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Se il dislivello tra carreggiata e banchina è insidioso il Comune risarcisce l'utente danneggiato |
L'area laterale delle strade extraurbane, in caso di necessità, è utilizzabile dai veicoli per manovre brevi o d'emergenza: s'impongono, pertanto, le stesse misure di prevenzione valevoli per il manto stradale |
(Sezione terza, sentenza n. 19941/08; depositata il 18 luglio) |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. III, 18-07-2008, n. 19941
Cass. civ. Sez. III, 18-07-2008, n. 19941
Svolgimento del processo
Il
M. chiese in giudizio il risarcimento del danno al Comune di Castenaso,
sostenendo che, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore una
strada comunale, al fine di agevolare il sorpasso di un autocarro, s'era
spostato a destra sull'adiacente banchina, aveva perso l'equilibrio,
era caduto dal mezzo ed aveva riportato lesioni gravissime. Il sobbalzo
dal motoveicolo era stato causato - a dire dell'attore - dal dislivello
superiore a cm. 10 tra il fondo della carreggiata e quello della
banchina, nonchè al fatto che questo dislivello era reso invisibile
dall'erba incolta che lo ricopriva.
La domanda
fu respinta dal Tribunale di Bologna. La Corte della stessa città
respinse l'appello, sul rilievo che la banchina è transitabile dai
veicoli solo in situazioni eccezionali, non ricorrenti nella specie,
siccome il danneggiato poteva rallentare o addirittura fermarsi senza
invadere la banchina, sicchè l'averla invasa poneva a suo carico le
conseguenze che ne erano derivate.
Questa
S.C., con sentenza n. 10577 del 19 luglio 2002, accolse il ricorso del
M. e cassò la sentenza della Corte bolognese, enunciando il principio
secondo cui: "la banchina laterale delle strade extraurbane, pur essendo
normalmente destinata ai pedoni, è, in caso di necessità, utilizzabile
dai veicoli per manovre di breve durata (quali il sorpasso di veicoli
procedenti nella stessa direzione o la facilitazione dell'incrocio di
veicoli provenienti dalla direzione opposta) o di emergenza, con la
conseguenza che si pongono per la stessa le medesime esigenze di
sicurezza e di prevenzione valevoli per la carreggiata, che non deve
presentare per l'utente insidie o trabocchetti, pena la imputabilità
all'ente pubblico proprietario dei danni che ne derivino".
La
Corte d'appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, ha
nuovamente respinto la domanda del M., il quale, contro quest'ultima
sentenza, propone ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo che
censura i vizi della motivazione. Il Comune si difende con
controricorso. Il M. ha depositato memoria per l'udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Le
omissioni e le contraddittorietà denunziate dal ricorrente possono
essere, infatti, riscontrate nella motivazione della sentenza impugnata.
Questa, in particolare, fonda la decisione soprattutto sulla
dichiarazione del tecnico comunale (il testimone R.) secondo il quale il
manto stradale era stato rifatto circa quaranta giorni prima
dell'incidente, con un innalzamento, rispetto al precedente manto, che,
"normalmente" è di circa cm. 3. Lo stesso ha anche aggiunto che nel
corso di tale lavoro "normalmente" la banchina non viene rialzata, in
quanto su di essa vengono riportati, mediante una livellatrice, il
risultato della scrostatura dei bordi dell'asfalto dall'erba e dal
terriccio che li hanno invasi.
Da queste
affermazioni il giudice ha dedotto: che "il dislivello tra manto e
banchina poteva misurare al massimo 3 cm. e non i 10 cm. indicati
dall'attore"; che anche le fotografie scattate alcuni mesi dopo
l'incidente "evidenziano che il dislivello fra la banchina ed il manto
della strada era in realtà di pochi centimetri"; che dalle stesse
fotografie "può ricavarsi la presenza in loco di un'erba non
particolarmente folta"; che, dunque, l'erba stessa all'epoca
dell'incidente doveva essere necessariamente più bassa, sia perchè era
stata ripulita da appena quaranta giorni, sia perchè nella stagione
calda e secca essa cresce con estrema lentezza; che, in conclusione,
"l'esistenza di un dislivello di soli 3 cm. non può ritenersi costituire
un pericolo tale da costituire un'insidia per un ciclomotore, nè può
ritenersi che lo stesso non fosse visibile in considerazione delle
condizioni dei luoghi al momento dell'incidente, come risultanti dalle
emergenze istruttorie".
Siffatta motivazione è
affetta da palese illogicità. La testimonianza del menzionato tecnico
consente di conoscere - lo si è visto - che "normalmente" il manto
stradale rifatto risulta più alto di cm. 3 rispetto al precedente e che
la banchina, invece, non viene rialzata, essendo essa livellata
attraverso materiale di risulta.
L'ordinario
processo logico - deduttivo non consente di desumere da queste
affermazioni che, nella specie, tra il manto della carreggiata e la
banchina vi fosse un dislivello di soli cm. 3 (come erroneamente ha
dedotto il Giudice) e questo per la ragione che non è noto non solo il
livello del manto stradale precedente alla rifazione, ma neanche il
precedente (eventuale) dislivello tra manto stradale e banchina.
In
altri parole, il Giudice ha individuato una differenza di livelli,
applicandola alla fattispecie concreta, benchè fosse ignoto (o, almeno,
inaccertato) uno dei due necessari termini di confronto.
Se
è vero, dunque, che l'attore non ha provato l'esistenza di un
dislivello di cm. 10 (da lui indicato in citazione), è pur vero che
attraverso quel solo elemento tratto in sentenza non può neppure
ritenersi provato che il dislivello stesso fosse di cm. 3.
Nè,
d'altro canto, può farsi a meno di rilevare che la testimonianza
utilizzata per la decisione risulta illustrare metodi di lavorazione
generali ed astratti, senza alcun riferimento alla strada interessata ed
al particolare luogo dove è accaduto l'incidente. Il che rende ancor
più inconsistente la già di per sè erronea deduzione svolta in sentenza.
Va,
infine, posto in rilievo che la sentenza ha del tutto omesso di
valutare le altre testimonianze assunte, il cui tenore è descritto nel
ricorso a conforto della tesi dell'esistenza di un insidioso dislivello
tra carreggiata e banchina.
Il vizio della
motivazione impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il
giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione degli
elementi probatori emersi nell'istruzione della causa, tenendo conto dei
rilievi sopra svolti.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche perchè
provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008
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