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GUARDIA DI FINANZA PRESSO PROCURE DELLA REPUBBLICA ED INDENNITA’ GIORNALIERA DI SERVIZIO ESTERNO
N.3825/2007
Reg. Dec.
N. 1464
Reg. Ric.
Anno 2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 1464\2004, proposto dai sigg.ri ..
contro
Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II, n. 10406 del 20 novembre 2003.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 12 giugno 2007 la relazione del consigliere ..
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.
Con ricorso notificato il 9 febbraio 2004, e depositato il successivo
19 febbraio, un folto gruppo di finanzieri – in servizio presso le
sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il
Tribunale e la soppressa Pretura circondariale di Roma - proponeva
appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. II, n. 10406 del
20 novembre 2003, che aveva respinto la domanda di corresponsione della
speciale indennità giornaliera di servizio esterno divisata dagli artt.
42, d.P.R. n. 395 del 1995 e 50, d.P.R. n. 254 del 1999.
2. Si costituiva il Ministero dell’economia e delle finanze deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
3. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2007.
4. L’appello è infondato e deve essere respinto.
L’unica
questione sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se
al personale della Guardia di finanza, assegnato alle sezioni di
polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, competa o meno
la speciale indennità giornaliera di servizio esterno divisata dagli
artt. 42, d.P.R. n. 395 del 1995 e 50, d.P.R. n. 254 del 1999.
Sul
punto è sufficiente rinviare – a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000 -
agli specifici ed univoci precedenti di questo Consiglio (da cui la
sezione non intende discostarsi), che hanno negato al predetto personale
il beneficio in questione (cfr. in generale, sulla natura ed i
presupposti applicativi del beneficio, Cons. St., sez. IV, 12 febbraio
2007, n. 585; sul personale della G. di f. assegnato alle sezioni di
p.g., Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 827).
E’
appena il caso di evidenziare infine, per replicare alle diffuse
argomentazioni sviluppate sul punto dalla difesa degli appellanti
(nell’atto di appello e nella memoria conclusionale), che il Comando
generale della G. di f., nella circolare 3 aprile 2000, non ha
introdotto contra o praeter legem ulteriori
presupposti, fattuali e giuridici, rispetto a quelli divisati dai
decreti presidenziali che hanno recepito gli schemi concertati di
categoria, essendosi limitato a chiarire la ratio ed i
presupposti applicativi dell’indennità in questione quali emergono
obbiettivamente dall’esegesi letterale, sistematica e storica di tutte
le norme che si sono avvicendate in materia, a partire dall’art. 12, del
d.P.R. n. 147 del 1990.
5. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna
gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore del Ministero
dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di
finanza - le spese del presente grado di giudizio che liquida in
complessivi euro tremila;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno
2007, con la partecipazione di:
.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
.
IL SEGRETARIO
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
5 Luglio 2007(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
.
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N.R.G. 1464/2004
RL
Non si deve ritenere spetti, agli appartenenti alla Guardia di Finanza, che siano stati assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, la speciale indennità giornaliera di servizio esterno, prevista dai D.P.R. nn. 395/1995 e 254/1999.
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