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giovedì 22 maggio 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Nota 29-7-2008 n. 62926 Veicoli ad uso speciale - Nota del 29 dicembre 2007.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 29-7-2008 n. 62926
Veicoli ad uso speciale - Nota del 29 dicembre 2007.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II.
Nota 29 luglio 2008, n. 62926 (1).
Veicoli ad uso speciale - Nota del 29 dicembre 2007.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione II.


I veicoli ad uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), tra i quali quelli elencati alla lettera q) del comma 2 dell’art. 203 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), possono circolare o sostare liberamente, nel rispetto di determinate condizioni e requisiti fissati dall’art. 57, comma 1 del Regolamento.
In particolare ne è consentita la circolazione solo nei casi in cui la stessa non sia effettuata “per conto terzi a titolo oneroso”.
Per quanto attiene al quesito in questione, a parere di questo Ufficio, poiché i veicoli su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè come nel caso prospettato di sosta prolungata, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità.
In caso contrario tali impianti rientrerebbero nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
Si ritiene opportuno evidenziare che all’interno del Codice della strada non vi è un'espressa definizione di parcheggio prolungato, che però può essere dedotta da una lettura dell’art. 6 nella parte che regolamenta il divieto di sosta temporaneo.
La logica di impostazione del comma 4, lett. f), del richiamato articolo 6 è quella di stabilire un tempo massimo, fissato in quarantotto ore, necessario per rendere nota l’apposizione di un divieto di sosta, trascorso il quale può essere effettuata la rimozione di un veicolo in origine in sosta regolare, ovvero applicare la sola sanzione pecuniaria, secondo i casi.
Pertanto si può ipotizzare che il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta oltre quarantotto ore, può essere assimilato ad un impianto di pubblicità fisso e soggetto, quindi, a specifica autorizzazione.
A tal riguardo, non rileva il fatto che l’impianto pubblicitario sia su un veicolo piuttosto che fisso in senso stretto, in quanto la norma di riferimento (art. 47, comma 8 del Codice della strada) richiama la definizione di “qualunque manufatto” finalizzato all'attività di pubblicità ovvero propaganda, senza ulteriori specificazioni.
Peraltro, le recenti pronunce giurisdizionali (anche di Cassazione Civile) sembrano chiaramente sostenere l’interpretazione della norma nel senso indicato.

 
Il Direttore della Divisione
Dott. Ing. Francesco Mazziotta

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