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giovedì 22 maggio 2014

Consiglio di Stato: Il vigile urbano non supera il colloquio in lingua straniera? Addio al comando: l'amministrazione è obbligata ad accertarne la padronanza



 
(Sezione quinta, decisione n. 4081/08; depositata il 25 agosto)
            REPUBBLICA ITALIANA       N. 4081/08 REG.DEC.
          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO       N.9286   REG. RIC.
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale   Quinta  Sezione   ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 9286\2007, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avvocato ...
contro
Comune di @@@@@@@@ @@@@@@@@, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ....
e nei confronti di
@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avvocato ....
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione II, n. 408 del 13 febbraio 2007.
Visto il ricorso in appello;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di @@@@@@@@ @@@@@@@@ e di @@@@@@@@ @@@@@@@@;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 10 giugno 2008 la relazione del ....
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 30 aprile 2002, il comune di @@@@@@@@ @@@@@@@@ bandì un concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di comandante della Polizia municipale.
Per quanto rileva ai fini della presente controversia, giova subito evidenziare che nel bando:
  1. fra i requisiti di ammissione era espressamente prevista <<la conoscenza di almeno una lingua straniera>> (art. 2, n. 10);
  2. <<l’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso  stesso  o la decadenza dalla assunzione>> (art. 3);
  3. in sede di compilazione della domanda si obbligavano i candidati ad indicare la lingua straniera  <<…prescelta per il colloquio in lingua straniera, da scegliere tra inglese, francese tedesco o spagnolo, della quale dovrà dimostrare la conoscenza, nel corso della prova orale>> (art. 6, n. 5);
  4. coerentemente era previsto che la Commissione esaminatrice fosse integrata da <<…. membri aggiunti, per gli esami di lingua straniera e conoscenza di procedure informatiche>> (art. 10) e che la prova orale vertesse anche sulla <<…conoscenza della lingua straniera …>> (art. 12); non era prevista attribuzione di punteggio per le prove aventi ad oggetto l’accertamento dei requisiti di ammissione (oltre ad una lingua straniera la capacità di impiego di procedure informatiche semplici).
1.1. Nella seduta del 26 settembre 2005, la Commissione esaminatrice, in puntuale attuazione delle prescrizioni del bando, stabilì che <<… ai membri aggiunti, esperti in lingua straniera e in procedure informatiche semplici che affiancheranno i componenti della Commissione nella prova orale, non spetta l’attribuzione di alcun punteggio, ma la semplice espressione di un giudizio di: idoneità/non idoneità nelle rispettive materie ….I membri aggiunti esprimeranno un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera e delle procedure informatiche semplici>> (cfr. verbale n. 1 in pari data, pagina 2).
1.2. Nella seduta del 10 febbraio 2006 (cfr. verbale n. 7 in pari data), la Commissione:
  1. valutò, inter alios, le prove orali e di conoscenza della lingua straniera e delle procedure informatiche dei candidati @@@@@@@@ @@@@@@@@ e @@@@@@@@ @@@@@@@@;
  2. attribuì il punteggio di 28/30 per la prova orale ed il giudizio di inidoneità per la prova di lingua straniera al @@@@@@@@; il punteggio di 27/30 per la prova orale ed il giudizio di idoneità per la prova di lingua straniera al @@@@@@@@;
  3. dopo aver analiticamente riportato i voti conseguiti dagli unici due candidati rimasti in gara (per i titoli, le due prove scritte e quella orale), nonché i giudizi ottenuti per la conoscenza dimostrata nella lingua straniera e nelle procedure informatiche, stilò la graduatoria degli idonei collocando @@@@@@@@ @@@@@@@@ al primo posto con punti 89,07/120 e @@@@@@@@ @@@@@@@@ al secondo posto con punti 82,85/120;
  4. sollecitata dal dirigente di settore competente, ribadì la conformità delle operazioni concorsuali alle prescrizioni del bando ed a quelle dettate nella prima seduta (cfr. verbale n. 8 del 6 aprile 2006).
1.3. Con determinazione del segretario generale del comune di @@@@@@@@ @@@@@@@@ n. 26 del 20 dicembre 2006:
  1. furono approvati tutti i verbali delle operazioni concorsuali (dal n. 1 al n. 8);
  2. fù escluso dal concorso il candidato @@@@@@@@ per non aver riportato il giudizio d idoneità nella lingua straniera;
  3. fù approvata la graduatoria definitiva degli idonei all’interno della quale veniva inserito il solo candidato @@@@@@@@ che vedeva confermato il punteggio di 82,85/120.
1.4. Avverso il bando e tutti gli atti della procedura concorsuale è insorto davanti al T.a.r. per la Puglia il dott. @@@@@@@@ @@@@@@@@ articolando due complessi motivi di gravame.
2. L’impugnata sentenza – resa in forma semplificata alla camera di consiglio fissata per la decisione dell’incidente cautelare – ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.
3. Con atto ritualmente notificato e depositato il signor @@@@@@@@ ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. reiterando criticamente le censure articolate in prime cure.
4. Si costituivano il comune di @@@@@@@@ @@@@@@@@ e @@@@@@@@ @@@@@@@@ deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 giugno 2008. 
6. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente il collegio rileva che:
a) il thema decidendum del giudizio è circoscritto ai motivi sviluppati in prime cure non potendo essere esaminati i profili nuovi agitati nell’atto di appello e nella memoria conclusionale (del 26 maggio 2008), in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 345 c.p.c. ed in spregio al carattere meramente illustrativo delle comparse conclusionali;
b) può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni di tardività ed inammissibilità del ricorso di primo grado, non esaminate dal primo giudice ma espressamente riproposte dagli appellati, stante l’infondatezza nel merito della pretesa dell’appellante;
c) per comodità espositiva, prescindendo dall’ordine logico delle questioni, si esamineranno le censure secondo la tassonomia fatta propria dall’originario ricorrente.
6.1. Con il primo motivo dell’originario ricorso si aggredisce, mercè la prospettazione di una pluralità di censure di violazione di legge e di eccesso di potere, l’approvazione della graduatoria finale; si sostiene che:
  1. la conoscenza della lingua inglese non fosse requisito di ammissione al concorso;
  2. il bando non avesse previsto che la prova di lingua fosse oggetto di autonomo giudizio di idoneità/inidoneità;
  3. l’amministrazione comunale non fosse obbligata ad introdurre una prova di lingua e di informatica in mancanza delle disposizioni attuative dell’art. 37, d.lgs. n. 165 del 2001 che, per le sole amministrazioni statali, stabilisce che i bandi di concorso prevedano la conoscenza di almeno una lingua straniera e della procedure informatiche, secondo livelli determinati da apposito regolamento che avrebbe dovuto individuare anche i casi di esonero;
  4. il requisito di ammissione della conoscenza della lingua straniera avrebbe dovuto essere posseduto al momento di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e che la prova del possesso del requisito in contestazione fosse stata raggiunta attraverso l’esibizione del diploma di maturità scientifica e di laurea in giurisprudenza;
  5. l’illogicità dell’interpretazione del bando seguita dall’amministrazione, evincibile dal fatto che in identico concorso svolto presso altro comune a distanza di pochi mesi, il giudizio all’esito della prova di lingua (sempre inglese) era stato di idoneità, il che dimostrerebbe che la prova di lingua costituiva parte integrante delle prove orali dovendosi reputare inammissibile che la valutazione di un requisito di ammissione potesse essere affidata ad un breve colloquio svolto solo con un membro aggregato e senza la preventiva fissazione delle modalità di espletamento della prova, dei criteri di giudizio e del livello di conoscenza richiesto.
6.1.1. Il motivo è infondato.
Tutte le censure sopra illustrate partono dal presupposto che il bando di concorso abbia incluso la lingua straniera e l’informatica fra le materie oggetto di prova orale.
L’assunto è radicalmente smentito dalla lettura delle pertinenti clausole  del bando dianzi riportate.
Il fatto che la Commissione di esame abbia inserito il nominativo dell’appellante nella graduatoria di merito degli idonei, costituisce, al più, una mera irregolarità che è stata sanata dagli organi competenti in sede di approvazione delle operazioni concorsuali e della graduatoria definitiva.
Tale condotta è perfettamente coerente con i principi generali che reggono tutte le procedure selettive pubbliche (salvo specifiche disposizioni contrarie, inesistenti nel caso di specie), in forza dei quali:
  1. l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il momento in cui si esprime la volontà provvedimentale dell’amministrazione la quale è chiamata a vagliare la correttezza dell’operato della commissione esaminatrice, organo straordinario della stessa amministrazione;
  2. è l’amministrazione che bandisce il concorso a escludere o ammettere i concorrenti e non l’organo straordinario.
Sotto tale angolazione è del tutto irrilevante il possesso, da parte del candidato, del diploma di maturità e di laurea alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, essendo stato previsto un più razionale meccanismo ad hoc per il riscontro della conoscenza della lingua inglese; parimenti ininfluente, attesa l’assoluta autonomia delle procedure concorsuali, è che quest’ultimo abbia superato positivamente altra prova di lingua in diverso concorso per comandante di polizia municipale.
6.2. Miglior sorte non tocca al secondo motivo con cui si contesta il difetto di motivazione e l’oscurità del giudizio di inidoneità dell’esperto di lingua straniera, nonché l’illegittimità del bando per violazione dell’art. 37, d.lgs. n. 165 cit. sotto il profilo che tale norma:
  1. non ha stabilito che la conoscenza della lingua straniera sia requisito di ammissione al concorso per il reclutamento di pubblici impiegati;
  2. ha comunque richiesto, per la sua operatività, che siano predefiniti, a livello regolamentare, i livelli di conoscenza richiesti in relazione alle professionalità cui si riferisce il bando e le modalità di accertamento.
6.2.1. L’art. 37, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che: <<1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica>>.
A sua volta l’art. 1, co. 2, del medesimo decreto ha sancito che per amministrazioni pubbliche si intendono, inter alios, oltre quelle dello Stato, anche <<… le Regioni, le Province, i Comuni ….>>.
L’esegesi letterale e teleologica delle su riportate norme (anche alla luce dei precedenti di questo Consiglio, cfr. sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3283), smentisce la tesi prospettata dal ricorrente.
Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che:
  1. a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche;
  2. nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l’accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso;
  3. per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero;
  4. in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione.
6.2.2. Nel caso di specie risulta dai verbali allegati in atti che la Commissione esaminatrice, nel suo complesso, abbia valutato e giudicato inidoneo l’appellante relativamente alla conoscenza della lingua inglese.
Quanto alla doglianza di difetto di motivazione del giudizio di inidoneità essa è assolutamente generica ed inaccoglibile alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza che esclude la necessità della motivazione di siffatti giudizi e dei punteggi espressi in occasione della valutazione di candidati a pubblico concorso.
7. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l’appellante a rifondere in favore del comune di @@@@@@@@ @@@@@@@@ e di @@@@@@@@ @@@@@@@@ le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila/00 (oltre spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A.) in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2008, con la partecipazione di:
.

 
ESTENSORE    IL PRESIDENTE
.
IL SEGRETARIO
.
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25-08-08
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL  DIRIGENTE
.

 
9286/07                                                                                                        



DCCC

  

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