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giovedì 22 maggio 2014

Cassazione: Se il dislivello tra carreggiata e banchina è insidioso il Comune risarcisce l'utente danneggiato L'area laterale delle strade extraurbane, in caso di necessità, è utilizzabile dai veicoli per manovre brevi o d'emergenza: s'impongono, pertanto, le stesse misure di prevenzione valevoli per il manto stradale



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Se il dislivello tra carreggiata e banchina è insidioso il Comune risarcisce l'utente danneggiato
L'area laterale delle strade extraurbane, in caso di necessità, è utilizzabile dai veicoli per manovre brevi o d'emergenza: s'impongono, pertanto, le stesse misure di prevenzione valevoli per il manto stradale
(Sezione terza, sentenza n. 19941/08; depositata il 18 luglio)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. III, 18-07-2008, n. 19941
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il M. chiese in giudizio il risarcimento del danno al Comune di Castenaso, sostenendo che, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore una strada comunale, al fine di agevolare il sorpasso di un autocarro, s'era spostato a destra sull'adiacente banchina, aveva perso l'equilibrio, era caduto dal mezzo ed aveva riportato lesioni gravissime. Il sobbalzo dal motoveicolo era stato causato - a dire dell'attore - dal dislivello superiore a cm. 10 tra il fondo della carreggiata e quello della banchina, nonchè al fatto che questo dislivello era reso invisibile dall'erba incolta che lo ricopriva.
La domanda fu respinta dal Tribunale di Bologna. La Corte della stessa città respinse l'appello, sul rilievo che la banchina è transitabile dai veicoli solo in situazioni eccezionali, non ricorrenti nella specie, siccome il danneggiato poteva rallentare o addirittura fermarsi senza invadere la banchina, sicchè l'averla invasa poneva a suo carico le conseguenze che ne erano derivate.
Questa S.C., con sentenza n. 10577 del 19 luglio 2002, accolse il ricorso del M. e cassò la sentenza della Corte bolognese, enunciando il principio secondo cui: "la banchina laterale delle strade extraurbane, pur essendo normalmente destinata ai pedoni, è, in caso di necessità, utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata (quali il sorpasso di veicoli procedenti nella stessa direzione o la facilitazione dell'incrocio di veicoli provenienti dalla direzione opposta) o di emergenza, con la conseguenza che si pongono per la stessa le medesime esigenze di sicurezza e di prevenzione valevoli per la carreggiata, che non deve presentare per l'utente insidie o trabocchetti, pena la imputabilità all'ente pubblico proprietario dei danni che ne derivino".
La Corte d'appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, ha nuovamente respinto la domanda del M., il quale, contro quest'ultima sentenza, propone ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo che censura i vizi della motivazione. Il Comune si difende con controricorso. Il M. ha depositato memoria per l'udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
Le omissioni e le contraddittorietà denunziate dal ricorrente possono essere, infatti, riscontrate nella motivazione della sentenza impugnata. Questa, in particolare, fonda la decisione soprattutto sulla dichiarazione del tecnico comunale (il testimone R.) secondo il quale il manto stradale era stato rifatto circa quaranta giorni prima dell'incidente, con un innalzamento, rispetto al precedente manto, che, "normalmente" è di circa cm. 3. Lo stesso ha anche aggiunto che nel corso di tale lavoro "normalmente" la banchina non viene rialzata, in quanto su di essa vengono riportati, mediante una livellatrice, il risultato della scrostatura dei bordi dell'asfalto dall'erba e dal terriccio che li hanno invasi.
Da queste affermazioni il giudice ha dedotto: che "il dislivello tra manto e banchina poteva misurare al massimo 3 cm. e non i 10 cm. indicati dall'attore"; che anche le fotografie scattate alcuni mesi dopo l'incidente "evidenziano che il dislivello fra la banchina ed il manto della strada era in realtà di pochi centimetri"; che dalle stesse fotografie "può ricavarsi la presenza in loco di un'erba non particolarmente folta"; che, dunque, l'erba stessa all'epoca dell'incidente doveva essere necessariamente più bassa, sia perchè era stata ripulita da appena quaranta giorni, sia perchè nella stagione calda e secca essa cresce con estrema lentezza; che, in conclusione, "l'esistenza di un dislivello di soli 3 cm. non può ritenersi costituire un pericolo tale da costituire un'insidia per un ciclomotore, nè può ritenersi che lo stesso non fosse visibile in considerazione delle condizioni dei luoghi al momento dell'incidente, come risultanti dalle emergenze istruttorie".
Siffatta motivazione è affetta da palese illogicità. La testimonianza del menzionato tecnico consente di conoscere - lo si è visto - che "normalmente" il manto stradale rifatto risulta più alto di cm. 3 rispetto al precedente e che la banchina, invece, non viene rialzata, essendo essa livellata attraverso materiale di risulta.
L'ordinario processo logico - deduttivo non consente di desumere da queste affermazioni che, nella specie, tra il manto della carreggiata e la banchina vi fosse un dislivello di soli cm. 3 (come erroneamente ha dedotto il Giudice) e questo per la ragione che non è noto non solo il livello del manto stradale precedente alla rifazione, ma neanche il precedente (eventuale) dislivello tra manto stradale e banchina.
In altri parole, il Giudice ha individuato una differenza di livelli, applicandola alla fattispecie concreta, benchè fosse ignoto (o, almeno, inaccertato) uno dei due necessari termini di confronto.
Se è vero, dunque, che l'attore non ha provato l'esistenza di un dislivello di cm. 10 (da lui indicato in citazione), è pur vero che attraverso quel solo elemento tratto in sentenza non può neppure ritenersi provato che il dislivello stesso fosse di cm. 3.
Nè, d'altro canto, può farsi a meno di rilevare che la testimonianza utilizzata per la decisione risulta illustrare metodi di lavorazione generali ed astratti, senza alcun riferimento alla strada interessata ed al particolare luogo dove è accaduto l'incidente. Il che rende ancor più inconsistente la già di per sè erronea deduzione svolta in sentenza.
Va, infine, posto in rilievo che la sentenza ha del tutto omesso di valutare le altre testimonianze assunte, il cui tenore è descritto nel ricorso a conforto della tesi dell'esistenza di un insidioso dislivello tra carreggiata e banchina.
Il vizio della motivazione impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione degli elementi probatori emersi nell'istruzione della causa, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008

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