Cass. pen. Sez. IV, (ud. 23-09-2008) 03-11-2008, n. 41021
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di
motivazione, avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2007 del Giudice
di Pace di Scandiano, assolutoria di M. L. dal reato di cui all'art. 590 c.p.,
ascrittole come commesso in data (OMISSIS) per colpa, consistita nel
non avere impedito che il cane, meticcio e di piccola taglia, di sua
proprietà si immettesse sulla sede stradale sì da essere investito
dall'autovettura condotta da @@@@@@@@, entrata di conseguenza in
collisione con veicolo viaggiante in senso opposto, cosi avendo
l'imputata cagionato alla predetta Ma. lesioni personali dalle quali era
derivata una malattia della durata di 30 giorni.
Il
ricorrente ha rilevato come il giudice abbia motivato la propria
decisione sulla base di due "considerazioni" ("a) l'imputata non era nel
possesso materiale del cane, pur essendone proprietaria e,
conseguentemente, non può essere ritenuta responsabile in senso
penalistico della custodia dell'animale"; "b) non è provato che
l'attraversamento del cane abbia determinato di per sè il sinistro in
cui è rimasta coinvolta la signora F., in considerazione delle
valutazioni effettuate dai Carabinieri e che sembrerebbero mettere in
dubbio il nesso di causalità (centro abitato, violenza dell'impatto,
tracce di scarrocciamento, tracce post urto e quant'altro"), ha
affermato quanto segue.
Sotto il primo dei
cennati profili il ricorrente ha affermato che, se rispondeva al vero
che l'imputata non aveva al momento del fatto la custodia del cane di
sua proprietà, in quanto da lei affidato alla nonna C.G. (come deposto
da quest'ultima), tuttavia ciò non era sufficiente ad esentare la
proprietaria dall'obbligo di custodia, finalizzato ad evitare condotte
pericolose, l'avere affidato l'animale ad un terzo, se questi non era
persona consapevole, esperta ed idonea alla bisogna, in tal caso
configurandosi culpa in eligendo. Il ricorrente ha evidenziato, al
riguardo, che il giudice non ha minimamente indagato sulla idoneità
dell'anziana signora, nonna dell'imputata, a custodire l'animale, nè
sulle concrete modalità con le quali quest'ultimo si era sottratto alla
vigilanza di questa nè, infine, sul comportamento tenuto dalla
detentrice.
Quanto, poi, al secondo profilo
della motivazione della pronuncia assolutoria, relativo all'affermazione
di insussistenza del nesso causale tra la condotta colposa ascritta e
l'evento, il ricorrente P.G. ha affermato che, contrariamente a quanto
opinato dal giudicante, doveva ritenersi provato che il cane
dell'imputata aveva attraversato la strada prima che l'autovettura della
Ma. sbandasse, sì che tale sbandamento (e tutto ciò che ne era seguito)
da altro non poteva essere stato causato se non dalla immissione sulla
sede stradale dell'animale incustodito, ed una eventuale condotta
colposa della Ma. altra valenza non poteva avere avuto se non quella di
causa concorrente sopravvenuta, inidonea ad interrompere il nesso
causale tra la condotta omissiva rimproverata e l'evento, ai sensi dell'art. 41 c.p..
Il
difensore dell'imputata ha depositato tempestivamente memoria difensiva
nella quale ha sostenuto, cosi come il Giudice di Pace di Scandiano, la
non attribuibilità all'imputata (la quale, tra l'altro, era soltanto
formalmente proprietaria del cane di piccola taglia in questione, da lei
acquistato e donato alla nonna) della condotta colposa rimproverata,
ma, a tutto concedere a chi deteneva nella specie il cane medesimo (non
rientrante nel novero degli animali "pericolosi" di cui al male
richiamato in ricorso, art. 672 c.p.p.). In detta memoria il
difensore ha affermato che nella impugnata sentenza era stato
evidenziato - con motivazione che si sottraeva al sindacato del giudice
di legittimità - come l'incidente stradale in questione non fosse stato
cagionato dall'attraversamento della strada provinciale da parte del
suddetto cane, causativo dello sbandamento dell'autovettura condotta
dalla persona offesa, bensì esclusivamente dalla condotta di guida
tenuta da quest'ultima, la quale aveva proceduto a velocità
elevatissima, tanto da avere - dopo la collisione con il pesante
autocarro che viaggiava in direzione opposta, collisione così violenta
da aver piegato il semiasse del suddetto mezzo - subito uno sbandamento
della lunghezza di metri 16,90 ed avere proseguito ulteriormente per
altri metri 33,40, sicchè alla conducente era stata contestata la
violazione dell'art. 141 C.d.S..
Nella odierna
udienza dibattimentale il Procuratore Generale ha concluso chiedendo
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre il difensore
dell'imputata ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
la Corte che il capo di imputazione è formulato testualmente come
segue: "... perchè, quale proprietaria del cane meticcio di piccola
taglia con tatuaggio n. (OMISSIS), per colpa consistita in imprudenza,
negligenza ed imperizia, non riusciva ad impedire che il predetto
animale attraversasse la S.P. (OMISSIS), costituendo pericolo ed
intralcio all'autovettura Renault Clio tg.
(OMISSIS),
condotta da @@@@@@@@, che stava transitando in quel frangente sulla
carreggiata, venendo investito ed ucciso, contribuendo a provocare lo
sbandamento della vettura verso sinistra, la quale entrava in collisione
con altro veicolo proveniente dal senso opposto e cagionando, pertanto,
alla medesima lesioni personali... giudicate con prognosi riservata,
sciolta in data (OMISSIS) in gg. 30 s.c.. In Muraglione il 3.1.2004".
Orbene,
è evidente che ad essere stata contestata è la colpa generica
(consistita in negligenza, imprudenza, imperizia per non essere
l'imputata "riuscita ad impedire" l'attraversamento della strada
provinciale da parte del cane di sua proprietà), e non già la colpa
specifica per violazione di legge, e precisamente dell'art. 672 c.p.,
norma che concerne la condotta di chi "lascia liberi, o non custodisce
con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida
la custodia a persona inesperta" (condotta che integrava un reato
contravvenzionale prima della sua intervenuta depenalizzazione ad opera
della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 33, lett. a)). In
effetti, se la condotta contestata , che ha interessato la vigilanza su
di un animale non rientrante nel novero di quelli "pericolosi" ai sensi
del citato art. 672 c.p. (come si è correttamente osservato
nella memoria difensiva), non è quella di "omessa custodia" o di
affidamento "a persona inesperta" (presuntivamente incapace, pertanto,
di custodire animali "pericolosi") di cui alla norma sopra citata,
tuttavia va rilevato che, anche in relazione alle risultanze del
dibattimento circa l'avvenuto affidamento del cane de quo - pur sempre
potenziale fonte di pericolo in riferimento alla circolazione dei
veicoli sulla pubblica strada, se lasciato incustodito e pertanto libero
di immettersi sulla stessa, attraversandola - deve ritenersi che
sarebbe stata necessaria come affermato dal ricorrente Procuratore
Generale - una indagine sulla idoneità dell'anziana nonna dell'imputata
ad impedire che il cane affidatole accedesse incustodito alla strada
pubblica, onde escludere la ravvisabilità in capo all'imputata,
proprietaria dell'animale, di una culpa in eligendo insita nell'avvenuto
affidamento.
Quella cd. in eligendo integra,
invero, un tipo di colpa che deve ritenersi incluso nella contestazione
di imprudenza, negligenza ed imperizia di cui al capo di imputazione.
L'indagine volta ad escludere la sussistenza, nel caso in esame, del
suddetto profilo di colpa non è stata minimamente svolta dal giudicante,
il quale ha richiamato - a sostegno dell'affermazione, del tutto
condivisibile, che la penale responsabilità dell'imputata non poteva
essere tratta dal mero fatto che ella era "formalmente" proprietaria in
quanto "intestataria" del cane in questione (peraltro nella sentenza
impugnata non si legge quanto viene affermato nella memoria difensiva, e
cioè che l'animale, acquistato dall'imputata presso un Canile, era
stato da questa "donato" alla nonna) occorrendo invece che ella fosse,
al momento di verificazione del fatto, "nel possesso materiale del cane"
- la massima, in tema di responsabilità ex art. 672 c.p. tratta dalla
sentenza della Corte di cassazione, Sezione quarta, 12-5-1999, n. 7032,
Mariani.
Detta massima è del seguente tenore: "In tema di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 c.p.
è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario
dell'animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in
caso di provvisoria assenza, che non implica di per sè nè che egli abbia
affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri nè che questi,
assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fosse idoneo e
capace".
Nella motivazione della suddetta
sentenza n. 7032/1999 si legge che "Nella specie, non basta ... addurre
che ... il ricorrente si trovava altrove, senza poi specificare (nè
tanto meno comprovare) in che termini e secondo quali modalità abbia
provveduto per il provvisorio affidamento ad altri, in sua assenza,
dell'animale, ed in particolare a chi tale animale abbia affidato, sì da
poterne dedurre anche la idoneità dello stesso alla bisogna: la
provvisoria assenza del proprietario, difatti, non implica, di per sè,
nè che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad
altri (potrebbe avere affidato solo il governo dell'animale), nè che
questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fossero
idonei e capaci".
L'essere tale principio di diritto stato enunciato con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 672 c.p.
(in tema di custodia di animali "pericolosi" ai sensi di cui a tale
norma la quale precede espressamente l'ipotesi di affidamento di questi a
persona inidonea) non ravvisarle nel caso qui in esame, non toglie che
anche quanto all'affidamento di animali astrattamente non inseribili nel
novero di quelli indicati nella norma suddetta il proprietario debba
agire con la dovuta diligenza, assicurandosi della idoneità della
persona affidataria a custodire adeguatamente l'animale non lasciandolo
libero al di fuori della sua sfera di sorveglianza, anche per impedire
la verificazione di eventi del genere di quello di cui trattasi,
diversamente configurandosi comunque.
Ciò è
stato colto dal ricorrente Procuratore Generale nell'evidenziare la
mancanza di motivazione sulla idoneità dell'anziana affidataria
dell'animale datosi alla fuga a custodire il medesimo, sulle modalità
con le quali il cane si sottrasse alla custodia, sul comportamento
concretamente tenuto dalla suddetta affidataria e sulle misura adottate
dalla medesima per impedire che il cane cagionasse pericolo agli utenti
della strada. In effetti soltanto all'esito di tale (omessa) indagine
sulla capacità dell'anziana Signora C. di custodire adeguatamente il
cane di proprietà dell'imputata (idoneità non certamente escludibile con
un giudizio ex post, improntato ad una inaccettabile logica del post
hoc propter hoc, sulla base dell'avvenuto sottrarsi del piccolo cane
alla sorveglianza dell'affidataria, ma da valutarsi in relazione alle -
non illustrate motivazione dell'impugnata sentenza - effettive
connotazioni fattuali del caso concreto ed alle caratteristiche
soggettive di C.G., nonna dell'imputata) si sarebbe potuto escludere la
ravvisabilità, in capo all'imputata di una culpa in eligendo nella
scelta della persona alla quale affidare l'animale, colpa che, ove
invece emersa, sarebbe stata rimproverabile all'imputata medesima ai
sensi dell'art. 43 c.p., comma 3. Sussiste pertanto il dedotto vizio di carenza di motivazione.
Il
Giudice di Pace di Scandiano ha affermato anche essere dubbia la
esistenza del nesso causale tra la condotta colposa rimproverata a
@@@@@@@@ e l'evento lesivo verificatosi, in considerazione di quanto
accertato dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro:
"centro
abitato, violenza dell'impatto, tracce di scarrocciamento ed ogni
quant'altro". Trattasi, ictu oculi di una motivazione solo apparente
(non venendo minimamente indicate in nessuna parte della sentenza nè la
velocità tenuta dall'autovettura condotta da @@@@@@@@, nè i termini
dimostrativi di una significativa violenza d'impatto - con altro veicolo
non specificato neppure nel capo d'imputazione - imputabile ad una
velocità eccessiva o comunque oltre il limite vigente in loco e pertanto
oggetto di contestazione di violazione di norme sulla circolazione, nè
la lunghezza delle tracce di frenatura nè la natura e la entità delle
tracce post urto, nè infine, quell'ancor più genericamente espresso
"ogni quant'altro", motivazione che non sorregge l'esclusione del nesso
causale tra la condotta rimproverata @@@@@@@@ e l'evento lesivo.
A
fronte della motivazione resa del dubbio espresso sul fatto che
"L'attraversamento del cane abbia determinato di per sè il sinistro" non
possono ovviamente essere prese in considerazione in questa sede di
giudizio di legittimità le diffuse e specifiche argomentazioni che il
difensore ha svolto in memoria al fine di sorreggere, colmando il vuoto
motivazionale in parte qua della sentenza impugnata, l'affermazione di
dubbia sussistenza di nesso causale tra condotta colposa ascritta ed
evento (è invero evidente che la motivazione della sentenza impugnata
non può essere integrata, o meglio praticamente sostituita, da
spiegazioni, precisazioni, richiami fattuali ed argomentazioni di cui a
memoria difensiva).
Pertanto, oltre ad essere
ammissibile (non trattandosi di mera censura in punto di fatto di una
ricostruzione della dinamica del sinistro e, pertanto, della causa o
delle concause dell'evento lesivo che ne è conseguito, motivatamente
operata), è anche fondato ilmotivo di ricorso con il quale è stato
dedotta la violazione del disposto dell'art. 41 c.p.p. laddove
il giudicante ha affermato, tra l'altro, non essersi prova della
incidenza causale dell'avvenuto attraversamento "di per sè" della
carreggiata da parte del cane incustodito, avendo del tutto
correttamente il Procuratore Generale ricorrente affermato che -
pacifico nella specie l'avvento attraversamento da parte dell'animale,
investito dal veicolo della persona offesa con conseguente sbandamento
del mezzo, poi andato a collidere con altro veicolo procedente nel senso
contrario - il nesso di causalità sussiste anche in relazione presenza
di concause dell'evento, non avendo il giudicante indicato le ragioni
per le quali una concorrente condotta colposa della persona offesa
sarebbe stata nel caso concreto sufficiente ad escludere (come
ipotizzato) che l'evento fosse casualmente riconnettibile (anche) alla
immissione sulla strada dell'animale non adeguatamente sorvegliato.
Per
le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata deve - così come
richiesto dal Procuratore Generale presso questa Corte nella odierna
pubblica udienza - essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al
giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Scandiano.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008
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