Translate

giovedì 22 maggio 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Nota 1-10-2008 n. 77929 Pagamento delle sanzioni in misura ridotta direttamente presso lo sportello cassa dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore (v.s. nota prot. n. 29272 del 15 luglio 2008).



Nuova pagina 1
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 1-10-2008 n. 77929
Pagamento delle sanzioni in misura ridotta direttamente presso lo sportello cassa dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore (v.s. nota prot. n. 29272 del 15 luglio 2008).
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione - Divisione VIII.
Nota 1 ottobre 2008, n. 77929 (1).
Pagamento delle sanzioni in misura ridotta direttamente presso lo sportello cassa dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore (v.s. nota prot. n. 29272 del 15 luglio 2008).

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione - Divisione VIII.


Con riferimento alla nota in oggetto, si puntualizza quanto segue.
L’art. 202, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) cita: «Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. (Omissis)».
L’art. 387, comma 1, del D.P.R. n. 495 del 1992 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada") prevede che: «Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti».
Anche dalla sola interpretazione letterale della normativa in esame, appare chiaro come il Legislatore abbia individuato diverse alternative da adottare circa la procedura e la modalità di pagamento delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, non fissando, tra l’altro alcun ordine di preferenza tra le varie ipotesi richiamate dalla medesima norma.
Semmai, il Legislatore ha voluto escludere esplicitamente qualsiasi altra procedura di pagamento non contemplata dall’articolo citato.
Pertanto, in merito ai contenuti della normativa – attualmente vigente – sopra citata, si evince come sia possibile procedere al pagamento dell’infrazione direttamente anche presso l’organo accertatore, che a sua volta ha l’obbligo di rilasciare apposita quietanza del medesimo pagamento.
È evidente, peraltro, che è attribuita agli Enti locali la discrezionalità sulla scelta della procedura di pagamento da adottare, sulla base della propria realtà locale ed in virtù di quelle esigenze organizzative legate alla migliore funzionalità del servizio nonché al miglioramento dell’efficienza gestionale e dell’economia di spesa, sempre e comunque in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa vigente.

 
Il Direttore generale
Dr. Ing. Sergio Dondolini



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Nessun commento: