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Cass. pen. Sez. III, (ud. 21-05-2008) 16-09-2008, n. 35396
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1
- P.F. veniva rinviata a giudizio davanti al Giudice di pace di
Catanzaro per rispondere del reato di cui all'art. 731 c.p. perchè,
quale genitrice di B.J. e A., senza giustificato motivo, aveva omesso di
far loro impartire "la prescritta istruzione obbligatoria" (accertato
in (OMISSIS)).
Il giudice, con sentenza del
17.9.2007, assolveva l'imputata per non aver commesso il fatto (recte
perchè il fatto non sussisteva), osservando che: a) la norma codicistica
punisce solo l'inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare e
non può essere applicata analogicamente all'inosservanza dell'obbligo
della istruzione esteso fino al diciottesimo anno d'età dalla L. 28 marzo 2003, n. 53;
b) alla data di accertamento del reato, le minori J. e B.A., nate
rispettivamente il (OMISSIS) e il (OMISSIS), avevano entrambe superato
l'età per la istruzione elementare obbligatoria.
2
- Il Procuratore distrettuale di Catanzaro, con atto del 24.10.2007, ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della
norma incriminatrice. Osserva al riguardo che l'art. 731 c.p. punisce l'inosservanza dell'obbligo della istruzione, tanto elementare che post-elementare, anche perchè la L. n. 1859 del 1962, art. 8 ha esteso tale obbligo alla istruzione della scuola media.
3 - Il ricorso è fondato.
L'art. 731 c.p.
punisce con l'ammenda fino a trenta Euro chiunque, rivestito di
autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza
giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare.
Tuttavia la L. 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8
ha esteso l'obbligo scolastico fino al conseguimento del diploma di
licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al
compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver
osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico (comma
2); inoltre ha disposto che per i casi di inadempienza all'obbligo si
applicano "le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli
inadempimenti all'obbligo della istruzione elementare" (comma 3).
Il rinvio alle sanzioni vigenti deve intendersi riferito al predetto art. 731 c.p..
Le altre disposizioni che possono venire in rilievo sono quelle del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 185 (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù della L. 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1,
n. 3, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di
integrazione), secondo cui i responsabili di inadempienza all'obbligo
scolastico sono soggetti ad ammenda da L. due a cinquanta su ordinanza
del podestà (ora sindaco), e sono ammessi a fare oblazione ai sensi
della legge comunale vigente; in mancanza di oblazione, la
contravvenzione è denunziata al pretore, che procede secondo le vie
ordinarie.
Queste disposizioni, peraltro, ai sensi dell'art. 15 preleggi devono intendersi tacitamente abrogate per incompatibilità con l'art. 731 c.p.
e con tutto il sistema delle pene previsto dal codice penale del 1930.
Basti osservare al riguardo che secondo il codice penale le pene
dell'ammenda sono demandate alla esclusiva competenza del giudice e non
possono essere irrogate dall'autorità amministrativa.
Se ne deve concludere che, per effetto del combinato disposto della L. n. 1859 del 1962, art. 8 e dell'art. 731
c.p., chiunque, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un
minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino
al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado,
ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore abbia
osservato per almeno otto anni l'obbligo scolastico, è punito con
l'ammenda fino a trenta Euro.
E' appena il caso di sottolineare come siffatta fattispecie penale non configura una indebita estensione analogica dell'art. 731 c.p.,
ma altro non è che una corretta applicazione del principio di tipicità
penale, atteso che il menzionato art. 8 da un lato ha esteso il precetto
della istruzione obbligatoria sino alla licenza della scuola media o
sino al compimento dei quindici anni, dall'altro ha previsto per la
violazione del precetto la sanzione penale già contemplata nell'art. 731 c.p. per la inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare (ora primaria).
4 - In seguito, la L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c)
(delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla
istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione di formazione professionale) e il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 3, (definizione delle norme generali sul diritto- dovere all'istruzione e alla formazione, a norma della L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lett. c))
hanno ulteriormente esteso l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a
partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già
scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Ma gli stessi
articoli (o altri articoli delle leggi citate) non hanno previsto
l'applicazione delle sanzioni vigenti per l'inadempienza al nuovo
obbligo scolastico.
Perciò, anche dopo la
riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo
l'inadempienza all'obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media
(o scuola secondaria di primo grado).
5 -
Tanto premesso, non può essere accolta la conclusione del pubblico
ministero in sede, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della
sentenza per essere il contestato reato estinto per prescrizione.
Infatti,
l'obbligo scolastico penalmente sanzionato per B. A. si è protratto
almeno sino al 13.10.2004, mentre per B.J. si è protratto almeno sino al
30.9.2005, sempre che in entrambi i casi ciascuna minore abbia
osservato per almeno otto anni le norme sulla frequenza scolastica e in
genere sull'obbligo scolastico. Ciò significa che la prescrizione
massima del reato maturerà non prima del 13.10.2009, con riguardo a J., e
del 30.9.2010, con riguardo ad A.. Infatti, poichè dalla sentenza
impugnata sembra che il procedimento sia stato registrato solo nel 2006,
e quindi dopo l'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251,
alla fattispecie deve essere applicata la nuova disciplina
prescrizionale introdotta da questa legge, secondo cui per tutte le
contravvenzioni la prescrizione matura nel termine minimo di quattro
anni (nuovo testo dell'art. 157 c.p., comma 1), prolungabile sino a un quarto (e quindi sino a cinque anni) in caso di atti di interruzione (nuovo testo dell'art. 160 c.p., comma 3, e art. 161 c.p., comma 2), termine decorrente dalla cessazione della condotta penale, trattandosi di reato omissivo permanente (ex nuovo testo dell'art. 158 c.p.,
che non considera più come dies a quo la cessazione della
continuazione). In conclusione, la impugnata sentenza deve essere
annullata con rinvio affinchè il nuovo giudice proceda a nuovo giudizio
osservando i principi sopra esposti.
Poichè, ai sensi dell'art. 569 c.p.p.,
si tratta di ricorso immediato per cassazione contro una sentenza
appellabile (a seguito della pronuncia 26/2007 della Corte
costituzionale), gli atti devono essere trasmessi al giudice competente
per l'appello.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2008
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