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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 21-5-2008 n. 43077 Quesito in materia di accertamento di violazioni al Codice della strada tramite utilizzo di apparecchiature fisse per la rilevazione di infrazioni semaforiche (v.s. nota prot. 24260 del 08.11.2007). Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II. |
Nota 21 maggio 2008, n. 43077 (1).
Quesito
in materia di accertamento di violazioni al Codice della strada tramite
utilizzo di apparecchiature fisse per la rilevazione di infrazioni
semaforiche (v.s. nota prot. 24260 del 08.11.2007).
(1)
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale,
Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II.
Al
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Comune di ........
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Con riferimento al quesito in oggetto, si precisa quanto segue.
Dalla
lettura della documentazione ivi pervenuta non emergono elementi di
illegittimità relativi alla procedura di accertamento delle infrazioni
illustrata, in quanto questa viene esclusivamente effettuata dal
personale appartenente alla Polizia locale e quindi titolare di
competenze di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della
strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Invece,
per quanto concerne i costi del servizio di noleggio e manutenzione dei
dispositivi automatici - nella fattispecie la copertura assicurativa
integrale, l'assistenza, la manutenzione e l'aggiornamento degli
impianti - tale spesa deve essere quantificata a priori in base alle
disposizioni dettate dall'art. 208, comma 4, che stabilisce che almeno
il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie possono
essere utilizzati - tra le varie fattispecie contemplate dal medesimo
articolo - anche per la fornitura di mezzi tecnici necessari per i
servizi di Polizia stradale.
Per quanto riguarda
il corrispettivo da elargire all'affidatario del servizio per l'attività
di accertamento delle infrazioni stradali ai sensi dell'art. 146 del
Codice della strada - nella fattispecie l'assistenza tecnica on line,
l'assistenza alle operazioni di scarico dei dati, la decrittografia dei
dati e il loro riversamento su supporto magnetico, la fornitura ed
assistenza di apposito software per la gestione dei verbali redatti dal
Comando a seguito della verifica e della validazione delle immagini e
della relativa conversione degli stessi in verbali di infrazione - tale
spesa deve essere quantificata in base al costo delle effettive
operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4
dell'art. 201 del Codice della strada.
Difatti,
appare chiaro che le procedure affidate rientrano tra "le spese di
accertamento" e come tali, essendo possibile per questi una
quantificazione analitica dei costi, è possibile predeterminarne il
corrispettivo da riconoscere all'impresa affidataria.
Infine,
appare palesemente illegittimo che la società affidataria del servizio
possa determinare il periodo di tempo durante il quale il dispositivo
deve essere funzionante - nella fattispecie 18 ore - in quanto tale
decisione spetta unicamente ed esclusivamente all'organo accertatore,
quindi, tale clausola ponendosi "contra legem", qualora fosse stata
inserita come condizione contrattuale si deve intendere come non
apposta, ai fini dell'efficacia del medesimo contratto, alla luce di
quanto disposto "ex lege" dagli artt. 1343 e 1346 del Codice civile.
Il Direttore della Divisione
Dr. Ing. Francesco Mazziotta
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
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