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giovedì 22 maggio 2014

Cassazione: Il cane scappa e provoca un incidente? Il padrone è sempre responsabile






Cass. pen. Sez. IV, (ud. 23-09-2008) 03-11-2008, n. 41021
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2007 del Giudice di Pace di Scandiano, assolutoria di M. L. dal reato di cui all'art. 590 c.p., ascrittole come commesso in data (OMISSIS) per colpa, consistita nel non avere impedito che il cane, meticcio e di piccola taglia, di sua proprietà si immettesse sulla sede stradale sì da essere investito dall'autovettura condotta da @@@@@@@@, entrata di conseguenza in collisione con veicolo viaggiante in senso opposto, cosi avendo l'imputata cagionato alla predetta Ma. lesioni personali dalle quali era derivata una malattia della durata di 30 giorni.
Il ricorrente ha rilevato come il giudice abbia motivato la propria decisione sulla base di due "considerazioni" ("a) l'imputata non era nel possesso materiale del cane, pur essendone proprietaria e, conseguentemente, non può essere ritenuta responsabile in senso penalistico della custodia dell'animale"; "b) non è provato che l'attraversamento del cane abbia determinato di per sè il sinistro in cui è rimasta coinvolta la signora F., in considerazione delle valutazioni effettuate dai Carabinieri e che sembrerebbero mettere in dubbio il nesso di causalità (centro abitato, violenza dell'impatto, tracce di scarrocciamento, tracce post urto e quant'altro"), ha affermato quanto segue.
Sotto il primo dei cennati profili il ricorrente ha affermato che, se rispondeva al vero che l'imputata non aveva al momento del fatto la custodia del cane di sua proprietà, in quanto da lei affidato alla nonna C.G. (come deposto da quest'ultima), tuttavia ciò non era sufficiente ad esentare la proprietaria dall'obbligo di custodia, finalizzato ad evitare condotte pericolose, l'avere affidato l'animale ad un terzo, se questi non era persona consapevole, esperta ed idonea alla bisogna, in tal caso configurandosi culpa in eligendo. Il ricorrente ha evidenziato, al riguardo, che il giudice non ha minimamente indagato sulla idoneità dell'anziana signora, nonna dell'imputata, a custodire l'animale, nè sulle concrete modalità con le quali quest'ultimo si era sottratto alla vigilanza di questa nè, infine, sul comportamento tenuto dalla detentrice.
Quanto, poi, al secondo profilo della motivazione della pronuncia assolutoria, relativo all'affermazione di insussistenza del nesso causale tra la condotta colposa ascritta e l'evento, il ricorrente P.G. ha affermato che, contrariamente a quanto opinato dal giudicante, doveva ritenersi provato che il cane dell'imputata aveva attraversato la strada prima che l'autovettura della Ma. sbandasse, sì che tale sbandamento (e tutto ciò che ne era seguito) da altro non poteva essere stato causato se non dalla immissione sulla sede stradale dell'animale incustodito, ed una eventuale condotta colposa della Ma. altra valenza non poteva avere avuto se non quella di causa concorrente sopravvenuta, inidonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva rimproverata e l'evento, ai sensi dell'art. 41 c.p..
Il difensore dell'imputata ha depositato tempestivamente memoria difensiva nella quale ha sostenuto, cosi come il Giudice di Pace di Scandiano, la non attribuibilità all'imputata (la quale, tra l'altro, era soltanto formalmente proprietaria del cane di piccola taglia in questione, da lei acquistato e donato alla nonna) della condotta colposa rimproverata, ma, a tutto concedere a chi deteneva nella specie il cane medesimo (non rientrante nel novero degli animali "pericolosi" di cui al male richiamato in ricorso, art. 672 c.p.p.). In detta memoria il difensore ha affermato che nella impugnata sentenza era stato evidenziato - con motivazione che si sottraeva al sindacato del giudice di legittimità - come l'incidente stradale in questione non fosse stato cagionato dall'attraversamento della strada provinciale da parte del suddetto cane, causativo dello sbandamento dell'autovettura condotta dalla persona offesa, bensì esclusivamente dalla condotta di guida tenuta da quest'ultima, la quale aveva proceduto a velocità elevatissima, tanto da avere - dopo la collisione con il pesante autocarro che viaggiava in direzione opposta, collisione così violenta da aver piegato il semiasse del suddetto mezzo - subito uno sbandamento della lunghezza di metri 16,90 ed avere proseguito ulteriormente per altri metri 33,40, sicchè alla conducente era stata contestata la violazione dell'art. 141 C.d.S..
Nella odierna udienza dibattimentale il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre il difensore dell'imputata ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva la Corte che il capo di imputazione è formulato testualmente come segue: "... perchè, quale proprietaria del cane meticcio di piccola taglia con tatuaggio n. (OMISSIS), per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, non riusciva ad impedire che il predetto animale attraversasse la S.P. (OMISSIS), costituendo pericolo ed intralcio all'autovettura Renault Clio tg.
(OMISSIS), condotta da @@@@@@@@, che stava transitando in quel frangente sulla carreggiata, venendo investito ed ucciso, contribuendo a provocare lo sbandamento della vettura verso sinistra, la quale entrava in collisione con altro veicolo proveniente dal senso opposto e cagionando, pertanto, alla medesima lesioni personali... giudicate con prognosi riservata, sciolta in data (OMISSIS) in gg. 30 s.c.. In Muraglione il 3.1.2004".
Orbene, è evidente che ad essere stata contestata è la colpa generica (consistita in negligenza, imprudenza, imperizia per non essere l'imputata "riuscita ad impedire" l'attraversamento della strada provinciale da parte del cane di sua proprietà), e non già la colpa specifica per violazione di legge, e precisamente dell'art. 672 c.p., norma che concerne la condotta di chi "lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta" (condotta che integrava un reato contravvenzionale prima della sua intervenuta depenalizzazione ad opera della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 33, lett. a)). In effetti, se la condotta contestata , che ha interessato la vigilanza su di un animale non rientrante nel novero di quelli "pericolosi" ai sensi del citato art. 672 c.p. (come si è correttamente osservato nella memoria difensiva), non è quella di "omessa custodia" o di affidamento "a persona inesperta" (presuntivamente incapace, pertanto, di custodire animali "pericolosi") di cui alla norma sopra citata, tuttavia va rilevato che, anche in relazione alle risultanze del dibattimento circa l'avvenuto affidamento del cane de quo - pur sempre potenziale fonte di pericolo in riferimento alla circolazione dei veicoli sulla pubblica strada, se lasciato incustodito e pertanto libero di immettersi sulla stessa, attraversandola - deve ritenersi che sarebbe stata necessaria come affermato dal ricorrente Procuratore Generale - una indagine sulla idoneità dell'anziana nonna dell'imputata ad impedire che il cane affidatole accedesse incustodito alla strada pubblica, onde escludere la ravvisabilità in capo all'imputata, proprietaria dell'animale, di una culpa in eligendo insita nell'avvenuto affidamento.
Quella cd. in eligendo integra, invero, un tipo di colpa che deve ritenersi incluso nella contestazione di imprudenza, negligenza ed imperizia di cui al capo di imputazione. L'indagine volta ad escludere la sussistenza, nel caso in esame, del suddetto profilo di colpa non è stata minimamente svolta dal giudicante, il quale ha richiamato - a sostegno dell'affermazione, del tutto condivisibile, che la penale responsabilità dell'imputata non poteva essere tratta dal mero fatto che ella era "formalmente" proprietaria in quanto "intestataria" del cane in questione (peraltro nella sentenza impugnata non si legge quanto viene affermato nella memoria difensiva, e cioè che l'animale, acquistato dall'imputata presso un Canile, era stato da questa "donato" alla nonna) occorrendo invece che ella fosse, al momento di verificazione del fatto, "nel possesso materiale del cane" - la massima, in tema di responsabilità ex art. 672 c.p. tratta dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezione quarta, 12-5-1999, n. 7032, Mariani.
Detta massima è del seguente tenore: "In tema di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 c.p. è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell'animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sè nè che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri nè che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fosse idoneo e capace".
Nella motivazione della suddetta sentenza n. 7032/1999 si legge che "Nella specie, non basta ... addurre che ... il ricorrente si trovava altrove, senza poi specificare (nè tanto meno comprovare) in che termini e secondo quali modalità abbia provveduto per il provvisorio affidamento ad altri, in sua assenza, dell'animale, ed in particolare a chi tale animale abbia affidato, sì da poterne dedurre anche la idoneità dello stesso alla bisogna: la provvisoria assenza del proprietario, difatti, non implica, di per sè, nè che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri (potrebbe avere affidato solo il governo dell'animale), nè che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fossero idonei e capaci".
L'essere tale principio di diritto stato enunciato con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 672 c.p. (in tema di custodia di animali "pericolosi" ai sensi di cui a tale norma la quale precede espressamente l'ipotesi di affidamento di questi a persona inidonea) non ravvisarle nel caso qui in esame, non toglie che anche quanto all'affidamento di animali astrattamente non inseribili nel novero di quelli indicati nella norma suddetta il proprietario debba agire con la dovuta diligenza, assicurandosi della idoneità della persona affidataria a custodire adeguatamente l'animale non lasciandolo libero al di fuori della sua sfera di sorveglianza, anche per impedire la verificazione di eventi del genere di quello di cui trattasi, diversamente configurandosi comunque.
Ciò è stato colto dal ricorrente Procuratore Generale nell'evidenziare la mancanza di motivazione sulla idoneità dell'anziana affidataria dell'animale datosi alla fuga a custodire il medesimo, sulle modalità con le quali il cane si sottrasse alla custodia, sul comportamento concretamente tenuto dalla suddetta affidataria e sulle misura adottate dalla medesima per impedire che il cane cagionasse pericolo agli utenti della strada. In effetti soltanto all'esito di tale (omessa) indagine sulla capacità dell'anziana Signora C. di custodire adeguatamente il cane di proprietà dell'imputata (idoneità non certamente escludibile con un giudizio ex post, improntato ad una inaccettabile logica del post hoc propter hoc, sulla base dell'avvenuto sottrarsi del piccolo cane alla sorveglianza dell'affidataria, ma da valutarsi in relazione alle - non illustrate motivazione dell'impugnata sentenza - effettive connotazioni fattuali del caso concreto ed alle caratteristiche soggettive di C.G., nonna dell'imputata) si sarebbe potuto escludere la ravvisabilità, in capo all'imputata di una culpa in eligendo nella scelta della persona alla quale affidare l'animale, colpa che, ove invece emersa, sarebbe stata rimproverabile all'imputata medesima ai sensi dell'art. 43 c.p., comma 3. Sussiste pertanto il dedotto vizio di carenza di motivazione.
Il Giudice di Pace di Scandiano ha affermato anche essere dubbia la esistenza del nesso causale tra la condotta colposa rimproverata a @@@@@@@@ e l'evento lesivo verificatosi, in considerazione di quanto accertato dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro:
"centro abitato, violenza dell'impatto, tracce di scarrocciamento ed ogni quant'altro". Trattasi, ictu oculi di una motivazione solo apparente (non venendo minimamente indicate in nessuna parte della sentenza nè la velocità tenuta dall'autovettura condotta da @@@@@@@@, nè i termini dimostrativi di una significativa violenza d'impatto - con altro veicolo non specificato neppure nel capo d'imputazione - imputabile ad una velocità eccessiva o comunque oltre il limite vigente in loco e pertanto oggetto di contestazione di violazione di norme sulla circolazione, nè la lunghezza delle tracce di frenatura nè la natura e la entità delle tracce post urto, nè infine, quell'ancor più genericamente espresso "ogni quant'altro", motivazione che non sorregge l'esclusione del nesso causale tra la condotta rimproverata @@@@@@@@ e l'evento lesivo.
A fronte della motivazione resa del dubbio espresso sul fatto che "L'attraversamento del cane abbia determinato di per sè il sinistro" non possono ovviamente essere prese in considerazione in questa sede di giudizio di legittimità le diffuse e specifiche argomentazioni che il difensore ha svolto in memoria al fine di sorreggere, colmando il vuoto motivazionale in parte qua della sentenza impugnata, l'affermazione di dubbia sussistenza di nesso causale tra condotta colposa ascritta ed evento (è invero evidente che la motivazione della sentenza impugnata non può essere integrata, o meglio praticamente sostituita, da spiegazioni, precisazioni, richiami fattuali ed argomentazioni di cui a memoria difensiva).
Pertanto, oltre ad essere ammissibile (non trattandosi di mera censura in punto di fatto di una ricostruzione della dinamica del sinistro e, pertanto, della causa o delle concause dell'evento lesivo che ne è conseguito, motivatamente operata), è anche fondato ilmotivo di ricorso con il quale è stato dedotta la violazione del disposto dell'art. 41 c.p.p. laddove il giudicante ha affermato, tra l'altro, non essersi prova della incidenza causale dell'avvenuto attraversamento "di per sè" della carreggiata da parte del cane incustodito, avendo del tutto correttamente il Procuratore Generale ricorrente affermato che - pacifico nella specie l'avvento attraversamento da parte dell'animale, investito dal veicolo della persona offesa con conseguente sbandamento del mezzo, poi andato a collidere con altro veicolo procedente nel senso contrario - il nesso di causalità sussiste anche in relazione presenza di concause dell'evento, non avendo il giudicante indicato le ragioni per le quali una concorrente condotta colposa della persona offesa sarebbe stata nel caso concreto sufficiente ad escludere (come ipotizzato) che l'evento fosse casualmente riconnettibile (anche) alla immissione sulla strada dell'animale non adeguatamente sorvegliato.
Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata deve - così come richiesto dal Procuratore Generale presso questa Corte nella odierna pubblica udienza - essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice a quo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Scandiano.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008

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