi il G. medesimo aveva affermato che ben sapeva che la macchina doveva essere fermata prima di procedere alle operazioni di manutenzione.
Non solo, G. aveva altresì dichiarato che era stesso stato lui stesso a costruire e ad installare la griglia di protezione in plexiglass della macchina e che era, pertanto, perfettamente istruito in relazione all'attività che doveva svolgere.
Aveva, tra l'altro, ammesso che l'incidente era il frutto di una sua distrazione, anche perchè svolgeva ogni giorno quel tipo di operazione.

Motivi della decisione


3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Va premesso che il ricorrente erra quando afferma che, contestata un'ipotesi di colpa specifica (la violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 68), la responsabilità sarebbe stata affermata in riferimento ad un'ipotesi diversa (la violazione del cit. D.P.R., art. 48, comma 2, per non avere "debitamente avvisato" il lavoratore del divieto di pulire a mano l'organo in moto della macchina).
Come si è visto (v. supra 1.3), infatti, la Corte ha affermato la responsabilità del T. valorizzando un profilo della colpa "generica", ritualmente contestata, emerso nel corso del dibattimento, vale a dire la mancanza nella macchina di un meccanismo in grado di segnalare il momento di arresto della mola o, comunque, di impedire, con l'organo in movimento, che la griglia potesse essere rimossa (e ciò unitamente all'addebito di non aver fatto osservare il divieto di pulire a mano gli organi in moto delle macchine, di cui al citato art. 48, comma 1).
Va, comunque, ricordato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, le modificazioni dell'imputazione e la necessaria correlazione tra essa e la sentenza (artt. 516 - 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato.
Devono, quindi, essere interpretate con riferimento a detto scopo e non possono ritenersi violate, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 4 30 gennaio 2008, Bauwens, in motivazione; Cass. 4 17 novembre 2005, Tucci, RV 232973) da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui il mutamento pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altre parole, la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni anzidette, va coniugata con quella funzionale e i concetti di identità, diversità e novità (rectius, alterità) del fatto rivelano il loro contenuto in funzione del principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), posto essenzialmente a tutela del diritto di difesa (nel senso che "risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi": cfr. ad esempio Cass. 6 26 settembre 1996, Martina, RV 206207, in motivazione).
Ciò premesso, non può ritenersi che, nel caso in esame, sia stato violato il principio anzidetto.
Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 1 23 ottobre 1997, Geremia, RV 209136; Cass. 4 6 maggio 1994, p.m. in c. Crosara, RV 208556; Cass. 4 6 maggio 1994, Cortese, RV 199692) che la violazione del suddetto principio non sussiste se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altre parole, riferimento alla colpa generica).
E' consentito, dunque, al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa.
Non sussiste violazione del principio anzidetto neppure qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati, come nel caso di specie, elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata ma rientrante nella colpa generica. Anche in tal caso, infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (in tal senso v. Cass. 4 8 febbraio 1996, Bonetti, RV 205266).
Va osservato, inoltre, che, nel caso di specie, era stata contestata all'imputato, per muovere un addebito "residuale" rispetto all'ipotizzata colpa specifica, anche la violazione del'articolo 2087 c.c. secondo il quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Si tratta di disposizione che ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante ottemperi non soltanto alle regole cautelari "scritte", ma anche alle norme prevenzionali che una figura - modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall'esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia.
Il datore di lavoro deve, in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L'art. 2087 c.c. infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche (così Cass. 4 29 aprile 1994, Kuster, RV 200158;
analogamente, tra le altre, Cass. 4 26 aprile 2000, Mantero, RV 216476; Cass. 4 5 ottobre 1999, Angele, RV 216207; Cass. 4 9 febbraio 1989, Poggi, RV 180951).
3.2. Infondato è pure il secondo motivo del ricorso poichè il difensore concentra le proprie doglianze sulla sussistenza della violazione, da parte dell'imputato, dell'obbligo di rendere edotti i lavoratori, mediante avvisi chiaramente visibili, del più volte menzionato divieto di pulire a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine.
All'imputato peraltro - da ciò l'irrilevanza del motivo - è stata addebitata - come detto al paragrafo precedente - condotta colposa diversa.
Quanto, infine, alla circostanza che il G. avesse ammesso la propria distrazione, è sufficiente ricordare (fermo restando che il ricorrente non sviluppa specifico motivo di ricorso sul punto) che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le ultime, Cass. 4 26 ottobre 2006, Palmieri, RV 236009; Cass. 4 16 maggio 2006, Lorenzoni, RV 234596; Cass. 4 29 settembre 2005, Riccio, RV 233186) ribadisce costantemente che il contegno del lavoratore può determinare l'interruzione del rapporto di causalità soltanto qualora sia "abnorme", "del tutto anomalo", "esorbitante dalle normali operazioni di lavoro" ovvero "incompatibile con il sistema di lavorazione" cui il medesimo sia addetto.
In altre parole, si afferma, così interpretando l'art. 41 c.p., comma 2, che la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità.
E, nel caso in esame, non può certo dirsi che G. abbia posto in essere una condotta siffatta.
In ogni caso si ricordi che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine agli infortuni derivati da sua colpa.
Hanno, in altre parole, la funzione di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica, intrinsecamente connaturali all'esercizio dell'attività svolta dal lavoratore, anche nell'ipotesi in cui essi siano conseguenti ad eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore stesso, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008

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