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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Nota 1-10-2008 n. 77929 Pagamento delle sanzioni in misura ridotta direttamente presso lo sportello cassa dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore (v.s. nota prot. n. 29272 del 15 luglio 2008). Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la motorizzazione - Divisione VIII. |
Nota 1 ottobre 2008, n. 77929 (1).
Pagamento
delle sanzioni in misura ridotta direttamente presso lo sportello cassa
dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore (v.s. nota prot. n.
29272 del 15 luglio 2008).
(1)
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la
motorizzazione - Divisione VIII.
Con riferimento alla nota in oggetto, si puntualizza quanto segue.
L’art. 202, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992)
cita: «Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
versamento in conto corrente postale oppure, se l'Amministrazione lo
prevede, a mezzo di conto corrente bancario. (Omissis)».
L’art. 387, comma 1, del D.P.R. n. 495 del 1992
("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
strada") prevede che: «Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato
nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo
al quale è effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o
banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti».
Anche
dalla sola interpretazione letterale della normativa in esame, appare
chiaro come il Legislatore abbia individuato diverse alternative da
adottare circa la procedura e la modalità di pagamento delle sanzioni
amministrative in materia di circolazione stradale, non fissando, tra
l’altro alcun ordine di preferenza tra le varie ipotesi richiamate dalla
medesima norma.
Semmai, il Legislatore ha voluto
escludere esplicitamente qualsiasi altra procedura di pagamento non
contemplata dall’articolo citato.
Pertanto, in
merito ai contenuti della normativa – attualmente vigente – sopra
citata, si evince come sia possibile procedere al pagamento
dell’infrazione direttamente anche presso l’organo accertatore, che a
sua volta ha l’obbligo di rilasciare apposita quietanza del medesimo
pagamento.
È evidente, peraltro, che è attribuita
agli Enti locali la discrezionalità sulla scelta della procedura di
pagamento da adottare, sulla base della propria realtà locale ed in
virtù di quelle esigenze organizzative legate alla migliore funzionalità
del servizio nonché al miglioramento dell’efficienza gestionale e
dell’economia di spesa, sempre e comunque in conformità alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Il Direttore generale
Dr. Ing. Sergio Dondolini
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
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