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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 03-10-2008, n. 24553
Cass. civ. Sez. II, 03-10-2008, n. 24553
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
Con verbale di contestazione n. (OMISSIS), la polizia stradale di
Cesena accertava, il 5 dicembre 2003, la violazione dell'art. 142
C.d.S., comma 9, per superamento dei limiti di velocità. In data 9
febbraio 2004, il proprietario del veicolo si recava unitamente alla
odierna intimata presso gli uffici della polizia stradale di Cesena,
dove entrambi sottoscrivevano un modello allegato ai verbale di
contestazione nel quale dichiaravano che "nelle circostanze di tempo e
di luogo riportate nel verbale di contestazione n. (OMISSIS) il veicolo
era condotto da F.S.".
Il prefetto della
provincia di Forlì - Cesena emetteva ordinanza ingiunzione nei confronti
della signora F. con cui disponeva la sospensione della sua patente di
guida per la durata di 30 giorni.
Avverso
detta ordinanza ingiunzione l'odierna intimata proponeva ricorso in
opposizione davanti al giudice di pace di Cesena, eccependo
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per essere stata emessa senza
la previa notifica del verbale di contestazione. L'amministrazione si
costituiva e deduceva che tale notifica non era necessaria per essere a
conoscenza della violazione in questione l'opponente per avere
sottoscritto la dichiarazione di cui sopra.
Il
giudice di pace accoglieva il ricorso, rilevando che non vi era la
prova dell'avvenuta notifica del verbale di contestazione, considerando
che la stessa deve essere eseguita nelle forme previste dal codice,
"senza che possano ammettersi equipollenti". 2. La ricorrente articola
un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione e falsa
applicazione dell'art. 201 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 14, e degli artt. 160 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.,
n. 3. Deduce l'amministrazione ricorrente che l'odierna intimata aveva
dichiarato di aver preso visione del verbale di contestazione e aveva
riconosciuto di essere alla guida del veicolo in questione nelle
circostanze di tempo e luogo riportate. Il giudice di pace aveva omesso
di prendere in considerazione la previsione dell'art. 160 c.p.c., che esclude che possa pronunciarsi la nullità della notifica nelle ipotesi cui all'art. 156 c.p.c..
Nel caso in questione la dichiarazione resa dall'odierna intimata
costituisce prova del raggiungimento della scopo della notifica del
verbale di contestazione. Il giudice di pace aveva errato nel ritenere
che non si potesse sanare la irritualità della notifica del verbale di
contestazione.
3. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale,
concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude
con richiesta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
5. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
La
sottoscrizione dell'atto, con il quale gli interessati dichiaravano non
solo di aver preso visione del verbale, ma indicavano anche chi fosse
alla guida al momento della infrazione, senza alcuna riserva o
contestazione relativa alla infrazione contestata, può ritenersi
equivalente alla notificazione, sì da non richiedere la necessità di una
ulteriore notifica del verbale, che ha appunto lo scopo di consentire
pienamente il diritto di difesa, finalità questa in concreto certamente
raggiunta. Occorre ulteriormente osservare che tra la data della
sottoscrizione della dichiarazione e la data di accertamento
dell'illecito era trascorso un termine inferiore a 150 giorni. Sicchè
l'Amministrazione ha pienamente rispettato il termine di cui all'art.
201 C.d.S..
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta l'opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace.
P.Q.M.
LA
CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta
dall'intimato. Condanna l'intimata alle spese di giudizio, liquidate in
400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come
per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008
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