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giovedì 22 maggio 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Nota 21-5-2008 n. 43077 Quesito in materia di accertamento di violazioni al Codice della strada tramite utilizzo di apparecchiature fisse per la rilevazione di infrazioni semaforiche (v.s. nota prot. 24260 del 08.11.2007).



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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 21-5-2008 n. 43077
Quesito in materia di accertamento di violazioni al Codice della strada tramite utilizzo di apparecchiature fisse per la rilevazione di infrazioni semaforiche (v.s. nota prot. 24260 del 08.11.2007).
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II.
Nota 21 maggio 2008, n. 43077 (1).
Quesito in materia di accertamento di violazioni al Codice della strada tramite utilizzo di apparecchiature fisse per la rilevazione di infrazioni semaforiche (v.s. nota prot. 24260 del 08.11.2007).

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II.



 
Al
Comune di ........
   




Con riferimento al quesito in oggetto, si precisa quanto segue.
Dalla lettura della documentazione ivi pervenuta non emergono elementi di illegittimità relativi alla procedura di accertamento delle infrazioni illustrata, in quanto questa viene esclusivamente effettuata dal personale appartenente alla Polizia locale e quindi titolare di competenze di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Invece, per quanto concerne i costi del servizio di noleggio e manutenzione dei dispositivi automatici - nella fattispecie la copertura assicurativa integrale, l'assistenza, la manutenzione e l'aggiornamento degli impianti - tale spesa deve essere quantificata a priori in base alle disposizioni dettate dall'art. 208, comma 4, che stabilisce che almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere utilizzati - tra le varie fattispecie contemplate dal medesimo articolo - anche per la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale.
Per quanto riguarda il corrispettivo da elargire all'affidatario del servizio per l'attività di accertamento delle infrazioni stradali ai sensi dell'art. 146 del Codice della strada - nella fattispecie l'assistenza tecnica on line, l'assistenza alle operazioni di scarico dei dati, la decrittografia dei dati e il loro riversamento su supporto magnetico, la fornitura ed assistenza di apposito software per la gestione dei verbali redatti dal Comando a seguito della verifica e della validazione delle immagini e della relativa conversione degli stessi in verbali di infrazione - tale spesa deve essere quantificata in base al costo delle effettive operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della strada.
Difatti, appare chiaro che le procedure affidate rientrano tra "le spese di accertamento" e come tali, essendo possibile per questi una quantificazione analitica dei costi, è possibile predeterminarne il corrispettivo da riconoscere all'impresa affidataria.
Infine, appare palesemente illegittimo che la società affidataria del servizio possa determinare il periodo di tempo durante il quale il dispositivo deve essere funzionante - nella fattispecie 18 ore - in quanto tale decisione spetta unicamente ed esclusivamente all'organo accertatore, quindi, tale clausola ponendosi "contra legem", qualora fosse stata inserita come condizione contrattuale si deve intendere come non apposta, ai fini dell'efficacia del medesimo contratto, alla luce di quanto disposto "ex lege" dagli artt. 1343 e 1346 del Codice civile.

 
Il Direttore della Divisione
Dr. Ing. Francesco Mazziotta



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

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